XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 452
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le guardie particolari giurate durante l'espletamento
del servizio e per ogni atto compiuto sono, a tutti gli
effetti di legge, considerate pubblici ufficiali e sono
soggette alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2.
1. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il
porto d'armi non possono essere concessi a coloro che abbiano
subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o
contro il patrimonio dello Stato, anche se non passate in
giudicato.
2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono
immediatamente revocati qualora la guardia particolare giurata
subisca una condanna per i reati di cui al comma 1.
3. Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono
immediatamente riconsegnate al responsabile dell'istituto di
vigilanza di appartenenza.
Art. 3.
1. E' istituito, presso gli uffici della prefettura
competente per territorio, un elenco degli istituti di
vigilanza, con l'indicazione della ragione sociale, dei legali
rappresentanti e delle generalità di tutti i dipendenti;
presso gli uffici della prefettura è altresì tenuto un elenco
delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in
cerca di prima occupazione. L'elenco è aggiornato annualmente.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge possono chiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti
coloro che da almeno sei mesi prestano servizio presso un
istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi solo
coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al
comma 2.
2. Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate
si consegue solo dopo aver partecipato e superato uno dei
corsi preparatori di cui all'articolo 4.
3. Il programma dei corsi preparatori di cui al comma 2
deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, le
tecniche e i disciplinari riguardanti l'espletamento del
servizio. Particolare rilievo devono avere gli aspetti
tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa
personale.
4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei
programmi, può avvalersi della collaborazione di una
commissione di esperti per la sicurezza formata anche da
membri appartenenti agli istituti di vigilanza.
5. I programmi ministeriali hanno valore di testo
ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere
obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza
autorizzati.
Art. 4.
1. Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie
particolari giurate devono essere rispettati i seguenti
criteri:
a) i corsi devono avere la durata minima di sei
mesi e massima di dodici mesi;
b) non possono essere iscritti ai corsi di
formazione coloro che non siano risultati idonei alle
preventive selezioni psico-attitudinali;
c) compete agli istituti di vigilanza la
preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo
fisico che psichico, mediante test attitudinali e
redazione di elaborati;
d) al termine dei corsi di formazione, gli
aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove
scritte, prove orali e tecniche e di difesa personale.
2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie
particolari giurate, forma una commissione composta dai
seguenti membri:
a) un funzionario della questura che presiede la
commissione;
b) un ufficiale delle guardie giurate;
c) un sottufficiale delle guardie giurate;
d) un graduato delle guardie giurate, con il
compito di verbalizzare l'esito degli esami;
e) una guardia particolare giurata con almeno due
anni di anzianità.
3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia
dei verbali della commissione esaminatrice deve essere
depositata presso le prefetture e le questure competenti per
territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui
all'articolo 3.
4. E' fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in
assenza del funzionario della questura.
Art. 5.
1. Gli istituti di vigilanza, ogni tre anni, provvedono,
attraverso corsi, a riqualificare il personale. I corsi devono
avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore
giornaliere, e sono retribuiti. Ai corsi sovraintende un
funzionario della questura. Al termine dei corsi, per ogni
dipendente sono redatte apposite note di valutazione con
relativo punteggio.
2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della
questura, ai fini di valutare l'idoneità dei dipendenti, è
fatto obbligo agli istituti di vigilanza di effettuare, ogni
due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di difesa
personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati
ad altre mansioni.
Art. 6.
1. Gli istituti ed i corpi di vigilanza ed i loro agenti
hanno natura di polizia ausiliaria di tipo privato. Essi
operano su base provinciale.
2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto
attiene agli aspetti amministrativi, retributivi,
previdenziali e assicurativi secondo le norme del diritto
privato.
Art. 7.
1. Le forze dell'ordine, in caso di necessità ed urgenza,
possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli
istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo
necessario, in forma gerarchicamente subordinata,
all'espletamento di indagini ed operazioni di polizia
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la
lotta alla criminalità di stampo mafioso.
2. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza
sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
allorquando sono chiamati a svolgere le attività di cui al
comma 1.
3. Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono
assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nomina una
commissione, formata da tre membri, con il compito di
determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di
protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i
supporti prescritti per i corpi di vigilanza.
2. I corpi di vigilanza adottano i seguenti gradi:
caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore,
maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente,
tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello,
colonnello.
3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla
commissione di cui al comma 1.
4. I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di
cui all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le
relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione
della presente legge, da adottare con decreto del Ministro
dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore.
Art. 9.
1. Gli istituti di vigilanza sono esentati dall'osservanza
delle disposizioni sul collocamento obbligatorio solo per
quanto riguarda i lavoratori facenti parte dell'organico
operativo.
Art. 10.
1. E' istituita, a carico degli istituti di vigilanza, la
cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con
funzioni di assistenza nei confronti delle guardie particolari
giurate e delle loro famiglie, in condizioni di bisogno per
motivi inerenti al servizio svolto.
2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa
soccorso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 4.
Art. 11.
1. E' fatto divieto agli istituti di vigilanza di
stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma
apparente, occulta o indiretta, con altri istituti di
vigilanza, all'interno della stessa provincia od operanti in
altre province, tali da determinare situazioni di
concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione
alla limitazione provinciale del loro ambito operativo.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può
derogare, anche temporaneamente, alla limitazione territoriale
provinciale dell'ambito di operatività degli istituti e dei
corpi di vigilanza.
Art. 12.
1. Sono abolite le associazioni e le organizzazioni in
proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia
di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle
forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza,
quale polizia ausiliaria delle forze di polizia.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere
sciolti e gli agenti ad essi appartenenti, dopo aver seguito i
corsi di cui all'articolo 5, con apposite ordinanze
prefettizie, sono collocati in servizio negli istituti di
vigilanza.