XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 454
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Contenuti e obiettivi).
1. La presente legge:
a) disciplina il regime giuridico speciale degli
enti locali operanti nel territorio della città di Roma,
capitale della Repubblica italiana;
b) istituisce un'unica autorità di governo, la
città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del
comune di Roma;
c) prevede un piano di interventi necessari a
consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il
ruolo di capitale.
2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra
le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la
regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine
di:
a) assicurare una tutela equilibrata degli
interessi propri della comunità locale e degli interessi
nazionali connessi alle funzioni della capitale della
Repubblica;
b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze
della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel
territorio della città di Roma;
c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione
del patrimonio storico-artistico della città di Roma.
3. Le disposizioni della presente legge non possono essere
abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza
di legge se non per espressa disposizione.
Capo II
RIORDINAMENTO DELLA
AMMINISTRAZIONE LOCALE
Art. 2.
(Istituzione della città metropolitana
di Roma).
1. E' istituita la città metropolitana di Roma, di
seguito denominata "Città", ente locale ad autonomia speciale,
sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge,
integrato dalla disciplina legislativa regionale e
dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.
Art. 3.
(Ordinamento e delimitazione territoriale della
Città).
1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione
locale si articola in due livelli:
a) la Città, cui si applica il regime giuridico
delle province, come integrato e modificato dalla presente
legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma
ed i confini del suo territorio;
b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che
mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche
derivanti dall'applicazione della presente legge.
2. Il territorio della Città coincide con quello dei
comuni che la compongono.
3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro
rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e
della piena e leale collaborazione.
Art. 4.
(Organi della Città).
1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la
giunta.
2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri, di
cui:
a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni
derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma,
in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle
province;
b) trentadue eletti dai cittadini degli altri
comuni compresi nella Città, in collegi uninominali, secondo
il sistema elettorale delle province.
3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà
norme per il suo funzionamento.
4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da
tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della
Città.
5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano
le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e
del presidente della provincia; si applicano del pari le norme
relative alle province per quanto concerne il funzionamento
degli organi collegiali.
Art. 5.
(Funzioni della Città).
1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie delle
province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da
esercitare a livello metropolitano:
a) la pianificazione territoriale strategica
dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonchè la
verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali
comunali al piano territoriale;
b) la realizzazione e la gestione delle grandi
infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi
compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e
regionale;
c) la realizzazione e la gestione dei servizi
pubblici di trasporto metropolitano,
anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed
extraurbani;
d) la realizzazione e la gestione dei servizi
pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque,
dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;
e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per
lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
f) la pianificazione commerciale della grande
distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il
rilascio delle relative autorizzazioni;
g) la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente;
h) la raccolta sistematica delle informazioni di
carattere statistico e delle informazioni relative alle
condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi
pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero
territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la
costituzione di reti informatiche integrate;
i) le funzioni strettamente necessarie alla
realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di
rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.
2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate
alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate
dai comuni compresi nel suo territorio.
3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono
disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della
Città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle
leggi statali e regionali.
4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni
amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle
espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni
sono svolte anche attraverso le forme associative di cui al
titolo II, capo V, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. D'intesa tra la Città e la regione Lazio sono fissate
le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente
alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed
economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e
amministrativa della regione.
Capo III
RAPPORTI TRA LA CITTA', LA REGIONE LAZIO, LO STATO E LA
SANTA SEDE. PIANO DEGLI INTERVENTI
Sezione I
Rapporti tra la Città, la regione
Lazio e lo Stato.
Art. 6.
(Commissione permanente
per Roma capitale).
1. E' istituita la Commissione permanente per Roma
capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o
da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione
Lazio e dal sindaco della Città.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito
del presidente, i Ministri interessati.
3. La Commissione è l'organo di collaborazione
istituzionale tra lo Stato, la regione e la Città. La
Commissione promuove le iniziative necessarie per
l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
livelli di governo, e in particolare:
a) approva il piano degli interventi funzionali
all'assolvimento da parte della Città del ruolo di capitale
della Repubblica italiana, di seguito denominato "Piano";
b) approva la localizzazione di opere e di
impianti di interesse statale nel territorio della Città non
ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di
servizi con le amministrazioni interessate;
c) predispone le proposte per la definizione del
contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla Città in
rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della
Repubblica.
