XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 450
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di rendere più snella e funzionale l'amministrazione
della giustizia in tutti i comuni che sono sede dell'ufficio
del giudice di pace, ma che non hanno l'ufficiale
giudiziario.
Con la modifica legislativa che il proponente intende
sottoporre alla verifica parlamentare, le notificazioni degli
atti giudiziari diventerebbero, per determinati ambiti di
operatività, certamente più agili e maggiormente rispondenti
alle esigenze di economia e praticità che informano l'intero
assetto giudiziario.
Il notevole accrescimento dei poteri di notificazione del
messo di conciliazione (ora denominato messo del giudice di
pace), comprensivi di tutti, indistintamente, gli atti di
competenza del giudice di pace, determinato dall'approvazione
della legge 21 novembre 1991, n. 374, e del decreto-legge 7
ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 dicembre 1994, n. 673, nonché la possibilità per il
messo di avvalersi del servizio postale, legalmente disposta
dall'articolo 11 della legge n. 890 del 1982, hanno ingenerato
nella prassi problemi interpretativi in ordine alla facoltà
del messo di notificare, come espressamente previsto per i
soli ufficiali giudiziari dal secondo comma dell'articolo 107
dell'ordinamento degli uffici giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, a mezzo del servizio
postale "senza limitazioni territoriali".
Atteso che è proprio tale ultima facoltà a costituire la
ragione fondante dell'utilizzo del servizio postale a scopo di
notificazione, tanto che, ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma, della legge n. 890 del 1982, "L'ufficiale giudiziario
deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli
atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori
del comune ove ha sede l'ufficio...", si rende opportuno
estendere l'ambito di applicazione operativa delle norme sulla
notificazione a mezzo del servizio postale anche ai messi di
conciliazione.
Si ritiene che la presente proposta di legge introduca una
riforma improcrastinabile quanto indefettibile in ragione
della assoluta esigenza di conferire alla materia delle
notificazioni una maggiore chiarezza e funzionalità, in linea
con i princìpi che garantiscono una piena conoscibilità degli
atti notificandi da parte dei relativi destinatari.
L'approvazione della presente proposta di legge renderebbe
maggiormente tutelati i fondamentali princìpi di regolare
costituzione del contraddittorio e di piena garanzia del
diritto alla difesa.