XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 446




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
            "13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione o violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

        2. Il comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.



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