XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 461
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
sostituito dal seguente:
"Art. 90. - (Sospensione della esecuzione delle
pene). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena
detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a
pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa
debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni,
il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della
pena detentiva e della pena pecuniaria qualora accerti che la
persona sia sottoposta o ha in corso un programma terapeutico
e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i
reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene
detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o
ancora da scontare, non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non può essere
concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e
la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso
altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione della esecuzione delle pene rende
inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti
della confisca. Non si estende agli effetti penali della
condanna, né alle obbligazioni civili derivanti da reato.
4. La sospensione della esecuzione delle pene non
può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini
dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener
conto cumulativamente di pene detentive e pecuniarie inflitte
con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza
di cui all'articolo 91, comma 1".