XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 475
Onorevoli Colleghi! - Un autorevolissimo commentatore,
allorché la vecchia legge quadro sull'artigianato (legge 25
luglio 1956, n. 860) fu sostituita da quella attualmente in
vigore (legge 8 agosto 1985, n. 443) affermò che: "il
legislatore ha perso un'ulteriore occasione per risolvere "il
più noto dei nostri puzzle legali" e cioè il problema
riguardante l'assoggettabilità dell'imprenditore artigiano
(individuale e collettivo) allo "statuto" dell'imprenditore
commerciale ed, in particolare, alle procedure
concorsuali".
Sarebbe difficile rendere con maggiore compiutezza
l'importanza che il problema riveste, tanto da un punto di
vista economico e legislativo, quanto da un punto di vista più
decisamente politico. Non può sfuggire, infatti, l'enorme
rilevanza che le attività artigianali rivestono nel tessuto
economico della nostra nazione.
Al fine di eliminare le incertezze interpretative della
citata legge quadro n. 443 del 1985, è indispensabile
ripristinare, in relazione alla determinazione di artigiano,
la dicitura "a tutti gli effetti di legge", già contenuta
nella legge quadro abrogata. Tale locuzione farebbe emergere
con maggior certezza il fatto che, ottenuta l'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane, ne consegue l'esclusione
dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, con una più
solida garanzia a favore di soggetti economici di rilievo
primario.
La modifica, infine, dell'articolo 5 della legge quadro n.
443 del 1985, laddove riconosce la natura costitutiva
dell'iscrizione all'albo, nel senso di ricollegarvi
necessariamente anche la fruizione del privilegio artigiano di
cui all'articolo 2751-bis, primo comma, n. 5), del
codice civile, costituirebbe la sanzione formale di un
principio già sancito da dottrina e giurisprudenza. Secondo
queste ultime, infatti, il privilegio spetta a tutti coloro
che possono essere definiti artigiani in base alla legge
quadro.