XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 455
Onorevoli Colleghi! - Sono passati undici anni dal
referendum per togliere i "veleni" dai piatti degli
italiani: nel 1990 dissero "no ai pesticidi" diciotto milioni
di elettori. La consultazione naufragò per il mancato
raggiungimento del quorum ma il risultato avrebbe dovuto
lasciare un segnale forte ai legislatori per arrivare al più
presto al varo di una nuova normativa a tutela dei
consumatori, degli agricoltori e dell'ambiente.
I pesticidi ad uso agricolo inquinano in modo massiccio il
suolo, l'aria e l'acqua, sia in superficie che in falda. Per
la loro tossicità e in considerazione del loro intenso
utilizzo, i pesticidi hanno provocato la limitazione e la
completa distruzione di molte forme di vita vegetale e
animale, determinando non solo un aggravamento
dell'inquinamento ambientale, ma anche una preoccupante
alterazione degli equilibri biologici per non parlare dei
gravi effetti sulla salute dei consumatori.
Si ripropone l'urgenza dell'approvazione di una legge che
regoli l'uso dei prodotti fitosanitari in campo agricolo
proprio partendo dai dati diffusi dall'associazione
ambientalista "Verdi ambiente e società", che, analizzando i
dati delle aziende sanitarie locali di tutta Italia, ha
dimostrato la costante presenza dei pesticidi su oltre la metà
dei prodotti presi in esame, constatando la presenza di alte
percentuali di pesticidi a rischio cancerogeno nella frutta e
nella verdura.
Per esempio, su un totale di 1.425 campioni analizzati in
Piemonte, nel 1995, 662 campioni, e cioè il 41 per cento, sono
risultati con presenza di prodotti fitosanitari. In una
graduatoria stilata dall'associazione ambientalista, sempre su
dati dei laboratori pubblici piemontesi, l'uva da tavola
arriva ad avere l'88 per cento di residui, i limoni l'82 per
cento, le mele il 77 per cento, i mandarini il 76 per
cento.
Ancora più gravi sono i dati sui residui a "rischio
cancerogeno": sempre in Piemonte sulla frutta e verdura sono
stati individuati ben 87 tipi diversi di pesticidi e di questi
ben 13 pesticidi, pari al 15 per cento dei princìpi attivi
ritrovati, sono classificati "potenzialmente oncogeni"
dall'Epa, che è l'Agenzia americana di prevenzione. Non meno
preoccupanti sono alcuni picchi: in due campioni di uva sono
stati accertati 10 princìpi attivi, in due campioni di mele 9
princìpi attivi.
Ecco perché l'uso dei prodotti fitosanitari va fermato con
una apposita norma legislativa. Non bisogna compromettere
ancora di più l'equilibrio ecologico che ha impoverito il
patrimonio genico di moltissime specie vegetali e animali.
Dobbiamo dimostrare che è praticabile un modello diverso
di produrre e consumare per tutelare la salute umana e
salvaguardare il territorio.
L'attitudine umana nei confronti dei pesticidi è sempre
stata bivalente: da una parte la necessità di eliminare i
parassiti che compromettono la salute umana e i raccolti,
dall'altra parte la scoperta che i pesticidi sempre più
potenti, soprattutto sintetici, nascondono numerose trappole.
L'invenzione e la diffusione del DDT, e dei suoi fratelli
clorurati della prima generazione, furono accolte con
entusiasmo mezzo secolo fa e contribuirono a sconfiggere la
malaria e a salvare innumerevoli vite. Ma non tutto il DDT,
una molecola chimicamente stabile e solubile nei grassi,
colpiva i parassiti: una parte ricadeva nel terreno, era
assorbita attraverso l'erba dagli animali, finiva nel grasso
del latte delle mucche e nel corpo degli esseri umani. Inoltre
una parte del DDT presente nel terreno veniva lisciviato dalle
piogge e finiva nei fiumi, nelle falde idriche sotterranee e
nel mare e veniva assorbito nel grasso dei pesci. Infine, una
parte del DDT cadeva sui raccolti e si ritrovava nella frutta,
nei semi dei cereali. La grande svolta nella consapevolezza
pubblica del carattere bivalente dei pesticidi economicamente
utili per i raccolti, biologicamente nocivi per la salute
umana e del pianeta - si ebbe con la pubblicazione nel 1962
del libro Primavera silenziosa di Rachel Carson
(1907-1964). Per evitare i danni dei pesticidi occorreva
vietarne alcuni e usarne di meno. Dopo il divieto dell'uso del
DDT e dei pesticidi più tossici e persistenti, sono stati
inventati altri pesticidi ancora più tossici per i parassiti e
altrettanto pericolosi per gli esseri umani. I pesticidi -
insetticidi, erbicidi, fungicidi - oggi in uso sono
numerosissimi e sono spesso impiegati come miscele di vari
princìpi attivi: inevitabilmente una parte più o meno grande
resta, più o meno a lungo, negli alimenti consumati dagli
esseri umani e una parte finisce nel suolo, nei fiumi e nelle
falde sotterranee da cui spesso viene prelevata l'acqua
potabile. Inoltre, molti pesticidi vietati in Europa e in
America vengono esportati nei Paesi del sud del mondo e