Sezione II
Rapporti con la Santa Sede.
Art. 7.
(Rapporti con la Santa Sede).
1. E' istituita una commissione mista paritetica per
assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede
di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi
della legge 27 maggio 1929, n.810, e successive modificazioni,
previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno
parte, di diritto, il sindaco della Città e il presidente
della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati
all'ufficio del sindaco.
2. Il parere della commissione è comunque richiesto per
tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della
regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in
relazione al territorio della Città.
Sezione III
Piano degli interventi per Roma Capitale.
Art. 8.
(Obiettivi e contenuti del Piano).
1. Il Piano degli interventi necessari a consentire alla
Città di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, di
seguito de-nominato "Piano", è diretto, in via prioritaria,
a:
a) definire ed attuare organicamente un programma
di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello
Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici
nazionali, della regione e della Città in rapporto alla
riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al
conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
b) definire ed attuare un programma di
riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel
centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni
pubbliche;
c) conservare e valorizzare nell'area
metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e
artistico; creare parchi archeologici di interesse
metropoli-tano;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il
potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi
integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e
riorganizzare le attività aeroportuali;
e) qualificare le università e i centri di ricerca
esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo
equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove
strutture per la scienza e la cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria dello
spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e
televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico
ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e
l'adeguamento di strutture esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle
istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti
nell'area metropolitana romana;
h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze
della Città del Vaticano nel territorio della Città.
Art. 9.
(Formazione e realizzazione del Piano).
1. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal
consiglio della Città sulla base delle proposte di intervento
avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai
comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi
pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tale fine le
amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e
degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di
pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della
Città gli interventi in corso di realizzazione, nonchè gli
interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di
cui all'articolo 8.
2. Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione
permanente per Roma capitale entro due mesi dalla sua adozione
da parte del consiglio della Città, sentiti i Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano
previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in
cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano,
questo può essere riformulato da parte del consiglio della
Città con nuova deliberazione, da adottare entro un mese dalla
ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata
delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il
Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nel
successivo mese, decorso inutilmente il quale si intende
comunque approvato.
3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è
affidata alla Città. A tale fine spettano al sindaco della
Città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e
degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni
ed enti, salve restando le successive attività di gestione.
Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o
delegata, la Città può costituire apposite società di
trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a prevalente
partecipazione della Città e aperte alla partecipazione dei
comuni e di altri soggetti pubblici e privati.
4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è
finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e
dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative
risorse finanziarie sono trasferite alla Città, entro due mesi
dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della
Città e dei comuni sono da questi finanziate.
Art. 10.
(Strutture di supporto).
1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e
per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono
attribuite all'Ufficio per il Piano, posto alle dirette
dipendenze del sindaco della città.
2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari
delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione
del piano.
Capo IV
POTERI E SPECIALI PREROGATIVE
DEL SINDACO DELLA CITTA'
Art. 11.
(Poteri e speciali prerogative
del sindaco della Città).
1. Il sindaco della Città:
a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio
delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi
decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive
impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal
presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle
competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento
delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa
nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità;
b) presiede il comitato metropolitano, di cui
all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
c) partecipa di diritto, concordando con il
prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui
all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n.121, e
successive modificazioni;
d) promuove la conclusione di accordi di programma
e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da
realizzare nel territorio della Città, con i poteri di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Disposizioni finanziarie.
Art. 12.
(Contributo ordinario dello Stato
per le funzioni di Roma capitale).
1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla
Città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti
necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale da parte
della Città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in
lire 200 miliardi per il triennio 2001-2003.
2. Il contributo è ripartito sulla base delle proposte
della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La
Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata
individuazione dei criteri di determinazione degli oneri
gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale.
Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua
approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è sentito il
sindaco della Città.
3. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa
Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori
oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati
per lo svolgimento delle funzioni di capitale.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede:
a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, a carico dell'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396;
b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sezione II
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie relative alle delimitazioni del
territorio della Città).
