XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 459
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, di fronte ad
episodi di violenza eclatanti che mettono a nudo situazioni di
emergenza, solitamente vengono emanate normative eccezionali e
sempre più severe. Queste normative sono spesso il frutto di
una situazione contingente che produce un forte clima di
emotività, alimentato anche dalle campagne giustizialiste
condotte sui mass-media. Questo è quanto è successo
anche con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante
interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle
competizioni agonistiche, ma soprattutto con le successive
modifiche apportate dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n.
717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 45. Infatti, soprattutto le modifiche introdotte nel
1995 sono frutto di episodi particolarmente violenti (basti
pensare al grave ferimento del vicequestore di Brescia
avvenuto alla fine del 1994, o alla morte del tifoso del
Genoa, Vincenzo Spagnolo, avvenuta il 29 gennaio 1995), che
hanno fortemente scosso l'opinione pubblica.
E' giusto che queste norme vengano riviste con un occhio
più critico e distante dal clima emotivo che le ha ispirate,
per valutare così la loro efficacia in rapporto alla
situazione di emergenza che devono contrastare, la loro
capacità di colpire i veri responsabili dei reati ed anche le
garanzie di difesa che questi provvedimenti devono offrire a
coloro che ne sono colpiti.
Ecco perché, con la presente proposta di legge si chiede
di apportare dei correttivi alle norme in vigore in materia di
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni
agonistiche. Infatti, in Italia, finora l'unica risposta per
arginare il fenomeno del tifo violento è stata l'adozione
sempre maggiore di misure di ordine pubblico e di controllo
sociale.
Si è così delegato alle sole Forze dell'ordine il compito
di contenere, reprimere e punire il tifo violento. Il
risultato, come appare anche dagli ultimi dati in nostro
possesso, è una maggiore tensione intorno ai campi da gioco e
l'esasperazione del conflitto, non tanto tra ultrà delle
opposte tifoserie, ma tra ultrà e Forze dell'ordine.
Per questo motivo, uno dei correttivi proposti per
arginare, in maniera più efficace, i comportamenti violenti è
l'introduzione, a fianco dei provvedimenti repressivi, di
misure di intervento sociale, con politiche non tanto mirate a
controllare ed a reprimere, ma capaci di analizzare i motivi
di questa violenza e di incidere, con un lavoro di lungo
periodo, sulla mentalità che sta alla base di certi
atteggiamenti.
Il problema principale della legge n. 401 del 1989 è
l'amplissima discrezionalità riconosciuta al questore nella
decisione circa l'irrogazione della diffida e dell'obbligo di
firma. Pertanto le proposte di modifica al comma 1
dell'articolo 6 tendono a limitare questa discrezionalità:
a) stabilendo che la diffida e l'obbligo di firma
continuino a poter essere irrogati anche a chi, senza aver
compiuto necessariamente un reato, abbia però "incitato,
inneggiato o indotto alla violenza", ma solo quando
all'incitamento o all'induzione abbia fatto seguito il
verificarsi di fatti di violenza;
b) obbligando il questore a fornire una
motivazione precisa al provvedimento, la cui irrogazione si
prevede debba essere giustificata da "elementi di fatto,
obiettivamente rilevanti" (articolo 1 della proposta di
legge).
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 della legge
n. 401 del 1989 prevede che la firma debba essere apposta solo
presso l'ufficio o il comando di polizia competente
territorialmente per il luogo di residenza dell'interessato,
oppure in altro comando od ufficio indicato però dal questore
stesso. Così l'obbligo di firma di fatto si trasforma in un
obbligo di residenza, sia pure limitato ai giorni ed alle ore
in cui si svolgono le competizioni interdette, con evidenti
problemi di incompatibilità costituzionale della norma. La
nuova formulazione proposta per il comma 2, senza permettere
l'elusione della prescrizione, intende consentire
all'interessato di recarsi a firmare, nei giorni e negli orari
in cui si svolgono le competizioni agonistiche interdette,
anche in uffici di polizia situati in luoghi diversi da quello
di residenza così come indicati dall'interessato (articolo 2
della proposta di legge).
Ancora, le politiche di contenimento repressivo della
violenza sportiva hanno mostrato di essere da sole inefficaci,
perché non solo non riescono a provocare una diminuzione del
fenomeno, ma colpiscono spesso in modo irrazionale e senza
criteri uniformi. Le modifiche al comma 3 dell'articolo 6
della legge n. 401 del 1989 mirano a rendere più organico il
testo normativo per rendere più coerente ed efficace l'azione
delle Forze dell'ordine (articolo 3 della proposta di
legge).
L'articolo 4 della proposta di legge, prevedendo, infine,
l'introduzione dell'articolo 6-bis della legge n. 401
del 1989, ha lo scopo di responsabilizzare le amministrazioni
pubbliche verso politiche attive per la prevenzione sociale
della violenza nel tifo sportivo.