XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 455
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per prodotti fitosanitari
e prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in
agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli
organismi dannosi alle piante, conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerati
prodotti fitosanitari e prodotti assimilati le seguenti
famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi,
acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rotenticidi, diserbanti,
fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti,
fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.
Art. 2.
(Obbligo di autorizzazione).
1. E' fatto divieto su tutto il territorio nazionale di
fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare
per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a
Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come
prodotti fitosanitari non registrate secondo le disposizioni
della presente legge.
2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si
applica altresì ad ogni prodotto fitosanitario per il quale è
disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al
commercio in Italia.
Art. 3.
(Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge).
1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui
all'allegato A annesso alla medesima, le quali possono essere
prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo
prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le
eventuali precauzioni all'uso.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso
alla presente legge può essere modificato con decreto del
Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri
delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, su
proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo
5 della presente legge, tenuto conto degli aggiornamenti degli
allegati al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, concernente l'applicazione del metodo di
produzione biologico.
Art. 4.
(Residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti).
1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i
residui nelle derrate alimentari di prodotti fitosanitari e
prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti
parte dei formulati commerciali, non possono superare, per
ogni singola sostanza, il limite determinato dalla tossicità
acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo con
l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.
2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni
caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti
per cinque sostanze diverse.
3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto
sono fissati dall'Agenzia italiana fitofarmaci di cui
all'articolo 5 e riportati nel decreto del Ministro della
sanità di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la
registrazione.
Capo II
REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 5.
(Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).
1. E' istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci. L'Agenzia
italiana fitofarmaci, di seguito denominata "Agenzia", ha
personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte
dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero
della sanità.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri della sanità e per la funzione
pubblica, sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione dell'Agenzia e le
disposizioni relative alla sua articolazione in strutture
operative;
b) le dotazioni organiche del personale
dell'Agenzia, per un contingente non superiore alle 150
unità;
c) le disposizioni relative al trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Agenzia;
d) le modalità di stipula di convenzioni o accordi
di collaborazione con enti, amministrazioni pubbliche,
università, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche
o private, nazionali o internazionali, per l'esecuzione di
attività inerenti i compiti di cui all'articolo 6;
e) le modalità di conferimento di incarichi per la
realizzazione dei programmi di attività dell'Agenzia e le
modalità di assegnazione di borse di studio a cittadini
italiani o stranieri;
f) ogni ulteriore disposizione per assicurare il
funzionamento dell'Agenzia.
3. Sono organi dell'Agenzia:
a) il consiglio di amministrazione, composto da
quattro membri di comprovata e adeguata competenza designati,
rispettivamente, uno dal Ministro della sanità, uno dal
Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro delle politiche
agricole e forestali ed uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il membro designato dal Ministro
della sanità riveste la carica di presidente del consiglio di
amministrazione e ha la legale rappresentanza dell'ente. Il
consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni;
b) il direttore, scelto tra persone di adeguata
esperienza scientifica, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità. Il direttore dura in carica cinque anni ed il suo
mandato può essere rinnovato una sola volta;
c) la segreteria tecnica, composta da personale di
adeguata e comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle
materie di specifica competenza dell'Agenzia, proveniente
dalla pubblica amministrazione, da enti di ricerca o enti
pubblici, anche economici, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia
secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), o
collocato in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo
secondo i rispettivi ordinamenti. Il contingente di personale
assegnato, su proposta del direttore dell'Agenzia, alla
segreteria tecnica non può risultare superiore alle sessanta
unità di personale;
d) il comitato scientifico, nominato con decreto
del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni ed è
composto dal direttore dell'Agenzia e da esperti di elevata
qualificazione scientifica nei settori di competenza
dell'Agenzia, designati, rispettivamente:
1) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro
della sanità, di cui uno con funzione di presidente del
comitato;
2) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro
dell'ambiente;
3) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro
delle politiche agricole e forestali;
4) tre esperti e relativi supplenti dal direttore
dell'Istituto superiore di sanità;
5) un esperto e relativo supplente dal direttore
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro;
6) un esperto e relativo supplente dal direttore
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
e) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri scelti tra i magistrati amministrativi o contabili
o tra gli avvocati dello Stato designati, rispettivamente, uno
dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro
della sanità e uno dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il collegio dei revisori dei conti è
presieduto dal membro nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri e dura in carica cinque anni.
