XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 450
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-bis. Il messo del giudice di pace deve avvalersi
del servizio postale per la notificazione degli atti in
materia civile ed amministrativa da eseguire fuori del comune
ove ha sede l'ufficio, a meno che la parte chieda che la
notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la
richiesta deve essere fatta, per iscritto, in calce o a
margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se
questi non può o non sa scrivere, il messo del giudice di pace
deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
1-ter. Tutti i messi del giudice di pace possono
eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni
territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari
di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale
sono addetti e degli atti stragiudiziali".