XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 444
Onorevoli Colleghi! - Ai problemi della nostra società
non si può rispondere solo con l'azione del Governo e
l'iniziativa privata: il volontariato deve diventare una
componente essenziale dell'essere cittadino, così come lo è
lavorare, andare a scuola, rispettare le leggi.
Il fenomeno del volontariato di gruppi ed associazioni ha
presentato negli anni recenti in Italia uno sviluppo
considerevole: l'IREF (Istituto ricerche educative e
formative), nel 1994, ha rilevato che circa 9 milioni di
italiani risulterebbero iscritti in qualche associazione con
scopi prevalenti di privato sociale. Circa due milioni fra
questi operano nel contesto dell'associazionismo
socio-assistenziale.
Esistono almeno 35 mila tra associazioni, fondazioni,
gruppi informali e cooperative che operano nell'ambito del
volontariato. Contano su un numero altissimo di aderenti: si
calcola che almeno dieci milioni di italiani prestino a queste
organizzazioni il loro sostegno.
La FIVOL (Fondazione italiana per il volontariato) ha
tracciato un identikit delle persone impegnate nel settore.
Non sono particolarmente caratterizzate per età (oscillano
infatti tra i 30 e i 65 anni), molti hanno un titolo di studio
(più del 42 per cento almeno il diploma di scuola media
superiore). Le donne hanno spesso una prevalenza numerica (in
oltre duemila organizzazioni la presenza femminile è del 70
per cento).
I volontari svolgono attività in molti campi, dalla sanità
alla difesa dell'ambiente, dall'assistenza agli anziani alla
protezione civile, dalla prevenzione e cura della
tossicodipendenza all'assistenza nelle carceri.
Il primo vero riconoscimento delle organizzazioni di
volontariato da parte dello Stato si è avuto nel 1991 con la
legge n. 266 del 1991. Tale legge fissa criteri certi su cosa
si intende per attività e organizzazione di volontariato
(soggetti giuridici, attività, regole interne relative sia ai
bilanci che agli organismi elettivi). La legge n. 266 del 1991
ha anche istituito un Osservatorio nazionale - il cui compito
è quello di dare sostegno ai progetti, promuovere ricerche,
studi, dare supporti alla formazione - e ha istituito fondi
speciali presso le regioni, attraverso i quali finanziare i
cosiddetti "centri di servizio". La legge dispone poi che ogni
singola rappresentanza sia iscritta presso un "registro
regionale generale". Solo attraverso questo atto le
organizzazioni di volontariato possono accedere a una serie di
benefici e agevolazioni (acquistare beni immobili, accettare
donazioni e lasciti testamentari, accedere ai contributi
statali) e soprattutto possono stipulare convenzioni con gli
enti locali.
Hanno recentemente disciplinato la materia
dell'associazionismo anche alcune regioni (Toscana, Piemonte,
Liguria e Emilia Romagna). Anche prima dell'approvazione della
legge n. 266 erano intervenute in materia alcune regioni:
Puglia (legge regionale n. 33 del 1974), Lazio (legge
regionale n. 27 del 1975), Abruzzi (leggi regionali nn. 74 del
1950 e 75 del 1987), Umbria (legge regionale n. 22 del 1985) e
Veneto (legge regionale n. 55 del 1983, poi abrogata).
Tutte le leggi in questione istituivano un albo o registro
delle associazioni a carattere nazionale, regionale o comunque
presenti sul territorio della provincia in cui viene richiesta
l'iscrizione, come condizione indispensabile per la stipula di
convenzioni con gli enti locali.
La legge della regione Emilia-Romagna prevede, a
determinate condizioni, la cessione in uso gratuito alle
associazioni di spazi e attrezzature e, come anche la legge
della Toscana, la possibilità di accesso ai servizi
informativi regionali.
Le leggi del Piemonte e dell'Emilia Romagna istituiscono
una Conferenza regionale sull'associazionismo con compiti di
armonizzazione delle politiche in materia.
La regione Toscana ha istituito una consulta regionale
dell'associazionismo che può esprimere parere sulle proposte
di legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i
campi di intervento delle associazioni; in Liguria è stato
istituito un Osservatorio regionale. Peraltro, oltre a tale
disciplina specifica della materia, tutte le regioni hanno
legiferato in materia di contributi ad associazioni in vari
settori: culturale, sportivo, assistenziale, di tutela dei
consumatori, eccetera.
Sono poche le regioni che hanno legiferato
specificatamente per le attività di volontariato ai fini
ambientali.
Anche il volontariato ecologico è diventato un fenomeno
molto diffuso nel nostro Paese. Esso è uscito infatti dal
carattere spontaneistico ed occasionale che lo ha
caratterizzato negli anni ottanta con l'impegno di tanti
cittadini nelle azioni di tutela ambientale ed è assurto a
fenomeno organizzato ed istituzionalizzato in tante regioni,
anche dopo l'entrata in vigore della legge quadro sul
volontariato n. 266 del 1991.
La valorizzazione di azioni individuali e collettive
finalizzate al recupero di aree degradate, alla pulizia di
aree urbane destinate a verde attrezzato, all'informazione e
formazione dei cittadini sui temi ambientali, al soccorso in
caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico,
necessita di una normativa-quadro che formuli direttive alle
regioni al fine di dotarsi di un servizio ecologico volontario
e di avere delle guardie ecologiche volontarie.
La presente proposta di legge definisce le competenze dei
diversi livelli istituzionali. I compiti di indirizzo e
coordinamento sono esercitati dallo Stato e più precisamente
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno. Le regioni promuovono e sostengono le
organizzazioni di volontariato. Le province vigilano
sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie.
Entrambe assicurano l'integrazione delle funzioni e delle
attività nelle diverse realtà territoriali.
L'incarico di guardia ecologica volontaria viene conferito
dalla regione ed approvato dal prefetto della provincia in cui
ha sede il gruppo di appartenenza. La guardia ecologica
volontaria presta giuramento davanti al sindaco ed è tenuta a
frequentare corsi periodici di aggiornamento stabiliti dalla
regione.
Le guardie ecologiche volontarie sono organizzate in
gruppi e svolgono le loro attività sulla base di convenzioni
con i soggetti organizzatori come prevede l'articolo 5 della
presente proposta di legge.
Il Servizio ecologico volontario è disciplinato dalle
leggi regionali.