4. Gli emolumenti dei componenti il consiglio di
amministrazione, del direttore dell'Agenzia e dei componenti
il collegio dei revisori dei conti sono determinati con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i compensi per gli esperti del
comitato scientifico ed una specifica indennità per il
personale assegnato alla segreteria tecnica.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, provvede a coprire i posti
in organico. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si
provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento, a domanda, di
personale proveniente dalla pubblica amministrazione, da enti
di ricerca o enti pubblici, anche economici;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al
capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
7. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
comma 6, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni
organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e
le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite
all'Agenzia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Gli addetti alle attività dell'Agenzia, compresi i
membri degli organi dell'Agenzia di cui al comma 3, sono
tenuti al rispetto della riservatezza in merito ai dati
presentati e riconosciuti riservati ai sensi delle normative
vigenti: essi non possono stipulare contratti di lavoro o di
prestazione d'opera, anche di sola consulenza temporanea, con
le aziende produttrici e distributrici di prodotti
fitosanitari.
Art. 6.
(Compiti dell'Agenzia).
1. L'Agenzia è centro di ricerca permanente nel campo dei
prodotti fitosanitari e prodotti assimilati con il compito
di:
a) acquisire e vagliare la documentazione di cui
agli allegati II e III annessi al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) procedere all'eventuale controllo analitico e
tossicologico del prodotto fitosanitario o assimilato per il
quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto
delle eventuali trasformazioni del prodotto fitosanitario in
altre sostanze con possibile azione tossica;
c) proporre sperimentazioni in collaborazione tra
il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il
Ministero della sanità, di intesa con l'Istituto superiore di
sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la
fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui
dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei
prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
d) stabilire eventuali variazioni del limite
legale di tolleranza dei residui dei prodotti fitosanitari o
prodotti assimilati;
e) fissare per ciascun principio, o per
associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei
diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo
minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento
e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati
metaboliti specifici di un determinato prodotto fitosanitario
devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali
metaboliti;
f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia
per il controllo dei princìpi attivi nei prodotti
fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei
princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei
prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;
g) stabilire la dose giornaliera potenziale di
prodotti fitosanitari che un soggetto può assorbire attraverso
gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente,
considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e
nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;
h) proporre, ove lo ritenga necessario, la
richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità anche
in casi non previsti dalla presente legge;
i) esprimere parere sulla destinazione per uso
alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni
tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti
princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra
questione attribuita alla propria competenza dalla presente
legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da
parte del Ministero della sanità;
l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su
ogni richiesta di registrazione di prodotti fitosanitari e sui
relativi rinnovi;
m) raccogliere la documentazione scientifica,
nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e
ambientali derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, con
particolare riferimento alla documentazione prodotta dal
Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a
Lione;
n) studiare i rischi della nocività, diretta e
indiretta, dei prodotti fitosanitari e dei loro metaboliti nei
riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo
termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli
biologici dell'ecosistema;
o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse
sostanze presenti nei formulati commerciali dei prodotti
fitosanitari e prodotti assimilati, i metaboliti e altri
agenti esterni anche già presenti in natura;
p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite
della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono
essere contenuti in una derrata alimentare;
q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere
pubblico, sull'uso dei prodotti fitosanitari in Italia e sugli
effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;
r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione
con le associazioni dei produttori biologici;
s) assolvere i compiti assegnati alla commissione
consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
t) assicurare lo svolgimento delle attività
nazionali di valutazione delle sostanze attive nell'ambito del
programma di lavoro europeo avviato con il regolamento (CEE)
n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, per
l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato
europeo, garantendo il rispetto degli obblighi comunitari e la
stretta collaborazione con gli esperti degli altri Stati
nell'espletamento delle attività di carattere
internazionale.
Art. 7.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari).
1. Chi intende richiedere la registrazione come prodotti
fitosanitari dei prodotti di cui all'articolo 1, deve
presentare domanda al Ministero della sanità.
2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la
sua registrazione come prodotto fitosanitario sono autorizzati
con decreto del Ministro della sanità, previo parere
obbligatorio e vincolante dell'Agenzia.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e
deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione di
un determinato prodotto fitosanitario devono presentare una
nuova domanda almeno un anno prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene con decreto del
Ministro della sanità, con le medesime modalità di cui al
comma 2.
