XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 444




        Onorevoli Colleghi! - Ai problemi della nostra società non si può rispondere solo con l'azione del Governo e l'iniziativa privata: il volontariato deve diventare una componente essenziale dell'essere cittadino, così come lo è lavorare, andare a scuola, rispettare le leggi.
        Il fenomeno del volontariato di gruppi ed associazioni ha presentato negli anni recenti in Italia uno sviluppo considerevole: l'IREF (Istituto ricerche educative e formative), nel 1994, ha rilevato che circa 9 milioni di italiani risulterebbero iscritti in qualche associazione con scopi prevalenti di privato sociale. Circa due milioni fra questi operano nel contesto dell'associazionismo socio-assistenziale.
        Esistono almeno 35 mila tra associazioni, fondazioni, gruppi informali e cooperative che operano nell'ambito del volontariato. Contano su un numero altissimo di aderenti: si calcola che almeno dieci milioni di italiani prestino a queste organizzazioni il loro sostegno.
        La FIVOL (Fondazione italiana per il volontariato) ha tracciato un identikit delle persone impegnate nel settore. Non sono particolarmente caratterizzate per età (oscillano infatti tra i 30 e i 65 anni), molti hanno un titolo di studio (più del 42 per cento almeno il diploma di scuola media superiore). Le donne hanno spesso una prevalenza numerica (in oltre duemila organizzazioni la presenza femminile è del 70 per cento).
        I volontari svolgono attività in molti campi, dalla sanità alla difesa dell'ambiente, dall'assistenza agli anziani alla protezione civile, dalla prevenzione e cura della tossicodipendenza all'assistenza nelle carceri.
        Il primo vero riconoscimento delle organizzazioni di volontariato da parte dello Stato si è avuto nel 1991 con la legge n. 266 del 1991. Tale legge fissa criteri certi su cosa si intende per attività e organizzazione di volontariato (soggetti giuridici, attività, regole interne relative sia ai bilanci che agli organismi elettivi). La legge n. 266 del 1991 ha anche istituito un Osservatorio nazionale - il cui compito è quello di dare sostegno ai progetti, promuovere ricerche, studi, dare supporti alla formazione - e ha istituito fondi speciali presso le regioni, attraverso i quali finanziare i cosiddetti "centri di servizio". La legge dispone poi che ogni singola rappresentanza sia iscritta presso un "registro regionale generale". Solo attraverso questo atto le organizzazioni di volontariato possono accedere a una serie di benefici e agevolazioni (acquistare beni immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, accedere ai contributi statali) e soprattutto possono stipulare convenzioni con gli enti locali.
        Hanno recentemente disciplinato la materia dell'associazionismo anche alcune regioni (Toscana, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna). Anche prima dell'approvazione della legge n. 266 erano intervenute in materia alcune regioni: Puglia (legge regionale n. 33 del 1974), Lazio (legge regionale n. 27 del 1975), Abruzzi (leggi regionali nn. 74 del 1950 e 75 del 1987), Umbria (legge regionale n. 22 del 1985) e Veneto (legge regionale n. 55 del 1983, poi abrogata).
        Tutte le leggi in questione istituivano un albo o registro delle associazioni a carattere nazionale, regionale o comunque presenti sul territorio della provincia in cui viene richiesta l'iscrizione, come condizione indispensabile per la stipula di convenzioni con gli enti locali.
        La legge della regione Emilia-Romagna prevede, a determinate condizioni, la cessione in uso gratuito alle associazioni di spazi e attrezzature e, come anche la legge della Toscana, la possibilità di accesso ai servizi informativi regionali.
        Le leggi del Piemonte e dell'Emilia Romagna istituiscono una Conferenza regionale sull'associazionismo con compiti di armonizzazione delle politiche in materia.
        La regione Toscana ha istituito una consulta regionale dell'associazionismo che può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i campi di intervento delle associazioni; in Liguria è stato istituito un Osservatorio regionale. Peraltro, oltre a tale disciplina specifica della materia, tutte le regioni hanno legiferato in materia di contributi ad associazioni in vari settori: culturale, sportivo, assistenziale, di tutela dei consumatori, eccetera.
        Sono poche le regioni che hanno legiferato specificatamente per le attività di volontariato ai fini ambientali.
        Anche il volontariato ecologico è diventato un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese. Esso è uscito infatti dal carattere spontaneistico ed occasionale che lo ha caratterizzato negli anni ottanta con l'impegno di tanti cittadini nelle azioni di tutela ambientale ed è assurto a fenomeno organizzato ed istituzionalizzato in tante regioni, anche dopo l'entrata in vigore della legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991.
        La valorizzazione di azioni individuali e collettive finalizzate al recupero di aree degradate, alla pulizia di aree urbane destinate a verde attrezzato, all'informazione e formazione dei cittadini sui temi ambientali, al soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, necessita di una normativa-quadro che formuli direttive alle regioni al fine di dotarsi di un servizio ecologico volontario e di avere delle guardie ecologiche volontarie.
        La presente proposta di legge definisce le competenze dei diversi livelli istituzionali. I compiti di indirizzo e coordinamento sono esercitati dallo Stato e più precisamente dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno. Le regioni promuovono e sostengono le organizzazioni di volontariato. Le province vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie. Entrambe assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività nelle diverse realtà territoriali.
        L'incarico di guardia ecologica volontaria viene conferito dalla regione ed approvato dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza. La guardia ecologica volontaria presta giuramento davanti al sindaco ed è tenuta a frequentare corsi periodici di aggiornamento stabiliti dalla regione.
        Le guardie ecologiche volontarie sono organizzate in gruppi e svolgono le loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori come prevede l'articolo 5 della presente proposta di legge.
        Il Servizio ecologico volontario è disciplinato dalle leggi regionali.




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