XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 463
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 340 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si
applicano in caso di occupazione di edifici scolastici o
universitari da parte di studenti, se non nei casi in cui essi
si siano resi responsabili di danni all'edificio o ai beni
strumentali in esso presenti".