XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 452
Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento si è già occupato
più volte del riordino delle forze di polizia generalmente
intese, tralasciando di esaminare il riordino degli istituti
di vigilanza e della condizione giuridica delle guardie
giurate.
Ora è tornata di grande attualità la necessità di
disciplinare questo fenomeno, che per diffusione sul
territorio, per numero di addetti, per disponibilità di
armamenti e strumentazioni moderne di ogni tipo, svolge non
solo attività di presidio di impianti produttivi privati, ma
assicura anche servizi di sicurezza presso enti statali e
locali.
Si tratta di vere e proprie forze ausiliarie i cui fini
concorrono sempre di più al raggiungimento della sicurezza
collettiva e alla repressione della criminalità.
A fronte di questi compiti l'attuale legislazione è del
tutto inadeguata, frammentaria, contraddittoria; basta
ricordare che la materia è ancora prevalentemente disciplinata
dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Come si vede, è necessaria una seria e radicale riforma
della materia sia per mettere ordine nella prassi
amministrativa ed autorizzativa, sia per ridefinire lo
status giuridico del personale utilizzato, anche in
relazione al crescente impegno teso non solo a tutelare beni
privati, ma anche a fronteggiare la criminalità nelle aree a
rischio e nelle grandi metropoli.
Vi chiedo, perciò di sostenere la presente proposta di
legge composta da dodici articoli, alla quale si possono
eventualmente apportare emendamenti migliorativi in sede di
esame parlamentare.
Il complesso degli articoli riguarda le attribuzioni delle
guardie giurate, i requisiti di nomina, le modalità di revoca,
la natura giuridica del servizio, le norme antimonopolio.
Alla stesura della presente proposta di legge hanno
partecipato numerose rappresentanze di lavoratori del
settore.