XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 458
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indulto).
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati
commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha
formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle
seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella
della reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee derivanti da uno o
più reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 284,
304, 305, 306 e 307 del codice penale nonché, in connessione
con essi, dai reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi,
di cui agli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, e successive modificazioni, sono interamente
condonate;
c) le pene detentive temporanee derivanti da reati
diversi da quelli previsti alla lettera b) sono ridotte
di anni cinque se non superiori ad anni dieci, della metà
negli altri casi;
d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene
detentive, sono interamente condonate;
e) le pene accessorie, quando conseguono a
condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte,
l'indulto, sono interamente condonate.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive).
1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli
422 e 285 del codice penale, se dalla commissione dei reati
stessi è derivata la morte.
Art. 3.
(Applicazione dell'indulto).
1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se
stabilito ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 febbraio
1987, n. 34.
Art. 4.
(Modifica dei termini di
prescrizione delle pene).
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena della
reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari alla
durata della pena inflitta, come ridotta per effetto del
medesimo articolo 1, aumentato della metà e, in ogni caso, non
superiore a ventuno anni.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena
dell'ergastolo, come commutata dallo stesso articolo 1, si
estingue con il decorso di venticinque anni.
Art. 5.
(Applicazione dell'indulto
in caso di continuazione).
1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice,
con l'osservanza delle norme previste per gli incidenti di
esecuzione, applica l'indulto, determinando la quantità di
pena condonata per i singoli reati.
Art. 6.
(Revoca dell'indulto).
1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia
usufruito commetta entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge un delitto della stessa indole,
per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a due
anni.
Art. 7.
(Computo dei periodi di scarcerazione).
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque
scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora
non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun
reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione
della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della
libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel
secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione
intercorsi durante il procedimento.
Art. 8.
(Termini di efficacia).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31
dicembre 1988.
Art. 9.
(Termine di applicazione
ed entrata in vigore).
1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.