1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella provincia di
Roma.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai
sensi dell'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo
1997, n.4, può proporre una diversa delimitazione del
territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti
territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il
comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale,
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali,
nella salvaguardia della unitarietà e della continuità
territoriale della Città.
3. In assenza della proposta di delimitazione da parte
della Conferenza metropolitana entro il termine di cui al
comma 2, la regione, sentiti i comuni e la provincia di Roma,
entro i successivi tre mesi, può proporre una diversa
delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo
comma 2.
4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai
commi 2 e 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un
apposito decreto legislativo contenente la nuova
determinazione dei comuni compresi nel territorio della
Città.
5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai
commi 2 e 3, il territorio della Città resta coincidente, ai
sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.
Art. 15.
(Riordinamento territoriale).
1. In relazione alla entrata in carica degli organi della
Città, la regione provvede al riordinamento delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo
territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla
istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma,
nonchè alla eventuale revisione dei confini dei comuni
dell'area metropolitana. I nuovi comuni possono derivare anche
da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del
territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da
assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la
razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile
partecipazione dei cittadini, nonchè un equilibrato rapporto
fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano
l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più
caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale
nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune
di Roma e delle sue circoscrizioni.
4. I disegni di legge regionali di riordino sono
sottoposti a referendum popolare cui sono chiamati:
a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del
comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;
b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei
comuni da sottoporre a fusione;
c) in caso di aggregazione di parti del territorio
del comune di Roma, a comuni contigui, i cittadini delle parti
da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.
5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina
gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento
degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima
elezione degli organi della Città.
6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti
previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Decorsi
inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con
decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e
3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di
Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può
prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento,
ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una
distinta personalità giuridica.
Art. 16.
(Termini del riordinamento territoriale).
1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui
all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno
diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi
della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e
dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali
elezioni.
Art. 17.
(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi
con l'istituzione della Città).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
più decreti legislativi per l'adozione di tutti i
provvedimenti connessi all'istituzione della Città.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano
tra l'altro:
a) l'assetto della finanza della Città e dei
comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle
funzioni;
b) l'adozione degli atti, ivi compresi il
trasferimento dei beni, del personale e delle risorse
finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli
organi della Città alla scadenza del mandato degli organi del
comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario,
mediante convenzioni e intese tra gli enti locali
interessati;
c) le procedure elettorali e di revisione dei
collegi uninominali per l'elezione del consiglio della
Città.
Art. 18.
(Durata degli organi della provincia
di Roma).
1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di
durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi
della Città.
Art. 19.
(Esercizio delle funzioni della Città nelle more
dell'entrata in carica dei suoi organi).
1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della
Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge
possono essere esercitate in forma coordinata dagli enti
locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono essere
delegate dai comuni alla provincia di Roma.
2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio
della Città possono essere erogati mediante la costituzione di
aziende o società di capitali ad influenza dominante pubblica
locale operanti per l'intero territorio, nonchè attraverso
l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando
lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia
del servizio.
3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione
dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate
dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della
legge della regione Lazio 15 marzo 1997, n.4.
Art. 20.
(Norme transitorie relative ai rapporti
di cui al capo III).
1. Nelle more della entrata in carica degli organi della
Città:
a) la Commissione permanente per Roma capitale è
composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia
di Roma, dal sindaco di Roma;
b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di
Roma, su proposta del
sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della
provincia di Roma;
c) la realizzazione degli interventi, anche di
competenza delle altre amministrazioni ed enti, è delegata al
sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno
del territorio del comune di Roma e al presidente della
provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel
territorio degli altri comuni della provincia.
2. Fino alla entrata di carica degli organi della Città,
l'Ufficio del programma per Roma capitale di cui all'articolo
5 della legge 15 dicembre 1990, n.396, è posto alle dipendenze
del sindaco di Roma.
Art. 21.
(Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le
funzioni di Roma capitale).
1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della
Città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la
provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di
Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 22.
(Abrogazione di norme).
1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel
Piano di cui all'articolo 8, restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15
dicembre 1990, n.396, e restano salvi gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge
medesima.
2. La legge 15 dicembre 1990, n.396, con l'eccezione delle
norme di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogata.