XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 476
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-quinquies) le spese per la frequenza a corsi
di avviamento o di perfezionamento all'attività sportiva,
tenuti da insegnanti abilitati dalle rispettive federazioni
sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano,
ovvero in possesso del diploma di laurea rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica o dall'Istituto
universitario di scienze motorie istituito ai sensi del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, se indirizzati a
minori di anni sedici, in misura non superiore a lire 1
milione".