XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 461




      Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, estende gli effetti penali della sospensione condizionale della pena detentiva anche alla pena pecuniaria.
        L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 parla infatti solo di sospensione della esecuzione della pena detentiva.
        D'altro canto, ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'articolo 163 del codice penale se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'articolo 135 del codice penale (vedi, al riguardo, Cassazione, 21 maggio 1991, Salami, Cassazione penale 1993, 326). Non sussiste quindi alcuna ragione di politica criminale per mantenere distinti gli effetti sospensivi previsti dall'istituto di cui all'articolo 163 del codice penale e l'istituto di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che si vuole in tal senso modificare. E la stessa ratio legis dell'articolo 90, atteso che la stessa si fonda sull'avvenuto reinserimento o, comunque, sulle acquisite capacità di reinserimento sociale da parte dell'interessato, impone tra gli effetti di cui all'articolo 90 la sospensione della pena pecuniaria nonché degli effetti penali.




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