XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 458




        Onorevoli Colleghi!- La presente proposta di legge prevede un indulto da applicare alle condanne conseguite per i reati definiti di "terrorismo", commessi e giudicati con la legislazione d'emergenza.
        Non si intende entrare nel merito del- la diatriba "perdono" o meno. E', il perdono, una categoria che, in questa sede, ci è estranea e che comunque attiene alla soggettività di ciascuno, non alla collettività.
        Intendiamo invece, preso atto dell'estinguersi del fenomeno terrorismo, nel rispetto del dettato e dello spirito della norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle pene subite da questo tipo di condannati.
        Come è noto, infatti, in quegli anni sono state approvate varie leggi definite di "emergenza"; e di emergenza sono stati anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri sono conseguiti non indifferenti aggravi di pena; nel senso che a parità di reato commesso la sanzione è stata molto più severa di quella che sarebbe stata per un reato comune.
        Richiamiamo all'attenzione dei colleghi le norme ed i comportamenti cui facciamo riferimento:

                a) decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:

        "Art. 1. - Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
        Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
        Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato";

                b) legge 18 aprile 1975, n. 110:

        "Art. 21. - (Distruzione o sottrazione di armi). - Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

        Senza detta finalità, ad esempio, la detenzione di un'arma da guerra è punibile con una pena che va da uno a otto anni.
        Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono stati inoltre esclusi in modo specifico dall'amnistia e dall'indulto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, e dagli analoghi provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865, per esclusione oggettiva dei reati caratterizzanti il "terrorismo" (esempio: banda armata).
        Come si è accennato, e come è noto, sono state inoltre applicate, pressoché unanimemente, regole di condotta processuale che hanno considerevolmente inasprito le pene. Facciamo un esempio. Il "terrorista" arrestato con armi veniva giudicato, come dovuto, con rito direttissimo, mentre iniziava l'istruttoria per gli altri reati. I due procedimenti avevano, quindi, svolgimenti nel tempo diversi, con pene autonome che spesso si sono sommate aritmeticamente e non sono state unite dal vincolo della continuazione di cui all'articolo 81 del codice penale.
        Un meccanismo simile si è verificato per la costante, o quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva, specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità giudiziarie territorialmente diverse.
        Anche i termini di custodia cautelare hanno subìto, per questi particolari imputati, una consistente dilatazione.
        L'insieme di queste circostanze, cui è conseguita una disparità di trattamento, e il venir meno della "pericolosità sociale", ci ha indotto alla presentazione di questa proposta di legge, la cui discussione è stata peraltro avviata già nella X legislatura (atto Camera n. 4395, presentato dall'onorevole Balbo il 6 dicembre 1989).
        Ci preme ricordare che i detenuti, per le medesime ragioni di cui ci occupiamo, hanno da tempo dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro reinserimento o la loro volontà di raggiungerlo. Su questo aspetto sono concordi sia i rappresentanti delle autorità carcerarie, che hanno più costanti e vicini rapporti con loro, sia le autorità esterne agli istituti penitenziari, sia coloro che per lavoro, istruzione, solidarietà, amicizia o comunque in applicazione dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, li frequentano. Molti di loro che lavorano all'esterno degli istituti penitenziari sono occupati in attività con finalità sociali. Un panorama di comportamento, dunque, sufficientemente tranquillizzante. Se poi, per qualcuno degli interessati, esso sia strumentale ad ottenere la libertà o se risponda a sincere convinzioni, non crediamo di dover indagare, dando rilievo ai fatti quali, allo stato, si presentano.
        Proponiamo un indulto pensando così d'interpretare meglio la volontà popolare, pronta, per ragioni umane e di pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma ad accettare un provvedimento che ponga fine, per lo meno sul piano processuale, ai cosiddetti "anni di piombo".
        Proponiamo un indulto, perché, in stato di libertà, chi vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua volontà di reiserimento e (perché no?) di pacificazione. In caso diverso, come è noto, l'indulto può essere revocato (articolo 6 della presente proposta di legge).
        Proponiamo, infine, un indulto pensando che i congiunti delle vittime, e comunque le parti lese, possano meglio accettare una soluzione che, per quanto possibile, favorisca la possibilità di una riparazione sociale.
        La misura dell'indulto si articola nella conversione dell'ergastolo in anni 21 di reclusione e nel dimezzamento delle sanzioni più gravi; mentre le sanzioni meno gravi (non superiori ad anni 10 di reclusione) sono ridotte di anni 5. Appare infatti opportuna scelta di politica criminale agevolare il reinserimento nel contesto sociale di persone condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che il reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un periodo non eccessivamente lungo; non vi è dubbio che ciò contribuirebbe a un'interruzione di rapporti familiari e sociali, oltre che di lavoro, faticosamente avviati.
        Di particolare rilievo, infine, riteniamo sia un indulto che si estenda alle pene accessorie. Tale tipo di sanzioni, infatti, pur quando la pena di privazione di libertà è stata completamente espiata, rappresenta spesso grave impedimento al reinserimento sociale, che è la finalità che si vuole raggiungere.
        Ancora, per non limitarci alla mera riproposizione del testo ormai "storico", ma per arricchirlo anche con altre soluzioni che tengano conto degli anni che sono ulteriormente trascorsi da quando il primo progetto è stato delineato e scritto, intendiamo aggiornare la proposta di legge con altri due benefìci:

                a) la previsione di un indulto totale per i reati associativi, cioè per l'organizzazione e la partecipazione a bande armate ormai da tempo inesistenti e per i connessi reati relativi alle armi: si tratta di reati fortemente contestualizzati che pure - stante la normativa sulle armi che prevede il rito direttissimo e forti pene - hanno molto contribuito alla determinazione della sanzione complessiva;

                b) la previsione di una più rapida prescrizione delle pene (non dei reati): attualmente la pena è prescritta trascorso un periodo pari al suo doppio; la nostra previsione la porterebbe ad un periodo pari ad una volta e mezzo la pena risultante dall'applicazione dell'indulto.

        Questi due meccanismi consentirebbero di risolvere nel breve-medio periodo un consistente numero di casi, anche di coloro che sono attualmente all'estero. Infatti, ad esempio, una pena di venti anni verrebbe, per effetto dell'indulto, riportata a dieci anni e sarebbe prescritta dopo quindici anni dalla sentenza definitiva; considerato che per molti sono ormai trascorsi circa dieci e più anni dall'espatrio è evidente che, tra qualche anno, sarebbe loro offerta un'ipotesi di ritorno. Ovviamente si risolvono così i casi lievi o medi, non certo quelli gravi, per i quali non si vede come si possa arrivare a soluzione.
        La coerenza delle motivazioni che muovono questa proposta di legge deve essere percepita nella prospettiva della abolizione generale dell'ergastolo, che contrasta con le finalità di risocializzazione della pena. La stessa coerenza richiede un intervento abrogativo delle norme speciali della legislazione d'emergenza. Anche questa abrogazione è assunta in alcune proposte di legge già presentate, ma non potrebbe risolvere i casi già coperti da giudicato.




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