XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 451




        Onorevoli Colleghi! - Alcune proposte riguardanti la magistratura possono essere accolte senza modificare gli equilibri costituzionali ed evitando ogni rischio di attentato all'indipendenza del pubblico ministero attraverso una più marcata differenziazione tra le funzioni giudicante e requirente. Per dettato costituzionale, infatti, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e "si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni". La presente proposta di legge riguarda appunto il tema della distinzione delle funzioni, che è cosa diversa dalla separazione delle carriere. Infatti, ritenendo irrinunciabile il principio dell'autonomia e dell'indipendenza tanto della funzione requirente quanto di quella giudicante, siamo convinti che ciò implichi che i pubblici ministeri debbano restare magistrati al pari dei giudici e che la magistratura, nel suo insieme, debba continuare a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. E ciò perché consideriamo maggiore garanzia del diritto del cittadino a un corretto esercizio della delicatissima funzione requirente il fatto che, anche attraverso l'innovazione introdotta con la presente proposta di legge, vi sia sempre maggiore sviluppo di una comune cultura della giurisdizione ispirata ai principi fondamentali dello Stato di diritto contenuti nella nostra Costituzione. Ciò non solo esclude, ma anzi postula che nell'ambito della magistratura vi sia una più chiara distinzione delle funzioni e, più esattamente, dei percorsi lavorativi, tale da non consentire una frequente intercambiabilità.
        Le linee-guida di questo processo di differenziazione controllata possono essere rappresentate da una tendenziale stabilità delle funzioni, requirenti o giudicanti, prescelte dal magistrato fin dai primi anni della sua carriera; da un accurato vaglio attitudinale come premessa del tramutamento; e da alcuni vincoli specifici posti ai magistrati requirenti allorché richiedano trasferimenti o promozioni.
        L 'attuale disciplina del tirocinio e della scelta della prima sede giudiziaria prescinde quasi del tutto dalla valutazione attitudinale del giovane magistrato: la graduatoria concorsuale costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione della sede e la prossimità geografica o gli interessi personali dettano la scelta dell'uditore, a prescindere dalla corrispondenza delle funzioni con le proprie caratteristiche.
        E' necessario, invece, che sia formulato un preciso giudizio di idoneità alle funzioni giudicanti o requirenti e che la sede sia assegnata tenendo conto dell'idoneità alle funzioni che ivi l'uditore dovrà svolgere.
        Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, il magistrato è chiamato dal Consiglio superiore della magistratura ad indicare in quale funzione vorrà esercitare la sua carriera. L'indicazione è produttiva di una tendenziale stabilità nelle funzioni prescelte, nel senso che il primo trasferimento dovrà essere coerente con la funzione prescelta, e quindi orientato non solo dagli interessi del richiedente, ma anche da quelli del servizio.
        La stabilità nella funzione prescelta, e convalidata, non può però essere definitiva, poiché si ritiene patrimonio prezioso ed irrinunciabile la pluralità di esperienze professionali. Pertanto il mutamento delle funzioni sarà in seguito sottoposto a vaglio più rigoroso; e la possibilità di tramutamento di funzioni sarà subordinata ad una più lunga permanenza ed incontrerà determinate limitazioni di sede.
        Si ritiene importante aggiungere che l'esigenza di un vaglio rigoroso non opera solamente nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o viceversa, ma anche ogni qual volta sia richiesto il trasferimento ad un ufficio che comporta funzioni specialistiche, ritenendo tali quelle per le quali la legge prevede appositi uffici o disciplina (magistratura di sorveglianza, minorile o del lavoro); ed altresì quando il magistrato chieda di passare ad un settore di attività tipicamente diverso da quella praticata.




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