XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 451
Onorevoli Colleghi! - Alcune proposte riguardanti la
magistratura possono essere accolte senza modificare gli
equilibri costituzionali ed evitando ogni rischio di attentato
all'indipendenza del pubblico ministero attraverso una più
marcata differenziazione tra le funzioni giudicante e
requirente. Per dettato costituzionale, infatti, "i giudici
sono soggetti soltanto alla legge" e "si distinguono tra loro
solo per diversità di funzioni". La presente proposta di legge
riguarda appunto il tema della distinzione delle funzioni, che
è cosa diversa dalla separazione delle carriere. Infatti,
ritenendo irrinunciabile il principio dell'autonomia e
dell'indipendenza tanto della funzione requirente quanto di
quella giudicante, siamo convinti che ciò implichi che i
pubblici ministeri debbano restare magistrati al pari dei
giudici e che la magistratura, nel suo insieme, debba
continuare a costituire un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. E ciò perché consideriamo maggiore garanzia
del diritto del cittadino a un corretto esercizio della
delicatissima funzione requirente il fatto che, anche
attraverso l'innovazione introdotta con la presente proposta
di legge, vi sia sempre maggiore sviluppo di una comune
cultura della giurisdizione ispirata ai principi fondamentali
dello Stato di diritto contenuti nella nostra Costituzione.
Ciò non solo esclude, ma anzi postula che nell'ambito della
magistratura vi sia una più chiara distinzione delle funzioni
e, più esattamente, dei percorsi lavorativi, tale da non
consentire una frequente intercambiabilità.
Le linee-guida di questo processo di differenziazione
controllata possono essere rappresentate da una tendenziale
stabilità delle funzioni, requirenti o giudicanti, prescelte
dal magistrato fin dai primi anni della sua carriera; da un
accurato vaglio attitudinale come premessa del tramutamento; e
da alcuni vincoli specifici posti ai magistrati requirenti
allorché richiedano trasferimenti o promozioni.
L 'attuale disciplina del tirocinio e della scelta della
prima sede giudiziaria prescinde quasi del tutto dalla
valutazione attitudinale del giovane magistrato: la
graduatoria concorsuale costituisce titolo di preferenza
nell'assegnazione della sede e la prossimità geografica o gli
interessi personali dettano la scelta dell'uditore, a
prescindere dalla corrispondenza delle funzioni con le proprie
caratteristiche.
E' necessario, invece, che sia formulato un preciso
giudizio di idoneità alle funzioni giudicanti o requirenti e
che la sede sia assegnata tenendo conto dell'idoneità alle
funzioni che ivi l'uditore dovrà svolgere.
Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni
giudiziarie, il magistrato è chiamato dal Consiglio superiore
della magistratura ad indicare in quale funzione vorrà
esercitare la sua carriera. L'indicazione è produttiva di una
tendenziale stabilità nelle funzioni prescelte, nel senso che
il primo trasferimento dovrà essere coerente con la funzione
prescelta, e quindi orientato non solo dagli interessi del
richiedente, ma anche da quelli del servizio.
La stabilità nella funzione prescelta, e convalidata, non
può però essere definitiva, poiché si ritiene patrimonio
prezioso ed irrinunciabile la pluralità di esperienze
professionali. Pertanto il mutamento delle funzioni sarà in
seguito sottoposto a vaglio più rigoroso; e la possibilità di
tramutamento di funzioni sarà subordinata ad una più lunga
permanenza ed incontrerà determinate limitazioni di sede.
Si ritiene importante aggiungere che l'esigenza di un
vaglio rigoroso non opera solamente nel passaggio dalle
funzioni requirenti a quelle giudicanti o viceversa, ma anche
ogni qual volta sia richiesto il trasferimento ad un ufficio
che comporta funzioni specialistiche, ritenendo tali quelle
per le quali la legge prevede appositi uffici o disciplina
(magistratura di sorveglianza, minorile o del lavoro); ed
altresì quando il magistrato chieda di passare ad un settore
di attività tipicamente diverso da quella praticata.