XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 463
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
la conseguenza del lavoro effettuato da un ampio gruppo di
studenti delle scuole superiori che in questi ultimi anni
hanno subìto l'avvio di molteplici procedimenti penali in
seguito all'occupazione e all'autogestione dei loro istituti
scolastici. Si tratta di procedimenti penali che
fortunatamente si sono quasi sempre conclusi con la richiesta
di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma che
hanno determinato non pochi problemi per i destinatari degli
avvisi di garanzia e le loro famiglie, nuocendo alla stessa
credibilità dell'istituzione giudiziaria e di quella
scolastica. Il presupposto di queste iniziative giudiziarie,
spesso attivate su segnalazioni di presidi o commissariati
locali di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri, è
rappresentato da un obbligo giuridico derivante dall'attuale
formulazione dell'articolo 340 del codice penale, concernente
il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico.
La presente proposta di legge interviene quindi proprio
per modificare l'articolo 340 del codice penale, prevedendo un
comma aggiuntivo che stabilisce che le disposizioni di tale
articolo non trovano applicazione in caso di occupazione di
edifici scolastici da parte di studenti, se non nei casi in
cui essi si siano resi responsabili di danni agli edifici o ai
beni strutturali in essi presenti. La ratio di questa
norma è evidente in ragione della sua formulazione: da una
parte si vuole togliere ogni rilevanza penale a forme, anche
radicali, di agitazioni studentesche, dall'altra questa
esclusione decade nel momento in cui a queste forme di
protesta si accompagnano atti vandalici, questi sì odiosi e
costosissimi per la collettività, compiuti nei confronti di
strutture e beni strumentali degli istituti scolastici.