XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 454
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale
di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più
generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di
valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti
territoriali che potrà trovare piena realizzazione con
l'approvazione della nuova parte seconda della
Costituzione.
Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal
riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando
di modulare la nuova dimensione metropolitana della città
sulla rilevanza della sua funzione di capitale della
Repubblica, che, nel corso della XIII legislatura, ha trovato
nella proposta della Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali dignità costituzionale, e sulla complessità
delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista
della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di
concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue
ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si
è posta così la necessità di superare il modello
sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, ed attualmente confermato dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel
quale sono conferite le disposizioni della legge del 1990. La
legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto, come
presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17
della legge n.142 del 1990, rendendo così meramente
facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree
metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e
tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La
dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse
eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché
affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi
soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati:
la regione ed il comune capoluogo.
La presente proposta di legge (che ripropone l'atto Camera
n. 4530 della XIII legislatura) recependo i nuovi orientamenti
maturati negli scorsi anni, intende prospettare una soluzione
legislativa per la disciplina di quella peculiare area
metropolitana rappresentata dalla capitale d'Italia.
Del resto, se consideriamo le più significative esperienze
straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata
metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia
territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche
socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella
maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa
risultano costituite secondo un modello associativo che
presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni
interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità
dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo
agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie
di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure,
infine, secondo un modello unitario che trae origine da
apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a
realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di
provincia o quello di regione.
Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di
governo e con la Santa Sede.
Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli
strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la
città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la
città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta
l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
Così si prevede l'istituzione di una Commissione
permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal
presidente della regione Lazio e dal sindaco di Roma, con il
compito di promuovere le iniziative necessarie per
l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
livelli di governo (articolo6). Si istituisce, inoltre, una
commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento
delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana
fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente
della regione Lazio (articolo 7, comma 1). Il parere della
commissione mista paritetica è richiesto per tutti i
provvedimenti degli enti locali della Città e della regione
che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della
Città (articolo 7, comma 2).
Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo
del territorio.
Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo
territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità
amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di
sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di
valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove,
infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo
dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti
così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio
della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità
con la capitale venga integrato in un governo omogeneo e
coordinato delle politiche del territorio, delle grandi
infrastrutture, dei servizi (articolo 5); e, dall'altro, venga
parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in
aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che
vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una
pluralità di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le
proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie
<articolo 17, comma 2, lettera a)> e attraverso
contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con
vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo
12). Questo progetto si realizza, da un lato, con la
istituzione di un nuovo soggetto di governo - la città
metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della
provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo
così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto
di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità
rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali
circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di
attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni
finchè tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15,
comma7).
Procedimento per la individuazione e la costituzione dei
livelli di governo della città metropolitana.
I criteri ed il procedimento indicato (articolo 15, commi
2 e 3) prevedono la competenza della Conferenza metropolitana
di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo
1997, n.4, in ordine alla delimitazione del territorio
metropolitano, oppure della regione in caso di inerzia,
altrimenti, in via sussidiaria, restando il territorio
individuato da quello della provincia.
E', infine, imposto il ricorso all'istituto referendario
per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del
disegno di legge regionale di riordino.
Assetto istituzionale.
L'area di Roma è quindi governata, in base alla presente
proposta di legge, da due livelli istituzionali:
a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che
conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è
necessario affidare alla città metropolitana per il governo
delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4),
ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di
ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle
forme di cui al titolo II, capo V, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e quindi operare con
interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso
forme consorziali - sia di tipo funzionale - mediante moduli
consensuali;
b) la città metropolitana con il suo sindaco, la
sua giunta, il suo consiglio composto da ottanta consiglieri,
di cui quarantadue (pari al 60 per cento) eletti nel
territorio dell'attuale comune di Roma e trentadue nel
territorio degli altri comuni della provincia (articolo4),
composizione che assicura alla Città il mantenimento della sua
natura esponenziale.
Funzioni della città metropolitana.
Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana
spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la
pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la
gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a
livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua,
energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e
per le politiche attive del lavoro, la pianificazione
commerciale della grande distribuzione e delle grandi
strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio
anche attraverso la costituzione di reti informatiche
integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità
che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla
Città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni
compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2). Inoltre, al
fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle
funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza
la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana
nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione
di conferenze di servizi <articolo 11, comma 1, lettera
d)> e si attribuiscono allo stesso anche quei
particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto,
fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine
pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 11,
comma 1, lettera a)>.
Interventi per Roma capitale.
La presente proposta di legge affronta, infine, anche la
questione della migliore individuazione e della estensione
all'intera area metropolitana degli interventi, in parte
contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a
consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di
capitale: realizzazione e riqualificazione di centri
direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e
trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione
ed informazione, di beni monumentali ed artistici
(articolo 8).
Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo
9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione
tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione
del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente
per Roma capitale, articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3,
lettera a)>: ma nella definizione dei programmi si
realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione
delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia,
soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della
città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma
3).
Contributi statali.
E' prevista una sostanziale rivalutazione dei
trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere
il suo ruolo di capitale, anche attraverso la definizione di
adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo
12) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per
dare attuazione al piano degli interventi per Roma
capitale.