XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 476




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "i-quinquies) le spese per la frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento all'attività sportiva, tenuti da insegnanti abilitati dalle rispettive federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano, ovvero in possesso del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica o dall'Istituto universitario di scienze motorie istituito ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, se indirizzati a minori di anni sedici, in misura non superiore a lire 1 milione".



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