XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 449
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. E' istituito in Roma, con sede in via Tasso 145 e 155,
il Museo centrale della Resistenza e della Guerra di
liberazione, di seguito denominato "Museo".
2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico
ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero per i
beni e le attività culturali.
Art. 2.
(Finalità).
1. Il Museo assicura la conservazione e la valorizzazione
della memoria storica e della relativa documentazione degli
eventi attraverso i quali si sono concretizzate e svolte la
Resistenza al fascismo e la lotta per la liberazione
dell'Italia dall'occupazione militare tedesca nella seconda
guerra mondiale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1
il Museo cura:
a) la raccolta, la conservazione e l'ordinamento
di cimeli e di documenti di ogni genere, scritti ed
audiovisivi;
b) l'organizzazione di visite guidate didattiche e
di concorsi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di corsi di aggiornamento per i docenti;
c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di
quanto altro sia utile a dare testimonianza ed a diffondere la
conoscenza del periodo di cui al comma 1;
d) la concessione di borse di studio per ricerche
sulla Resistenza e sulla guerra di liberazione;
e) la pubblicazione di testi, anche in forma di
fumetto, audiovisivo e CD-ROM, per diffondere la conoscenza
della Resistenza e della guerra di liberazione, in particolare
tra le nuove generazioni.
Art. 3.
(Finanziamento).
1. Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a decorrere dall'anno 2001, un contributo annuo di
lire 250 milioni, da incrementare ogni anno in base alla
variazione dell'indice ISTAT relativo al tasso di
inflazione.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Museo può disporre di ulteriori contributi
straordinari del Ministero per i beni e le attività culturali
per specifiche esigenze, debitamente motivate e
documentate.
4. Ulteriori fondi di finanziamento del Museo possono
essere:
a) i contributi e le donazioni da parte di
amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e privati, di
enti locali, di fondazioni, di associazioni e di soggetti
privati;
b) le entrate derivanti dalle attività svolte ai
sensi dell'articolo 2.
Art. 4.
(Organi).
1. Gli organi del Museo sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il vice presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
(Comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo del Museo è nominato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto
da:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attività culturali, dei quali uno è nominato presidente dal
Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della
difesa;
e) un rappresentante del comune di Roma;
f) un rappresentante della provincia di Roma;
g) un rappresentante della regione Lazio;
h) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti
ed associazioni:
1) Associazione nazionale ex internati (ANEI);
2) Associazione nazionale ex internati e reduci dalla
prigionia (ANERP);
3) Associazione nazionale ex deportati politici nei
campi di sterminio nazisti (ANED);
4) Associazione nazionale combattenti della Guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate
(ANCFARGL);
5) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei
martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM);
6) Associazione nazionale partigiani d'Italia
(ANPI);
7) Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA);
8) Federazione italiana delle associazioni partigiane
(FIAP);
9) Federazione italiana volontari della libertà
(FIVL).
2. In caso di scioglimento di uno degli enti o delle
associazioni di cui alla lettera h), del comma 1, il
posto corrispondente nel comitato direttivo è soppresso. Il
relativo personale, che risulti in servizio al 31 dicembre
2000, è assunto da parte del Ministero che ha la vigilanza
sull'ente o sull'associazione.
3. I membri del comitato direttivo durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati.
4. Lo svolgimento della funzione di componente del
comitato direttivo è a titolo gratuito.
5. La designazione dei rappresentanti ministeriali nel
comitato direttivo è effettuata con decreto del Ministro
competente. La designazione degli altri rappresentanti è
effettuata con provvedimento dell'organo deliberante.
Art. 6.
(Funzioni del comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo elegge al suo interno, a
maggioranza assoluta dei componenti, il vice presidente,
dandone comunicazione al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Il comitato direttivo delibera l'eventuale indennità di
funzione per il presidente ed il vice presidente.
3. Il comitato direttivo nomina, anche scegliendolo tra
soggetti esterni al Museo, a maggioranza assoluta dei
componenti, il direttore del Museo, con incarico triennale
rinnovabile e ne stabilisce la relativa indennità di
funzione.
4. Il comitato direttivo delibera l'indennità di funzione
dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato direttivo approva il bilancio preventivo e
consuntivo e sovrintende alla gestione economica ed
amministrativa nonché all'attività del Museo.
6. Il comitato direttivo è convocato presso la sede del
Museo o in altro luogo stabilito dal comitato stesso, ogni
qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse
del Museo ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti o il collegio dei revisori dei conti o il
direttore.
7. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a
maggioranza e non sono valide se non sono presenti la metà più
uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
8. Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono
svolte da uno dei funzionari in servizio presso il Museo, di
cui alla tabella A, lettere a), b) e c), allegata
alla presente legge.
