XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 459
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le
parole: "indotto alla violenza" sono inserite le seguenti: "e
nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti"; e dopo
le parole: "il questore può" sono inserite le seguenti: ",
sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le
parole: "specificamente indicato," sono inserite le seguenti:
"anche dall'interessato,".
Art. 3.
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è
sostituito dal seguente:
"3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla
notifica all'interessato e sono comunicate al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore
dalla notifica dei provvedimenti, ne chiede la convalida al
giudice per le indagini preliminari del tribunale competente
per territorio. Nel giudizio di convalida deve essere sentito
l'interessato che, anche tramite un proprio difensore, può
presentare memorie difensive e testimoni. Le prescrizioni
cessano di avere efficacia se la convalida non è disposta nei
successivi cinque giorni".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - ´ƒ1(Politiche di intervento
sociale)- 1. Al fine di prevenire fenomeni di
violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte
alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il
sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale
o da associazioni di tifosi".