XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 451
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Scelta delle funzioni).
1. Dopo l'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 130-bis. - (Scelta delle funzioni) - 1.
Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni
giudiziarie, al magistrato è richiesto dal Consiglio superiore
della magistratura di indicare se intenda esercitare in futuro
funzioni giudicanti o requirenti.
2. L'indicazione è condizione di ammissibilità di
ogni domanda di trasferimento e di promozione".
Art. 2.
(Passaggio dalle funzioni requirenti
alle funzioni giudicanti e viceversa).
1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
"2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti e da queste a quelle può
essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il
Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di
specifiche attitudini alla nuova funzione. L'immissione nelle
nuove funzioni deve essere preceduta da appositi periodi di
formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio
superiore della magistratura.
2-bis. Il magistrato che chiede di essere
assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o da
queste a quelle, non può essere destinato, rispettivamente, a
funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito
dello stesso circondario, né a quelle di componente della
corte d'appello o della procura generale del distretto".
Art. 3.
(Passaggio a funzioni diverse
da quelle esercitate).
1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Passaggio a funzioni diverse da
quelle esercitate). - 1. Gli accertamenti e la
qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo
190 sono disposti altresì quando il magistrato chiede di
essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a
funzioni specializzate, quali quella della magistratura
minorile, di sorveglianza e del lavoro, o comunque a settori
diversi da quelli in cui opera".
Art. 4.
(Assegnazione delle sedi per promozione).
1. L'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 193. - (Assegnazione delle sedi per
promozione). - 1. Fermo restando quanto stabilito dalla
legge 25 luglio 1966, n. 570, e dalla legge 20 dicembre 1973,
n. 831, al magistrato può essere conferito un ufficio
direttivo di merito solamente se ha svolto le funzioni cui
l'ufficio si riferisce per un periodo di almeno cinque anni,
che si sia concluso nell'ultimo decennio.
2. Per il conferimento di uffici direttivi
costituisce titolo di preferenza l'aver esercitato funzioni
sia giudicanti che requirenti".
Art. 5.
(Tramutamenti successivi).
1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 194. - (Tramutamenti successivi). - 1. Il
magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere
trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in
cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che
ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi esigenze di
servizio.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due
anni per la prima assegnazione di sede degli uditori
giudiziari.
3. Successivamente alla prima assegnazione il
magistrato può essere destinato solamente a sedi in cui
esercita la funzione prescelta, alla quale è stato dichiarato
idoneo.
4. Ogni altra domanda di trasferimento che
comporta il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni
requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata
solamente previo decorso di almeno sei anni nell'esercizio
delle funzioni in precedenza esercitate".
Art. 6.
(Incentivi alla mobilità).
1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 194-bis. - (Incentivi alla mobilità) - 1. Il
Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito delle sue
attribuzioni, elabora criteri atti a valorizzare ed
incentivare, in occasione di trasferimenti e promozioni, la
pluralità delle esperienze professionali".