XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 450




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere più snella e funzionale l'amministrazione della giustizia in tutti i comuni che sono sede dell'ufficio del giudice di pace, ma che non hanno l'ufficiale giudiziario.
        Con la modifica legislativa che il proponente intende sottoporre alla verifica parlamentare, le notificazioni degli atti giudiziari diventerebbero, per determinati ambiti di operatività, certamente più agili e maggiormente rispondenti alle esigenze di economia e praticità che informano l'intero assetto giudiziario.
        Il notevole accrescimento dei poteri di notificazione del messo di conciliazione (ora denominato messo del giudice di pace), comprensivi di tutti, indistintamente, gli atti di competenza del giudice di pace, determinato dall'approvazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, nonché la possibilità per il messo di avvalersi del servizio postale, legalmente disposta dall'articolo 11 della legge n. 890 del 1982, hanno ingenerato nella prassi problemi interpretativi in ordine alla facoltà del messo di notificare, come espressamente previsto per i soli ufficiali giudiziari dal secondo comma dell'articolo 107 dell'ordinamento degli uffici giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, a mezzo del servizio postale "senza limitazioni territoriali".
        Atteso che è proprio tale ultima facoltà a costituire la ragione fondante dell'utilizzo del servizio postale a scopo di notificazione, tanto che, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, "L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio...", si rende opportuno estendere l'ambito di applicazione operativa delle norme sulla notificazione a mezzo del servizio postale anche ai messi di conciliazione.
        Si ritiene che la presente proposta di legge introduca una riforma improcrastinabile quanto indefettibile in ragione della assoluta esigenza di conferire alla materia delle notificazioni una maggiore chiarezza e funzionalità, in linea con i princìpi che garantiscono una piena conoscibilità degli atti notificandi da parte dei relativi destinatari.
        L'approvazione della presente proposta di legge renderebbe maggiormente tutelati i fondamentali princìpi di regolare costituzione del contraddittorio e di piena garanzia del diritto alla difesa.




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