XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 451




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Scelta delle funzioni).

        1. Dopo l'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 130-bis. - (Scelta delle funzioni) - 1. Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, al magistrato è richiesto dal Consiglio superiore della magistratura di indicare se intenda esercitare in futuro funzioni giudicanti o requirenti.
                2. L'indicazione è condizione di ammissibilità di ogni domanda di trasferimento e di promozione".


Art. 2.

(Passaggio dalle funzioni requirenti
alle funzioni giudicanti e viceversa).

        1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

            "2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. L'immissione nelle nuove funzioni deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
                2-bis. Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o da queste a quelle, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, né a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto".


Art. 3.

(Passaggio a funzioni diverse
da quelle esercitate).

        1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 190-bis. - (Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate). - 1. Gli accertamenti e la qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 190 sono disposti altresì quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali quella della magistratura minorile, di sorveglianza e del lavoro, o comunque a settori diversi da quelli in cui opera".


Art. 4.

(Assegnazione delle sedi per promozione).

        1. L'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Art. 193. - (Assegnazione delle sedi per promozione). - 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1966, n. 570, e dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831, al magistrato può essere conferito un ufficio direttivo di merito solamente se ha svolto le funzioni cui l'ufficio si riferisce per un periodo di almeno cinque anni, che si sia concluso nell'ultimo decennio.
                2. Per il conferimento di uffici direttivi costituisce titolo di preferenza l'aver esercitato funzioni sia giudicanti che requirenti".

Art. 5.

(Tramutamenti successivi).

        1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "Art. 194. - (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi esigenze di servizio.
                2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.
                3. Successivamente alla prima assegnazione il magistrato può essere destinato solamente a sedi in cui esercita la funzione prescelta, alla quale è stato dichiarato idoneo.
                4. Ogni altra domanda di trasferimento che comporta il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno sei anni nell'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate".


Art. 6.

(Incentivi alla mobilità).

        1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 194-bis. - (Incentivi alla mobilità) - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito delle sue attribuzioni, elabora criteri atti a valorizzare ed incentivare, in occasione di trasferimenti e promozioni, la pluralità delle esperienze professionali".



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