XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 458
Onorevoli Colleghi!- La presente proposta di legge
prevede un indulto da applicare alle condanne conseguite per i
reati definiti di "terrorismo", commessi e giudicati con la
legislazione d'emergenza.
Non si intende entrare nel merito del- la diatriba
"perdono" o meno. E', il perdono, una categoria che, in
questa sede, ci è estranea e che comunque attiene alla
soggettività di ciascuno, non alla collettività.
Intendiamo invece, preso atto dell'estinguersi del
fenomeno terrorismo, nel rispetto del dettato e dello spirito
della norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle
pene subite da questo tipo di condannati.
Come è noto, infatti, in quegli anni sono state approvate
varie leggi definite di "emergenza"; e di emergenza sono stati
anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri
sono conseguiti non indifferenti aggravi di pena; nel senso
che a parità di reato commesso la sanzione è stata molto più
severa di quella che sarebbe stata per un reato comune.
Richiamiamo all'attenzione dei colleghi le norme ed i
comportamenti cui facciamo riferimento:
a) decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15:
"Art. 1. - Per i reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico punibili con
pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della
metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del
reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica
per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza
aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato";
b) legge 18 aprile 1975, n. 110:
"Art. 21. - (Distruzione o sottrazione di armi).
- Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o
comunque detiene armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di
sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in
pericolo la vita delle persone o la sicurezza della
collettività mediante la commissione di attentati o comunque
di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II
del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello
stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni".
Senza detta finalità, ad esempio, la detenzione di un'arma
da guerra è punibile con una pena che va da uno a otto
anni.
Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono
stati inoltre esclusi in modo specifico dall'amnistia e
dall'indulto previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, e dagli analoghi
provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865, per esclusione
oggettiva dei reati caratterizzanti il "terrorismo" (esempio:
banda armata).
Come si è accennato, e come è noto, sono state inoltre
applicate, pressoché unanimemente, regole di condotta
processuale che hanno considerevolmente inasprito le pene.
Facciamo un esempio. Il "terrorista" arrestato con armi veniva
giudicato, come dovuto, con rito direttissimo, mentre iniziava
l'istruttoria per gli altri reati. I due procedimenti avevano,
quindi, svolgimenti nel tempo diversi, con pene autonome che
spesso si sono sommate aritmeticamente e non sono state unite
dal vincolo della continuazione di cui all'articolo 81 del
codice penale.
Un meccanismo simile si è verificato per la costante, o
quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva,
specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità
giudiziarie territorialmente diverse.
Anche i termini di custodia cautelare hanno subìto, per
questi particolari imputati, una consistente dilatazione.
L'insieme di queste circostanze, cui è conseguita una
disparità di trattamento, e il venir meno della "pericolosità
sociale", ci ha indotto alla presentazione di questa proposta
di legge, la cui discussione è stata peraltro avviata già
nella X legislatura (atto Camera n. 4395, presentato
dall'onorevole Balbo il 6 dicembre 1989).
Ci preme ricordare che i detenuti, per le medesime ragioni
di cui ci occupiamo, hanno da tempo dimostrato, nella
stragrande maggioranza dei casi, il loro reinserimento o la
loro volontà di raggiungerlo. Su questo aspetto sono concordi
sia i rappresentanti delle autorità carcerarie, che hanno più
costanti e vicini rapporti con loro, sia le autorità esterne
agli istituti penitenziari, sia coloro che per lavoro,
istruzione, solidarietà, amicizia o comunque in applicazione
dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, li
frequentano. Molti di loro che lavorano all'esterno degli
istituti penitenziari sono occupati in attività con finalità
sociali. Un panorama di comportamento, dunque,
sufficientemente tranquillizzante. Se poi, per qualcuno degli
interessati, esso sia strumentale ad ottenere la libertà o se
risponda a sincere convinzioni, non crediamo di dover
indagare, dando rilievo ai fatti quali, allo stato, si
presentano.
Proponiamo un indulto pensando così d'interpretare meglio
la volontà popolare, pronta, per ragioni umane e di
pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma ad
accettare un provvedimento che ponga fine, per lo meno sul
piano processuale, ai cosiddetti "anni di piombo".
Proponiamo un indulto, perché, in stato di libertà, chi
vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua
volontà di reiserimento e (perché no?) di pacificazione. In
caso diverso, come è noto, l'indulto può essere revocato
(articolo 6 della presente proposta di legge).
Proponiamo, infine, un indulto pensando che i congiunti
delle vittime, e comunque le parti lese, possano meglio
accettare una soluzione che, per quanto possibile, favorisca
la possibilità di una riparazione sociale.
La misura dell'indulto si articola nella conversione
dell'ergastolo in anni 21 di reclusione e nel dimezzamento
delle sanzioni più gravi; mentre le sanzioni meno gravi (non
superiori ad anni 10 di reclusione) sono ridotte di anni 5.
Appare infatti opportuna scelta di politica criminale
agevolare il reinserimento nel contesto sociale di persone
condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che il
reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti
possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un
periodo non eccessivamente lungo; non vi è dubbio che ciò
contribuirebbe a un'interruzione di rapporti familiari e
sociali, oltre che di lavoro, faticosamente avviati.
Di particolare rilievo, infine, riteniamo sia un indulto
che si estenda alle pene accessorie. Tale tipo di sanzioni,
infatti, pur quando la pena di privazione di libertà è stata
completamente espiata, rappresenta spesso grave impedimento al
reinserimento sociale, che è la finalità che si vuole
raggiungere.
Ancora, per non limitarci alla mera riproposizione del
testo ormai "storico", ma per arricchirlo anche con altre
soluzioni che tengano conto degli anni che sono ulteriormente
trascorsi da quando il primo progetto è stato delineato e
scritto, intendiamo aggiornare la proposta di legge con altri
due benefìci:
a) la previsione di un indulto totale per i reati
associativi, cioè per l'organizzazione e la partecipazione a
bande armate ormai da tempo inesistenti e per i connessi reati
relativi alle armi: si tratta di reati fortemente
contestualizzati che pure - stante la normativa sulle armi che
prevede il rito direttissimo e forti pene - hanno molto
contribuito alla determinazione della sanzione complessiva;
b) la previsione di una più rapida prescrizione
delle pene (non dei reati): attualmente la pena è prescritta
trascorso un periodo pari al suo doppio; la nostra previsione
la porterebbe ad un periodo pari ad una volta e mezzo la pena
risultante dall'applicazione dell'indulto.
Questi due meccanismi consentirebbero di risolvere nel
breve-medio periodo un consistente numero di casi, anche di
coloro che sono attualmente all'estero. Infatti, ad esempio,
una pena di venti anni verrebbe, per effetto dell'indulto,
riportata a dieci anni e sarebbe prescritta dopo quindici anni
dalla sentenza definitiva; considerato che per molti sono
ormai trascorsi circa dieci e più anni dall'espatrio è
evidente che, tra qualche anno, sarebbe loro offerta
un'ipotesi di ritorno. Ovviamente si risolvono così i casi
lievi o medi, non certo quelli gravi, per i quali non si vede
come si possa arrivare a soluzione.
La coerenza delle motivazioni che muovono questa proposta
di legge deve essere percepita nella prospettiva della
abolizione generale dell'ergastolo, che contrasta con le
finalità di risocializzazione della pena. La stessa coerenza
richiede un intervento abrogativo delle norme speciali della
legislazione d'emergenza. Anche questa abrogazione è assunta
in alcune proposte di legge già presentate, ma non potrebbe
risolvere i casi già coperti da giudicato.