XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 461
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
composta da un solo articolo, estende gli effetti penali della
sospensione condizionale della pena detentiva anche alla pena
pecuniaria.
L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 parla infatti solo
di sospensione della esecuzione della pena detentiva.
D'altro canto, ai fini della sospensione condizionale
della pena, il giudice viola l'articolo 163 del codice penale
se non tiene conto anche dell'equivalente della pena
pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito
dall'articolo 135 del codice penale (vedi, al riguardo,
Cassazione, 21 maggio 1991, Salami, Cassazione penale 1993,
326). Non sussiste quindi alcuna ragione di politica criminale
per mantenere distinti gli effetti sospensivi previsti
dall'istituto di cui all'articolo 163 del codice penale e
l'istituto di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che
si vuole in tal senso modificare. E la stessa ratio legis
dell'articolo 90, atteso che la stessa si fonda
sull'avvenuto reinserimento o, comunque, sulle acquisite
capacità di reinserimento sociale da parte dell'interessato,
impone tra gli effetti di cui all'articolo 90 la sospensione
della pena pecuniaria nonché degli effetti penali.