XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 449
Onorevoli Colleghi! - La presentazione della proposta
di legge, finalizzata alla trasformazione del Museo storico
della Liberazione (istituito ai sensi della legge 14 aprile
1959, n. 277), con sede a Roma in via Tasso 145, in alcuni dei
locali occupati dal carcere delle "SS" durante il periodo
dell'occupazione militare tedesca della città (10 settembre
1943-1^ giugno 1944) in Museo centrale della Resistenza e
della Guerra di liberazione, nasce dall'esigenza di dotare la
Capitale, insignita della medaglia d'oro al valore militare
per l'impegno e per i sacrifici sostenuti dalla popolazione
nella lotta di Resistenza, di un Museo nel quale si possa
documentare la Resistenza al fascismo ed al nazifascismo
attuata da tutta la popolazione italiana.
Certamente a questo si pensava con l'approvazione della
citata legge n. 277 del 1957, istitutiva del Museo storico
della Liberazione, che al primo comma dell'articolo 1 prevede
la costituzione in Roma di "un Museo storico della
Liberazione", intendendosi in tale modo istituire un Museo
centrale della lotta di Liberazione e non semplicemente un
Museo della Liberazione di Roma, come risulta dalla targa
apposta all'ingresso del Museo e dalla scritta sulla carta
intestata del Museo stesso.
Peraltro, la dizione di Museo centrale appare più
appropriata di quella di Museo nazionale in quanto esistono
già in numerose città vari Musei a carattere nazionale sulla
Resistenza.
Inoltre, il riferimento alla Guerra di liberazione e non
solo alla Resistenza appare opportuno per ricordare
adeguatamente il contributo dato dal ricostituito Esercito
italiano alla lotta per la liberazione del Paese dal
nazifascismo.
Infine, è opportuno istituire nella Capitale, dove esiste
già un Museo centrale del Risorgimento, un Museo centrale
della Resistenza e della Guerra di liberazione, che gli
studiosi considerano un "secondo Risorgimento".
La nuova configurazione giuridica del Museo situato in via
Tasso in Museo centrale sicuramente agevolerà l'acquisizione o
l'esproprio degli altri sei appartamenti ubicati nello stabile
di via Tasso 145 (vincolato dal 1987), ancora di proprietà
privata, ed in futuro dei dieci appartamenti ubicati
nell'altra ala dell'edificio al numero civico 155, quando
anche questa parte dello stabile sarà vincolata dal Ministero
per i beni e le attività culturali, come richiesto dal
direttivo del Museo stesso nel 1997.
Comunque, già con l'acquisizione degli altri sei
appartamenti dello stabile situato al numero civico 145 di via
Tasso, il Museo disporrebbe dei locali sufficienti per
l'allestimento di un Museo centrale della Resistenza e della
Guerra di liberazione. Per tale motivo nella presente proposta
di legge si prevede la disponibilità di fondi adeguati per
l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti e per la loro
sistemazione a locali museali.
Altro scopo della proposta di legge è, inoltre, quello di
dare un nuovo assetto organizzativo al Museo in modo da
migliorarne la funzionalità, soprattutto sotto l'aspetto
culturale, scientifico e didattico (ad esempio prevedendo la
possibilità di organizzare concorsi per le scuole, corsi di
aggiornamento per i docenti, mostre, convegni, dibattiti,
cineforum, eccetera), in sintonia con la sua natura di
"luogo della memoria" e con le disposizioni emanate negli anni
trenta dal Ministro della pubblica istruzione, che
privilegiavano l'insegnamento della "storia del novecento"
nell'anno finale di ogni ciclo di studi.
Per svolgere queste attività, il Museo ha bisogno di
adeguato personale, possibilmente motivato. A tale scopo,
nella proposta di legge si prevede la possibilità della
utilizzazione di alcuni docenti per svolgere varie attività a
carattere didattico e la possibilità che i Ministeri che hanno
la vigilanza sugli enti e sulle associazioni patriottiche che
godono dello status di "ente morale" e che hanno
rappresentanti nel comitato direttivo del Museo (articolo 5,
comma 1, lettera h), in caso di loro scioglimento,
assumano, per poi destinarlo al Museo, secondo le necessità,
il personale in servizio alla fine dell'anno 2000.
Esaminiamo ora gli articoli della proposta di legge.
L'articolo 1 dispone l'istituzione a Roma del Museo
centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione di
seguito denominato "Museo", ente pubblico sottoposto alla
vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
L'articolo 2 stabilisce le finalità del Museo, che sono la
conservazione e la valorizzazione della memoria storica e
della documentazione degli eventi attraverso i quali si è
svolta la Resistenza al nazifascismo. Sono inoltre previste le
attività che si ritiene opportuno svolgere per realizzare le
finalità del Museo: la raccolta e la conservazione di cimeli e
di documenti, l'organizzazione di visite guidate o di concorsi
per gli studenti nonché di corsi di aggiornamento per i
docenti, l'organizzazione di mostre e convegni, la concessione
di borse di studio; la pubblicazione di testi anche in forma
di fumetto, audiovideo e CD ROM.
