XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 458




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Indulto).

        1. E' concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

                a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

                b) le pene detentive temporanee derivanti da uno o più reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 284, 304, 305, 306 e 307 del codice penale nonché, in connessione con essi, dai reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, di cui agli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, sono interamente condonate;

                c) le pene detentive temporanee derivanti da reati diversi da quelli previsti alla lettera b) sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci, della metà negli altri casi;

                d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

                e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.


Art. 2.

(Esclusioni oggettive).

        1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 422 e 285 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi è derivata la morte.

Art. 3.

(Applicazione dell'indulto).

        1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34.


Art. 4.

(Modifica dei termini di
prescrizione delle pene).

        1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari alla durata della pena inflitta, come ridotta per effetto del medesimo articolo 1, aumentato della metà e, in ogni caso, non superiore a ventuno anni.
        2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena dell'ergastolo, come commutata dallo stesso articolo 1, si estingue con il decorso di venticinque anni.


Art. 5.

(Applicazione dell'indulto
in caso di continuazione).

        1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle norme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.


Art. 6.

(Revoca dell'indulto).

        1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un delitto della stessa indole, per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a due anni.


Art. 7.

(Computo dei periodi di scarcerazione).

        1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi durante il procedimento.


Art. 8.

(Termini di efficacia).

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1988.


Art. 9.

(Termine di applicazione
ed entrata in vigore).

        1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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