XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 475
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, dopo la
parola: "artigiana" sono inserite le seguenti: ", a tutti gli
effetti di legge,".
Art. 2.
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, è sostituito dal seguente:
"L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha
efficacia costitutiva. Essa è condizione per la concessione
delle agevolazioni, nonchè per il riconoscimento del
privilegio sui crediti previsto dall'articolo 2751-bis,
primo comma, n. 5), del codice civile, a favore delle imprese
artigiane".