6. Al fine del rilascio o del rinnovo della
autorizzazione, il Ministro della sanità può richiedere
all'impresa interessata l'invio di campioni dei prodotti
fitosanitari o prodotti assimiliati da sottoporre a controllo
da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori
prove di efficacia e fitotossicità da parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
7. Non possono essere in ogni caso registrati prodotti
fitosanitari per i quali non sia sufficientemente provata
l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto
di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo
dell'autorizzazione alla produzione di un prodotto
fitosanitario o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di
concessione di cui all'articolo 33.
Art. 8.
(Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).
1. Nel caso in cui un prodotto fitosanitario o un
principio attivo siano vietati per motivi di salute pubblica o
ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), l'Agenzia ha l'obbligo di riaprire immediatamente
l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del
prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante
l'acquisizione di nuova documentazione e l'effettuazione di
nuove e specifiche ricerche.
2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del
prodotto, l'autorizzazione alla produzione ed alla
commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della
sanità sino a comprovati esiti negativi riguardanti la
tossicità stessa.
3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di
pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal
commercio con ordinanza del Ministro della sanità e sono
revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.
Art. 9.
(Uso sperimentale dei prodotti fitosanitari).
1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale
prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse
da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi
dell'articolo 7, deve chiedere apposita autorizzazione al
Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui
la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della
sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa
dal Ministro della sanità conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, su parere dell'Agenzia, la quale può acquisire
dal richiedente ogni informazione necessaria.
3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con
prodotti non registrati non devono essere destinate
all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
4. Il Ministro della sanità, su richiesta degli
interessati e sentito il parere dell'Agenzia, può consentire
che siano destinate al consumo alimentare le derrate
provenienti da trattamenti effettuati con prodotti
fitosanitari registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi
diversi da quelli per i quali furono registrati.
Art. 10.
(Divieto di sperimentazione su animali).
1. Le sperimentazioni di prodotti fitosanitari e di
prodotti assimilati non possono essere effettuate su animali
vivi nel caso in cui queste possano essere sostituite da altre
tecniche sperimentali riconosciute valide a livello
internazionale.
Capo III
IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
Art. 11.
(Caratteristiche minime necessarie).
1. Ferme restando le prescrizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, i prodotti
fitosanitari possono essere immessi in commercio soltanto con
una confezione o con un imballaggio rispondenti ai seguenti
requisiti minimi:
a) devono essere progettati e realizzati in modo
da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure
ermetiche doppie o triple;
b) non devono essere manomissibili;
c) i materiali che li costituiscono e la loro
chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto al fine di
evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose;
d) gli imballaggi e le confezioni devono essere
realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo
appositi trattamenti.
Art. 12.
(Riconsegna dei contenitori).
1. I rivenditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a
far pagare per ogni confezione una cauzione equivalente al 10
per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo
comunque non inferiore alle 10.000 lire di cauzione per ogni
acquisto.
2. L'utilizzatore di prodotti fitosanitari è tenuto a
riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato
l'acquisto il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario,
anche se tale contenitore risulta gravemente danneggiato.
3. Il venditore di prodotti fitosanitari è tenuto a
ritirare dai compratori i contenitori dei prodotti
fitosanitari, anche qualora questi non siano più
riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al
momento della vendita del prodotto.
4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al
comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque
commercializzato i prodotti fitosanitari originariamente
contenuti nell'imballaggio suddetto.
5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha
commercializzato i prodotti fitosanitari è tenuta a ritirare
dai venditori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo
opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili,
questi vanno comunque ritenuti rifiuti pericolosi e trattati
secondo le norme vigenti in materia.
Capo IV
VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI, IDONEITA' ALLA VENDITA E
ISTITUZIONE DELLE FARMACIE AGRARIE
Art. 13.
(Farmacia agraria).
1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le
uniche rivendite autorizzate al commercio dei prodotti
fitosanitari e prodotti assimilati, sotto ogni forma e
quantità.
2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una
farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 14 e 15, ed essere autorizzato
dall'amministrazione provinciale competente, previa
presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:
a) nome, cognome e dati anagrafici del
richiedente;
b) sede dei locali adibiti al deposito e alla
vendita dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati;
c) titolo di studio tra quelli previsti
all'articolo 14.
