XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 446
Onorevoli Colleghi! - Le grandi aree urbane
rappresentano il punto più critico di ogni strategia volta a
conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in quanto in esse
si manifesta quasi l'intera gamma dei più gravi problemi di
ordine ambientale, con ripercussioni evidenti sulla salute dei
cittadini e sulla qualità della vita. E' soprattutto
l'inquinamento atmosferico connesso con la congestione del
traffico veicolare privato a rappresentare il problema di
maggior spessore.
Il livello dell'inquinamento atmosferico di molti centri
urbani nel corso degli ultimi anni è migliorato per quanto
riguarda le concentrazioni di monossido di carbonio e di
biossido di azoto. Più problematica resta invece la situazione
sul fronte dell'ozono e, soprattutto, del particolato e degli
idrocarburi aromatici, primo fra tutti il benzene, la cui
principale sorgente è rappresentata dalle emissioni dei
veicoli a benzina. L'Organizzazione mondiale della sanità ha
individuato tre effetti principali del benzene sulla salute in
caso di prolungata esposizione: tossicità ematica, tossicità
genetica e cancerogenicità. Secondo le stime della Commissione
tossicologica nazionale, nei prossimi settantacinque anni il
numero di casi di leucemia attribuibili al benzene nella
popolazione potrebbe arrivare sino a cinquanta per ogni 1000
casi di leucemia.
Risulta evidente che la mobilità urbana resta tra i
principali responsabili di questa situazione ed urge
intervenire nella maniera più efficace possibile. Si tratta,
tra l'altro, di un settore caratterizzato da una forte
crescita delle emissioni di anidride carbonica (+15 per cento
tra il 1990 e il 1995), che assume pertanto particolare
importanza nell'ambito di una strategia di intervento volta a
minimizzare il rischio dei cambiamenti climatici.
Tra i provvedimenti attuativi della legge 4 novembre 1997,
n. 413, messi a punto dal Ministero dell'ambiente, il decreto
sul benzene (decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto
1998) in particolare pone limiti alla circolazione di veicoli
privati in presenza di livelli medi annui di questi composti
superiori ai valori obiettivo fissati dalla legge, che passano
da 15 ug/m. a 10 ug/m. In sostanza i comuni dovranno
effettuare un monitoraggio della qualità dell'aria,
individuare le aree più a rischio e quindi adottare
provvedimenti di limitazione della circolazione in grado di
ridurre le concentrazioni degli inquinanti.
La novità dei provvedimenti previsti dal decreto sul
benzene rispetto ai precedenti decreti contro l'inquinamento
atmosferico sta nel superamento di una logica puramente
emergenziale, secondo la quale si ricorreva a misure
progressivamente più rigide in relazione alla gravità dei
superamenti delle soglie di attenzione e di allarme destinate
a durare solo per i periodi di tempo nei quali le
concentrazioni superavano i valori di norma. Gli interventi
previsti devono invece essere strutturali, programmati,
proprio perché si tratta di inquinanti estremamente dannosi se
inalati per molto tempo: deve essere predisposto dai sindaci
un vero e proprio piano in grado di ridurre i valori medi
annui delle concentrazioni di benzene (nonché degli
idrocarburi policiclici aromatici e del piombo 10) al di sotto
dei limiti di legge (per il benzene 10 microgrammi/metro cubo
dal 1^ gennaio 1999).
L'obiettivo della presente proposta di legge è di
modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), modificando la
sanzione pecuniaria e introducendo la previsione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi in tutti i casi in cui vi
sia violazione delle prescrizioni di legge in tema di
obblighi, divieti o limitazioni della circolazione stradale
nei centri abitati.