XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 475




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, dopo la parola: "artigiana" sono inserite le seguenti: ", a tutti gli effetti di legge,".


Art. 2.

        1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

            "L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva. Essa è condizione per la concessione delle agevolazioni, nonchè per il riconoscimento del privilegio sui crediti previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 5), del codice civile, a favore delle imprese artigiane".



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