3. Alla domanda di cui al comma 2 devono inoltre essere
allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio
e il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti
fitosanitari.
4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere acclusa una
pianta dei locali adibiti al deposito e alla vendita in scala
non inferiore a 1:500.
5. L'amministrazione provinciale, previo parere favorevole
della azienda sanitaria locale competente, rilascia
l'autorizzazione alla apertura della farmacia agraria.
Art. 14.
(Requisiti dei venditori).
1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio
dei prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie o
forestali, ovvero diploma di agrotecnico o di perito agrario;
deve inoltre essere in possesso del certificato di idoneità di
cui all'articolo 15, conseguito da non più di cinque anni.
Art. 15.
(Certificato di idoneità alla vendita
di prodotti fitosanitari).
1. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con
le aziende sanitarie locali, le associazioni professionali
degli agricoltori ed i collegi e gli ordini provinciali
interessati, organizzano annualmente un corso di almeno cento
ore avente per oggetto i seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in
agricoltura dei prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei
prodotti fitosanitari;
c) norme per la prevenzione della tossicità
cronica e acuta dei prodotti fitosanitari;
d) elementi di legislazione in materia di prodotti
fitosanitari;
e) pratiche agronomiche alternative all'uso di
prodotti fitosanitari.
2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a
coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio
previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli
iscritti.
3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova
scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con
votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato
quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei
decimi.
4. L'amministrazione provinciale rilascia a coloro che
abbiano superato l'esame finale il certificato di idoneità
alla vendita dei prodotti fitosanitari e prodotti
assimilati.
Art. 16.
(Prodotti vendibili nelle farmacie agrarie).
1. Sono assolutamente vietati la detenzione, il deposito
anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi dai
prodotti fitosanitari e dai prodotti assimilati all'interno
degli stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione
per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla
distribuzione e all'immagazzinamento dei prodotti
fitosanitari.
Capo V
PRESCRIZIONE, ACQUISTO ED USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 17.
(Patente per l'acquisto e l'uso di prodotti
fitosanitari).
1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso di
prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi
agricoli devono essere provvisti della apposita patente di
acquisto.
2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei
prodotti fitosanitari si consegue dopo la frequenza di un
apposito corso di almeno cento ore e il superamento del
relativo esame finale.
3. Al corso di cui al comma 2 non sono ammessi soggetti di
età inferiore ai diciotto anni.
4. L'amministrazione provinciale organizza, con la
collaborazione dei servizi di sviluppo agricolo, degli ex
osservatori per le malattie delle piante, delle aziende
sanitarie locali e delle organizzazioni di categoria, il corso
di cui al comma 2 che deve trattare, oltre alle materie di cui
al comma 1 dell'articolo 15, le seguenti materie:
a) agronomia;
b) coltivazioni erbacee;
c) coltivazioni arboree;
d) patologia vegetale;
e) entomologia agraria;
f) tecnologie di conservazione delle derrate
agricole con mezzi fisici.
5. Alla fine del corso i partecipanti, che per essere
ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo
agricolo e abituali utilizzatori di prodotti fitosanitari,
devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del
corso. Non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che
hanno superato le venticinque ore di assenza.
6. Se l'esame finale è superato con profitto
l'amministrazione provinciale competente provvede al rilascio
di una patente per l'acquisto e l'uso dei prodotti
fitosanitari.
7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni,
previa frequenza ulteriore del corso e superamento dell'esame
finale.
Art. 18.
(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).
1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte del
titolare della patente di cui all'articolo 17 è comunque
subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti
abilitati di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da
un laureato in scienze agrarie o forestali, da un agrotecnico
o da un perito agrario iscritti nei relativi albi
professionali, che certifichino sotto la propria
responsabilità la necessità dell'uso dei prodotti fitosanitari
nella quantità e nei modi in essa prescritti.
Art. 19.
(Ricettario).
1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari ed il loro uso
sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da
effettuare su apposito ricettario madre-figlia debitamente
numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero
della sanità.
2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale
per l'acquirente e di una copia per il titolare della farmacia
agraria, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e indirizzo del compilatore;
b) la malattia, gli attacchi parassitari o le
infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si
voglia intervenire;
c) la dose del prodotto fitosanitario o prodotto
assimilato prescritto;
d) il tempo di carenza;
e) la coltura alla quale è destinato il
prodotto;
f) l'epoca, la quantità e le modalità di
distribuzione del prodotto.
