XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 454




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali che potrà trovare piena realizzazione con l'approvazione della nuova parte seconda della Costituzione.
        Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla rilevanza della sua funzione di capitale della Repubblica, che, nel corso della XIII legislatura, ha trovato nella proposta della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali dignità costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si è posta così la necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, ed attualmente confermato dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel quale sono conferite le disposizioni della legge del 1990. La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo.
        La presente proposta di legge (che ripropone l'atto Camera n. 4530 della XIII legislatura) recependo i nuovi orientamenti maturati negli scorsi anni, intende prospettare una soluzione legislativa per la disciplina di quella peculiare area metropolitana rappresentata dalla capitale d'Italia.
        Del resto, se consideriamo le più significative esperienze straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa risultano costituite secondo un modello associativo che presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure, infine, secondo un modello unitario che trae origine da apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di provincia o quello di regione.

Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di governo e con la Santa Sede.

        Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
        Così si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo6). Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo 7, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica è richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della Città (articolo 7, comma 2).

Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo del territorio.

        Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità con la capitale venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo 5); e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie <articolo 17, comma 2, lettera a)> e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo 12). Questo progetto si realizza, da un lato, con la istituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finchè tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15, comma7).

Procedimento per la individuazione e la costituzione dei livelli di governo della città metropolitana.

        I criteri ed il procedimento indicato (articolo 15, commi 2 e 3) prevedono la competenza della Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n.4, in ordine alla delimitazione del territorio metropolitano, oppure della regione in caso di inerzia, altrimenti, in via sussidiaria, restando il territorio individuato da quello della provincia.
        E', infine, imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del disegno di legge regionale di riordino.

Assetto istituzionale.

        L'area di Roma è quindi governata, in base alla presente proposta di legge, da due livelli istituzionali:

                a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al titolo II, capo V, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e quindi operare con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consorziali - sia di tipo funzionale - mediante moduli consensuali;

                b) la città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da ottanta consiglieri, di cui quarantadue (pari al 60 per cento) eletti nel territorio dell'attuale comune di Roma e trentadue nel territorio degli altri comuni della provincia (articolo4), composizione che assicura alla Città il mantenimento della sua natura esponenziale.

Funzioni della città metropolitana.

        Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla Città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2). Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 11, comma 1, lettera d)> e si attribuiscono allo stesso anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 11, comma 1, lettera a)>.

Interventi per Roma capitale.

        La presente proposta di legge affronta, infine, anche la questione della migliore individuazione e della estensione all'intera area metropolitana degli interventi, in parte contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale: realizzazione e riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione ed informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo 8).
        Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo 9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente per Roma capitale, articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3, lettera a)>: ma nella definizione dei programmi si realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia, soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma 3).


Contributi statali.

        E' prevista una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere il suo ruolo di capitale, anche attraverso la definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per dare attuazione al piano degli interventi per Roma capitale.




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