XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 459




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le parole: "indotto alla violenza" sono inserite le seguenti: "e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti"; e dopo le parole: "il questore può" sono inserite le seguenti: ", sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,".


Art. 2.

        1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le parole: "specificamente indicato," sono inserite le seguenti: "anche dall'interessato,".


Art. 3.

        1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:

        "3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato e sono comunicate al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica dei provvedimenti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari del tribunale competente per territorio. Nel giudizio di convalida deve essere sentito l'interessato che, anche tramite un proprio difensore, può presentare memorie difensive e testimoni. Le prescrizioni cessano di avere efficacia se la convalida non è disposta nei successivi cinque giorni".


Art. 4.

        1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 6-bis. - ´ƒ1(Politiche di intervento sociale)- 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi".



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