3. Ogni ricetta deve essere conservata dall'acquirente e
dal titolare della farmacia agraria per almeno cinque anni e
non può contemplare più di tre prodotti.
Art. 20.
(Responsabilità del professionista).
1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete delle
indicazioni di cui all'articolo 19, il soggetto abilitato ai
sensi dell'articolo 18 può essere deferito all'ordine o
collegio professionale al quale è iscritto, fatte salve le
sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 21.
(Registro di carico e scarico
di prodotti fitosanitari).
1. Il titolare della farmacia agraria deve
obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e
scarico dei prodotti fitosanitari, vidimato in ogni sua pagina
dal servizio di igiene pubblica e del territorio della
competente azienda sanitaria locale. A tale registro vanno
allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi
del comma 2 dell'articolo l8, sulle quali il titolare della
farmacia agraria deve registrare il numero della patente di
autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal
titolare insieme ad un documento di riconoscimento.
Capo VI
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
Art. 22.
(Informatori scientifici e rappresentanti).
1. L'attività di informatore scientifico o di
rappresentante di aziende produttrici di prodotti fitosanitari
o prodotti assimilati è consentita esclusivamente ai laureati
in scienze agrarie o forestali, agli agrotecnici ed ai periti
agrari, nonché ai laureati in chimica o chimica industriale,
ingegneria chimica, farmacia o chimica e tecnologie
farmaceutiche, regolarmente iscritti nei rispettivi albi
professionali.
2. L'attività di informazione scientifica sui prodotti
fitosanitari e prodotti assimilati deve essere volta ad
assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con
riferimento alla esigenza del contenimento dei relativi
consumi.
3. Il materiale informativo sui prodotti fitosanitari e
prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di
aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente
ai testi degli stampati approvati dal Ministero della sanità,
alla documentazione in base alla quale è stata concessa
l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dal Ministero
della sanità.
4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di
divulgazione scientifica relativa a prodotti fitosanitari o a
prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano
esclusivo carattere tecnico-scientifico.
5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e
venditrici di prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati è
limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai
soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti
al dettaglio in regola con le disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 23.
(Divieto di pubblicità).
1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita
soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere
tecnico-scientifico.
2. E' vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e
indiretta di prodotti fitosanitari in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al
comma 1.
Capo VII
RESTRIZIONI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 24.
(Aree di divieto assoluto).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non dispongano già di una propria e specifica
normativa in materia, sulla base delle indicazioni e dei
parametri tecnici forniti dall'Agenzia provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine
di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei
prodotti fitosanitari.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
essere anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei
prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano
le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
3. Le aree da individuare a livello regionale si
riferiscono a centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua,
invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette
nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso
di prodotti fitosanitari, fatte salve speciali deroghe
concesse dagli organi regionali o delle province autonome con
appositi atti amministrativi.
5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di
cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente
avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici
del Dipartimento della protezione civile.
6. E' vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con
prodotti fitosanitari sull'intero territorio nazionale.
Art. 25.
(Aree interdette all'uso degli erbicidi).
1. E' vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli
argini stradali e ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi
pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e, in genere,
nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della
coltivazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le
zone di divieto d'uso degli erbicidi.
Art. 26.
(Tutela degli insetti impollinatori).
1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli insetti
impollinatori, è assolutamente vietato l'uso di prodotti
fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e
situate sotto la coltura principale.
2. I trattamenti con prodotti fitosanitari possono aver
luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e
dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle
specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture
da trattare.
3. E' compito dell'Agenzia stabilire la tossicità dei
diversi prodotti fitosanitari relativamente agli insetti
impollinatori, con particolare riferimento alle api.
Art. 27.
(Tutela della entomofauna utile).
1. Al fine di proteggere l'attività della entomofauna
utile è vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante
arbustive e siepi sia spontanee che introdotte ai sensi della
normativa comunitaria, nazionale o regionale attuativa della
riforma della politica agricola comune ai fini della tutela
ambientale, situate nelle zone limitrofe, o nelle adiacenze,
della coltura principale.