Art. 7.
(Presidente e vice presidente).
1. Il presidente del Museo, nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), ha la
rappresentanza legale del Museo, convoca e presiede le
riunioni del comitato direttivo e cura l'esecuzione delle
delibere; vigila sull'attività del Museo; adotta eventuali
provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima riunione del
comitato direttivo.
2. Il presidente trasmette al Ministero per i beni e le
attività culturali, in seguito a deliberazione del comitato
direttivo, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo
per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio
consuntivo con la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è
sostituito dal vice presidente, eletto dal comitato direttivo
al suo interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Art. 8.
(Direttore).
1. Il direttore del Museo, nominato dal comitato direttivo
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, esegue le delibere del
comitato direttivo; compie tutti gli atti di ordinaria
amministrazione per la gestione del Museo; presenta ogni anno,
al comitato direttivo, entro il mese di dicembre, la relazione
sulle attività da svolgere nell'anno seguente ed entro il mese
di gennaio la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente.
2. Per la nomina a direttore è considerato titolo
preferenziale l'avere curato pubblicazioni sulla Resistenza o
sulla Guerra di liberazione.
3. Il direttore può essere revocato dal comitato direttivo
con delibera motivata ed approvata a maggioranza assoluta.
4. Il direttore, se dipendente pubblico, è collocato in
posizione di comando per la durata della carica.
Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministro
per i beni e le attività culturali, tra i funzionari del
Ministero stesso e da due membri, uno effettivo ed uno
supplente, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta.
3. I revisori dei conti assistono alle riunioni del
comitato direttivo.
Art. 10.
(Personale).
1. Il personale del Museo è messo a disposizione dal
Ministero per i beni e le attività culturali, secondo
l'organico stabilito nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. Altro personale dei Ministeri, nel limite di cinque
unità, può essere richiesto dal Museo all'amministrazione di
appartenenza, per il periodo di un anno, rinnovabile, sulla
base di una delibera del comitato direttivo, per comprovate e
motivate esigenze organizzative e gestionali del Museo stesso.
Tale personale è collocato nella posizione di comando presso
il Museo per la durata dell'incarico.
3. In caso di scioglimento degli enti o delle associazioni
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), il relativo
personale, assunto nella pubblica amministrazione ai sensi del
medesimo articolo 5, comma 2, è assegnato in via preferenziale
al Museo, fino a copertura dell'organico previsto dalla
tabella A allegata alla presente legge e dei posti richiesti
in posizione di comando ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
Art. 11.
(Utilizzazione di docenti).
1. Il Ministero della pubblica istruzione può assegnare
ogni anno presso il Museo, su richiesta motivata del
presidente del Museo stesso ed approvata dal comitato
direttivo, tre docenti della scuola di ogni ordine e grado,
con incarico annuale rinnovabile, per lo svolgimento di
attività a carattere didattico e di ricerca storica.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Per l'acquisizione o l'esproprio degli appartamenti di
proprietà privata, ubicati nello stabile situato in via Tasso
145 in Roma, e per la loro sistemazione a spazi museali, è
stanziata, a carico del bilancio del Ministero per i beni e le
attività culturali, la somma di lire 3 miliardi, rivalutata
ogni anno secondo gli indici ISTAT relativi al tasso di
inflazione.
2. Qualora sia vincolata ai fini museali anche la porzione
dello stabile situato in via Tasso 155 in Roma è stanziata, a
carico del bilancio del Ministero per i beni e le attività
culturali, l'ulteriore somma di lire 6 miliardi a decorrere
dal 2002, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT
relativi al tasso di inflazione, per l'acquisto o l'esproprio
degli appartamenti di proprietà privata ivi ubicati e per la
loro sistemazione a spazio museale.
3. L'organico previsto dalla tabella A allegata alla
presente legge, è progressivamente aumentato fino al doppio
delle unità ivi previste, con la graduale acquisizione degli
appartamenti ubicati nello stabile situato in via Tasso 155 in
Roma.
4. In caso di soppressione del Museo, gli immobili ed il
patrimonio di proprietà del Museo stesso sono devoluti al
Ministero per i beni e le attività culturali.
5. La legge 14 aprile 1957, n. 277, e la legge 18 aprile
1959, n. 255, sono abrogate.
Tabella A
(v. articolo 10)
Personale assegnato al Museo dal Ministero per i beni e le
attività culturali:
a) 1 archivista;
b) 1 bibliotecario;
c) 1 aiuto bibliotecario;
d) 1 contabile;
e) 1 tecnico;
f) 2 impiegati di concetto;
g) 3 custodi.