XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 461




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

        "Art. 90. - (Sospensione della esecuzione delle pene). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria qualora accerti che la persona sia sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.
            2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
            3. La sospensione della esecuzione delle pene rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende agli effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti da reato.
            4. La sospensione della esecuzione delle pene non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive e pecuniarie inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'articolo 91, comma 1".



Frontespizio Relazione