applicati in abbondanza alle loro monocolture - caffè, cacao,
arachidi, eccetera - suscettibili di attacco da parte dei
parassiti: succede così che i Paesi del nord del mondo
importano prodotti agricoli che spesso sono contaminati dai
pesticidi il cui uso è vietato al loro interno. Senza contare
che la tossicità dei pesticidi si manifesta - e spesso
gravemente - anche nei confronti dei lavoratori, sia di quelli
delle fabbriche chimiche, sia, molto di più, dei lavoratori
agricoli che spargono, spesso con insufficienti precauzioni e
in grandi quantità, i pesticidi nei campi, respirandone una
buona quota. La salvezza dei consumatori e della natura si può
avere solo con leggi più restrittive sull'uso dei pesticidi,
abbassando la quantità massima di residui ammessi negli
alimenti e con più severi controlli della contaminazione degli
alimenti e delle acque a opera dei pesticidi. Bisogna, in
particolare, che siano cancellate certe maliziose furbizie che
l'attuale legge ancora nasconde. In genere, come si è detto,
vengono usati più pesticidi contemporaneamente. La legge
invece prescrive che ciascun pesticida non debba essere
presente in concentrazione superiore ad un "suo" specifico
limite. Immaginiamo che ci siano tre pesticidi la cui
concentrazione massima individuale deve essere inferiore,
diciamo, a un milligrammo per chilogrammo di alimento. Se sono
usati tutti e tre insieme e se ciascuno è "dentro" i limiti,
il consumatore finisce per mangiare tre milligrammi di
pesticidi - la somma di un milligrammo per ciascun pesticida -
per chilogrammo di alimento. La legge deve invece stabilire
che non venga superato un limite sia per ciascun pesticida,
sia per la somma di tutti i pesticidi presenti. Nel caso
precedente non dovrebbe essere superata la concentrazione di
un milligrammo per chilogrammo per la somma delle
concentrazioni dei tre pesticidi usati insieme. Il movimento
dei consumatori chiede, inoltre, un divieto di esportazione
dei pesticidi più dannosi verso il sud del mondo, per evitare
che tali sostanze ritornino in casa nostra attraverso i
prodotti di importazione. Decenni di esperienza mostrano che è
possibile avere un'agricoltura efficiente e remunerativa
proprio usando meno pesticidi. I parassiti possono essere
sconfitti con tecniche che richiedono meno - o anche niente -
prodotti chimici sintetici e i prodotti agricoli così ottenuti
sono più sicuri per la salute e anche migliori come qualità
merceologica e possono essere venduti a prezzi migliori.
Ci vuole soltanto un poco di coraggio e di fiducia nella
possibilità di cambiare il presente e di costruire un futuro
più sicuro che garantisca ugualmente il cibo e l'occupazione e
che sia meno inquinato.
L'attuale legislazione che regola la produzione, il
commercio e l'uso dei prodotti fitosanitari, oggi chiamati
"presìdi sanitari", ha un riferimento principale nella legge
30 aprile 1962, n. 283, che dedica la lettera h), primo
comma, dell'articolo 5, e l'articolo 6, proprio ai
"fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari
immagazzinate".
Poco tempo dopo l'approvazione della suddetta legge n. 283
del 1962 fu approvata la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che
sostituiva per intero l'articolo 6 della precedente,
istituendo contestualmente presso il Ministero della sanità la
direzione generale per l'igiene degli alimenti e la
nutrizione, competente in materia, ed un ruolo di ispettori
sanitari con funzioni di controllo, in seguito sostituiti, con
la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, da funzionari tecnici della
sanità.
La principale novità apportata dalle modifiche
all'articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962 è
rappresentata dal fatto che i prodotti fitosanitari sono
soggetti a registrazione come presìdi sanitari e non più come
presìdi medico-chirurgici.
La legge n. 283 del 1962 e le successive modificazioni
dettano norme di carattere generale, demandando ad altri atti
la regolamentazione specifica.
Attualmente l'immissione in commercio e l'autorizzazione
dei prodotti fitosanitari sono regolate dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è stata
recepita la direttiva europea 91/414/CEE relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Benché
tale provvedimento apporti significative novità nelle
procedure di valutazione e autorizzazione dei prodotti,
permangono ugualmente gravi lacune sotto il profilo della
tutela sanitaria dell'operatore e del consumatore e
soprattutto sotto il profilo della tutela ambientale.
Dal 1962 ad oggi l'uso dei prodotti fitosanitari si è
diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale e i
consumi sono aumentati di varie volte, raggiungendo negli anni
ottanta le 200.000 tonnellate con
un fatturato annuo di circa 900 miliardi di lire.