L'articolo 3 stabilisce le varie modalità di finanziamento
del Museo: contributo ordinario e straordinario del Ministero
per i beni e le attività culturali, contributi o donazioni da
parte di enti pubblici e privati, di enti locali, di
fondazioni, di associazioni e di singoli privati; entrate
proprie del Museo, derivanti dalle attività svolte.
Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono le modalità di
istituzione e le funzioni dei vari organi del Museo. In
particolare, l'articolo 5 stabilisce la composizione del
comitato direttivo, formato da rappresentanti dei Ministeri
per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
della difesa; da rappresentanti del comune e della provincia
di Roma e della regione Lazio; da rappresentanti degli enti e
delle associazioni patriottici che riuniscono coloro che hanno
partecipato alla Resistenza o alla Guerra di liberazione,
coloro che hanno subìto la persecuzione politica, la
deportazione, la prigionia, l'internamento militare e le
rappresaglie nazifasciste.
In caso di scioglimento di uno di tali enti o
associazioni, il relativo posto nel comitato direttivo del
Museo è soppresso. Inoltre, il relativo personale, in servizio
al 31 dicembre 2000, è assunto dal Ministero vigilante.
I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Svolgono la loro funzione a
titolo gratuito.
L'articolo 6 stabilisce le funzioni del comitato
direttivo: elezione, al proprio interno, del vice-presidente,
nomina del direttore del Museo, che può essere scelto anche
tra soggetti esterni; determinazione dell'indennità del
presidente, del vice-presidente e del direttore; approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo. Sono inoltre stabilite
le modalità di convocazione delle riunioni del comitato
direttivo e le modalità delle delibere. Le funzioni di
segretario sono svolte da uno dei funzionari in servizio
presso il Museo.
L'articolo 7 stabilisce le funzioni del presidente del
Museo, nominato dal Ministro per i beni e le attività
culturali. In caso di assenza o di impedimento il presidente è
sostituito dal vice-presidente, eletto dal comitato
direttivo.
L'articolo 8 stabilisce le funzioni del direttore del
Museo, nominato dal comitato direttivo e per la cui nomina è
considerato titolo preferenziale l'aver curato pubblicazioni
sulla Resistenza o sulla Guerra di liberazione. Se il soggetto
nominato è dipendente pubblico, egli è collocato in posizione
di comando per la durata della carica.
L'articolo 9 stabilisce la composizione e le funzioni del
collegio dei revisori dei conti, che durano in carica tre anni
e possono essere confermati una sola volta. I revisori dei
conti assistono alle riunioni del comitato direttivo.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di assunzione del
personale del Museo, messo a disposizione dal Ministero per i
beni e le attività culturali, e stabilite ai sensi della
tabella A allegata alla legge. Altro personale pubblico, nel
limite di cinque unità, può essere richiesto dal Museo
all'amministrazione di appartenenza, per la durata di un anno,
rinnovabile, per comprovate e motivate esigenze. Il personale
degli enti e delle associazioni patriottici assunto ai sensi
dell'articolo 5, è assegnato in via preferenziale al Museo.
L'articolo 11 stabilisce l'incarico annuale, rinnovabile,
presso il Museo, di tre docenti, assegnati dal Ministero della
pubblica istruzione, per svolgere attività a carattere
didattico e di ricerca storica.
L'articolo 12 reca disposizioni transitorie e finali. In
particolare, è previsto lo stanziamento di 9 miliardi di lire
per l'acquisizione o l'esproprio e la sistemazione a locali
museali degli altri sei appartamenti ubicati al numero civico
145 o degli appartamenti ubicati al numero civico 155 di via
Tasso, qualora questi ultimi siano anch'essi vincolati dal
Ministero per i beni e le attività culturali, come richiesto
dal Museo fin dal 1997.
Si stabilisce, inoltre, l'aumento graduale dell'organico
del personale previsto dalla tabella A allegata alla legge,
fino al doppio delle unità previste, in seguito
all'acquisizione degli appartamenti ubicati al numero civico
155.
In caso di scioglimento del Museo, l'edificio e tutto il
patrimonio sono devoluti al Ministero per i beni e le attività
culturali.
E', infine, stabilita l'abrogazione delle leggi n. 277 del
1957 e n. 255 del 1959, relative alla istituzione ed al
funzionamento del Museo storico della liberazione.