2. E' compito della Agenzia stabilire la tossicità dei
diversi prodotti fitosanitari relativamente al loro impatto
sulla entomofauna utile.
Capo VIII
NORME SANZIONATORIE
Art. 28.
(Violazioni all'obbligo di conferimento
dei contenitori).
1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5.000.000.
2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli
obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono
puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire
20.000.000.
3. Restano in vigore le sanzioni previste dagli articoli
23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194.
Art. 29.
(Emissioni di ricette non conformi).
1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per
l'acquisto di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo
l8, che effettui prescrizioni non conformi, nel contenuto o
nelle modalità di rilascio, a quanto previsto dalla presente
legge è punito, per ogni infrazione, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5.000.000.
2. In casi di particolare gravità, l'autorità
amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette
per un periodo da sei mesi a due anni.
Art. 30.
(Uso ed induzione all'uso errato di prodotti
fitosanitari).
1. Chiunque faccia od induca altri a fare uso di prodotti
fitosanitari o di prodotti assimilati, sulle colture agrarie o
sulle derrate alimentari, in maniera difforme da quanto
previsto dalla presente legge o da quanto prescritto dalla
apposita ricetta è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 5.000.000 e con l'arresto da sei mesi a tre anni.
2. Chiunque acquisti o usi prodotti fitosanitari senza
essere in possesso della patente prescritta dall'articolo 17,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 12.000.000 a lire 20.000.000.
Art. 31.
(Violazione di norme in materia di vendita).
1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque
addetto alla vendita a norma della presente legge, al fine di
consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di prodotti
fitosanitari o prodotti assimilati violi le disposizioni di
cui al capo V, è punito con la multa da lire 5.000.000 a lire
10.000.000 e con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un
anno dell'autorizzazione alla vendita di prodotti
fitosanitari.
3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace
chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga
in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di
interesse personale prodotti fitosanitari o prodotti
assimilati.
Art. 32.
(Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 con
esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 10.000.000.
2. La violazione del divieto di pubblicità di cui
all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi
tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle
previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000.
Capo IX
NORME FINANZIARIE
Art. 33.
(Tassa di concessione governativa).
1. Dopo l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
... (omissis) ...
2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge le tasse annuali devono essere
corrisposte entro due mesi dalla medesima data.
Art. 34.
(Finanziamento dell'Agenzia).
1. L'onere finanziario derivante dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia è valutato in lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si
provvede:
a) assegnando ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per
la successiva riassegnazione all'Agenzia, le somme di cui
all'articolo 33;
b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 35.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari
già in commercio).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti i prodotti fitosanitari in commercio
dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui alla
medesima.
2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il
prodotto fitosanitario è ritirato dal mercato sino alla
completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.
Art. 36.
(Autorizzazione alla vendita, all'acquisto
ed all'uso).
1. I titolari di punti vendita di prodotti fitosanitari
hanno l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla
presente legge entro due anni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le amministrazioni provinciali, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, devono
organizzare i corsi di cui agli articoli 15 e l7, relativi al
rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla patente
necessaria per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.
3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di
prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi
agricoli, devono ottenere il rilascio della apposita patente,
secondo le norme di cui all'articolo 17, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37.
(Ricettario).
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i prodotti fitosanitari non potranno essere
posti in vendita senza la presentazione della ricetta di cui
all'articolo 18.
Art. 38.
(Divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari per il
trattamento successivo alla raccolta).
1. Decorso il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è vietato l'uso dei prodotti
fitosanitari e prodotti assimilati per il trattamento
successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.
Art. 39.
(Abrogazioni di norme).
1. Il secondo periodo della lettera h) del primo
comma dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è
abrogato.
Art. 40.
(Norme regolamentari).
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le relative disposizioni attuative.
Allegato A
(v. articolo 3)
ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI NON E' NECESSARIA LA
PATENTE PER L'ACQUISTO E LA REGISTRAZIONE.
Solfato di rame;
Zolfo;
Piretrine naturali;
Quassine naturali;
Bacillus thuringensis;
Feromoni (per lotta confusionale, monitoraggio o catture
di massa);
Bentoniti;
Farine di roccia;
Farine di alghe;
Silicato di sodio;
Trappole (cromotropiche, luminose, alimentari non
avvelenate con prodotti fitosanitari);
Propoli (soluzione idroalcolica).