XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 454




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Contenuti e obiettivi).

        1. La presente legge:

                a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della città di Roma, capitale della Repubblica italiana;

                b) istituisce un'unica autorità di governo, la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma;

                c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale.

        2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine di:

                a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della capitale della Repubblica;

                b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel territorio della città di Roma;

                c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Roma.

        3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

Capo II

RIORDINAMENTO DELLA
AMMINISTRAZIONE LOCALE


Art. 2.

(Istituzione della città metropolitana
di Roma).

          1. E' istituita la città metropolitana di Roma, di seguito denominata "Città", ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.


Art. 3.

(Ordinamento e delimitazione territoriale della
Città).

          1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione locale si articola in due livelli:

                a) la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma ed i confini del suo territorio;

                b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

        2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.
        3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.


Art. 4.

(Organi della Città).

        1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.
        2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri, di cui:

                a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province;

                b) trentadue eletti dai cittadini degli altri comuni compresi nella Città, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province.

        3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.
        4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città.
        5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
        6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.


Art. 5.

(Funzioni della Città).

        1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie delle province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano:

                a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonchè la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

                b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

                c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

                d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

                e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

                f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

                g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

                h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

                i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

        2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.
        3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.
        4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative di cui al titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        5. D'intesa tra la Città e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.


Capo III

RAPPORTI TRA LA CITTA', LA REGIONE LAZIO, LO STATO E LA
SANTA SEDE. PIANO DEGLI INTERVENTI


Sezione I

Rapporti tra la Città, la regione
Lazio e lo Stato.


Art. 6.

(Commissione permanente
per Roma capitale).

        1. E' istituita la Commissione permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della Città.
        2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.
        3. La Commissione è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione e la Città. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

                a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della Città del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito denominato "Piano";

                b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della Città non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;
                c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla Città in rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.


Sezione II

Rapporti con la Santa Sede.


Art. 7.

(Rapporti con la Santa Sede).

        1. E' istituita una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810, e successive modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della Città e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.
        2. Il parere della commissione è comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della Città.


Sezione III

Piano degli interventi per Roma Capitale.


Art. 8.

(Obiettivi e contenuti del Piano).

        1. Il Piano degli interventi necessari a consentire alla Città di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, di seguito de-nominato "Piano", è diretto, in via prioritaria, a:

                a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della Città in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

                b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

                c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e artistico; creare parchi archeologici di interesse metropoli-tano;

                d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

                e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

                f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;

                g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti nell'area metropolitana romana;

                h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Città del Vaticano nel territorio della Città.


Art. 9.

(Formazione e realizzazione del Piano).

        1. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della Città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tale fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della Città gli interventi in corso di realizzazione, nonchè gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 8.
        2. Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione permanente per Roma capitale entro due mesi dalla sua adozione da parte del consiglio della Città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della Città con nuova deliberazione, da adottare entro un mese dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nel successivo mese, decorso inutilmente il quale si intende comunque approvato.
        3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è affidata alla Città. A tale fine spettano al sindaco della Città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, salve restando le successive attività di gestione. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la Città può costituire apposite società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a prevalente partecipazione della Città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.
        4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla Città, entro due mesi dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della Città e dei comuni sono da questi finanziate.


Art. 10.

(Strutture di supporto).

        1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il Piano, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.
        2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano.


Capo IV

POTERI E SPECIALI PREROGATIVE
DEL SINDACO DELLA CITTA'


Art. 11.

(Poteri e speciali prerogative
del sindaco della Città).

        1. Il sindaco della Città:

                a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

                b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
                c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n.121, e successive modificazioni;

                d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della Città, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.


Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI


Sezione I

Disposizioni finanziarie.


Art. 12.

(Contributo ordinario dello Stato
per le funzioni di Roma capitale).

        1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla Città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale da parte della Città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 2001-2003.
        2. Il contributo è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della Città.
        3. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede:

                a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396;

                b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Sezione II

Disposizioni transitorie e finali.


Art. 14.

(Disposizioni transitorie relative alle delimitazioni del
territorio della Città).

        1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Roma.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n.4, può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città.
        3. In assenza della proposta di delimitazione da parte della Conferenza metropolitana entro il termine di cui al comma 2, la regione, sentiti i comuni e la provincia di Roma, entro i successivi tre mesi, può proporre una diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 2.
        4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi nel territorio della Città.
        5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.


Art. 15.

(Riordinamento territoriale).

        1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonchè alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni possono derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
        3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.
        4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a referendum popolare cui sono chiamati:

                a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

                b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

                c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma, a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

        5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della Città.
        6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

Art. 16.

(Termini del riordinamento territoriale).

        1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.


Art. 17.

(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi
con l'istituzione della Città).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

                a) l'assetto della finanza della Città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

                b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della Città alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

                c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della Città.


Art. 18.

(Durata degli organi della provincia
di Roma).

        1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

Art. 19.

(Esercizio delle funzioni della Città nelle more
dell'entrata in carica dei suoi organi).

        1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma coordinata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.
        2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali ad influenza dominante pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonchè attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.
        3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 15 marzo 1997, n.4.


Art. 20.

(Norme transitorie relative ai rapporti
di cui al capo III).

        1. Nelle more della entrata in carica degli organi della Città:

                a) la Commissione permanente per Roma capitale è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma;

                b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della provincia di Roma;

                c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, è delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel territorio degli altri comuni della provincia.

        2. Fino alla entrata di carica degli organi della Città, l'Ufficio del programma per Roma capitale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.396, è posto alle dipendenze del sindaco di Roma.


Art. 21.

(Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le
funzioni di Roma capitale).

        1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 22.

(Abrogazione di norme).

        1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano di cui all'articolo 8, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.
        2. La legge 15 dicembre 1990, n.396, con l'eccezione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogata.



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