XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 446




        Onorevoli Colleghi! - Le grandi aree urbane rappresentano il punto più critico di ogni strategia volta a conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in quanto in esse si manifesta quasi l'intera gamma dei più gravi problemi di ordine ambientale, con ripercussioni evidenti sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita. E' soprattutto l'inquinamento atmosferico connesso con la congestione del traffico veicolare privato a rappresentare il problema di maggior spessore.
        Il livello dell'inquinamento atmosferico di molti centri urbani nel corso degli ultimi anni è migliorato per quanto riguarda le concentrazioni di monossido di carbonio e di biossido di azoto. Più problematica resta invece la situazione sul fronte dell'ozono e, soprattutto, del particolato e degli idrocarburi aromatici, primo fra tutti il benzene, la cui principale sorgente è rappresentata dalle emissioni dei veicoli a benzina. L'Organizzazione mondiale della sanità ha individuato tre effetti principali del benzene sulla salute in caso di prolungata esposizione: tossicità ematica, tossicità genetica e cancerogenicità. Secondo le stime della Commissione tossicologica nazionale, nei prossimi settantacinque anni il numero di casi di leucemia attribuibili al benzene nella popolazione potrebbe arrivare sino a cinquanta per ogni 1000 casi di leucemia.
        Risulta evidente che la mobilità urbana resta tra i principali responsabili di questa situazione ed urge intervenire nella maniera più efficace possibile. Si tratta, tra l'altro, di un settore caratterizzato da una forte crescita delle emissioni di anidride carbonica (+15 per cento tra il 1990 e il 1995), che assume pertanto particolare importanza nell'ambito di una strategia di intervento volta a minimizzare il rischio dei cambiamenti climatici.
        Tra i provvedimenti attuativi della legge 4 novembre 1997, n. 413, messi a punto dal Ministero dell'ambiente, il decreto sul benzene (decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) in particolare pone limiti alla circolazione di veicoli privati in presenza di livelli medi annui di questi composti superiori ai valori obiettivo fissati dalla legge, che passano da 15 ug/m. a 10 ug/m. In sostanza i comuni dovranno effettuare un monitoraggio della qualità dell'aria, individuare le aree più a rischio e quindi adottare provvedimenti di limitazione della circolazione in grado di ridurre le concentrazioni degli inquinanti.
        La novità dei provvedimenti previsti dal decreto sul benzene rispetto ai precedenti decreti contro l'inquinamento atmosferico sta nel superamento di una logica puramente emergenziale, secondo la quale si ricorreva a misure progressivamente più rigide in relazione alla gravità dei superamenti delle soglie di attenzione e di allarme destinate a durare solo per i periodi di tempo nei quali le concentrazioni superavano i valori di norma. Gli interventi previsti devono invece essere strutturali, programmati, proprio perché si tratta di inquinanti estremamente dannosi se inalati per molto tempo: deve essere predisposto dai sindaci un vero e proprio piano in grado di ridurre i valori medi annui delle concentrazioni di benzene (nonché degli idrocarburi policiclici aromatici e del piombo 10) al di sotto dei limiti di legge (per il benzene 10 microgrammi/metro cubo dal 1^ gennaio 1999).
        L'obiettivo della presente proposta di legge è di modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), modificando la sanzione pecuniaria e introducendo la previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi in tutti i casi in cui vi sia violazione delle prescrizioni di legge in tema di obblighi, divieti o limitazioni della circolazione stradale nei centri abitati.




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