XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 450




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-bis. Il messo del giudice di pace deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguire fuori del comune ove ha sede l'ufficio, a meno che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta, per iscritto, in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, il messo del giudice di pace deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
        1-ter. Tutti i messi del giudice di pace possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali".



Frontespizio Relazione