Contemporaneamente si è avuta una specializzazione dei
prodotti fitosanitari in commercio con l'ingresso, per
esempio, dei sistemici e la diffusione dell'uso dei diserbanti
(o erbicidi), ormai ampiamente noti per gli effetti inquinanti
sulle acque di falda. Anche la ricerca sulla tossicità di
questi prodotti si è notevolmente approfondita, al punto che
dal 1962 ad oggi numerosi sono stati i prodotti fitosanitari
ritirati dal mercato o severamente limitati nell'uso per
comprovati effetti tossici, in particolare teratogeni,
mutageni e cancerogeni.
Molti dei prodotti ancora in commercio, fra i quali
diversi possono essere acquistati liberamente da chiunque,
sono stati riconosciuti da più di un test scientifico
come genotossici (fonte: banca dati Bethesda
University). Queste constatazioni, unite alla numerosa
documentazione che riporta dati relativi alla presenza sul
mercato di percentuali variabili di derrate alimentari con
residui di prodotti fitosanitari più alti di quelli stabiliti
dalla normativa vigente, rendono ineluttabile la convinzione
che sia necessaria in tempi brevissimi una completa revisione
della legislazione in materia, che definisca in maniera
scientificamente inconfutabile, ma anche nel più grande
rispetto della tutela della salute dei cittadini, un nuovo
sistema di regolamentazione nella produzione, vendita e uso
dei prodotti fitosanitari.
A questo scopo è stata predisposta la presente proposta di
legge, la quale detta una nuova disciplina della materia. Essa
inserisce alcuni princìpi del tutto nuovi, che forniscono
serie e precise garanzie per una severa regolamentazione di
queste sostanze così altamente pericolose per la salute umana,
animale e per l'ambiente in generale.
La presente proposta di legge si ricollega ad analoghe
proposte presentate nella XII e XIII legislatura.
I princìpi generali possono così essere sintetizzati:
a) definizione dei limiti di tolleranza dei
residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti che verranno
determinati dall' istituenda Agenzia italiana fitofarmaci
sulla base della tossicità acuta e dell'accumulo e persistenza
nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di
sicurezza. E' comunque in assoluto negata la possibilità di
registrazione, e quindi la presenza residuale nei cibi, di
prodotti fitosanitari che siano sospetti di mutagenesi,
teratogenesi o cancerogenesi;
b) viene introdotto il concetto di sommatoria dei
residui, che non può essere superiore al limite massimo di
residuo di cinque sostanze diverse presenti contemporaneamente
nel prodotto alimentare;
c) viene istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci,
come organo con compiti di ricerca, controllo e documentazione
sui prodotti fitosanitari. All'Agenzia è demandato il compito
di esprimere parere vincolante sull'uso, i residui, la messa
in commercio (autorizzazioni e registrazioni) di tutti i
prodotti fitosanitari. Dette registrazioni sono valide per
cinque anni;
d) vengono stabilite norme precise per la
produzione dei prodotti fitosanitari in stabilimenti all'uopo
autorizzati;
e) si applica il concetto dell'obbligo di
restituzione dei vuoti dei contenitori dei prodotti
fitosanitari, previo il pagamento di una cauzione;
f) sono stabiliti i requisiti per la vendita, che
è consentita solo ai laureati in scienze agrarie o forestali,
agli agrotecnici ed ai periti agrari che abbiano frequentato
un apposito corso;
g) viene istituita la farmacia agraria, che è
l'unico luogo dove possono essere venduti i prodotti
fitosanitari;
h) per l'acquisto e l'uso di tutti i prodotti
fitosanitari è necessario che l'acquirente sia in possesso di
un patentino conseguito dopo il superamento di un esame al
termine di uno specifico corso. Detto patentino deve essere
rinnovato ogni cinque anni;
i) viene istituito il ricettario per l'acquisto
dei prodotti fitosanitari. Sono abilitati al rilascio delle
relative ricette i laureati in scienze agrarie o forestali,
gli agrotecnici ed i periti agrari iscritti nei relativi albi
professionali;
l) viene prevista la responsabilità civile e
penale per l'emissione di ricette incomplete o in contrasto
con le norme previste dalla legge;
m) è istituito il registro di carico e scarico dei
prodotti fitosanitari per le farmacie agrarie;
n) è vietata la pubblicità dei prodotti
fitosanitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sulle
riviste non specializzate;
o) vengono previste restrizioni all'uso di
prodotti fitosanitari in alcune aree di particolare pregio
ambientale;
p) sono previste norme a tutela degli insetti
impollinatori;
q) è prevista l'istituzione di una tassa di
concessione governativa sulla produzione di prodotti
fitosanitari e un'imposta sulla vendita degli stessi, i cui
fondi saranno destinati a progetti di tutela della salute
degli operatori agricoli, alla realizzazione di servizi
agrometeorologici e centri pubblici di allevamento di insetti
utili per la lotta biologica.
Sono infine previste alcune norme transitorie per
permettere l'applicazione della legge con tempi diversificati
e progressivi.