XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 444




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed oggetto).

        1. La Repubblica riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico.
        2. I cittadini possono partecipare al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 in forma solidaristica attraverso le organizzazioni di volontariato.
        3. La presente legge disciplina il servizio di vigilanza ecologica volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, regioni ed enti locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
        4. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare le proprie normative per l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 2.

(Competenze istituzionali).

        1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono l'apporto ed il sostegno, il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e migliorare la tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
        3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi eventualmente degli enti locali e di altri enti operanti in ambito regionale, istituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.
        4. Le province, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle funzioni amministrative ad esse delegate dalle regioni nonché in attuazione delle leggi regionali, vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della loro autonomia.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione delle organizzazioni di volontariato i mezzi e le attrezzature da destinare all'espletamento del servizio ed individuano le modalità di integrazione delle funzioni e delle attività delle stesse con le funzioni e le attività di province, comuni, comunità montane, enti parco, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri nonché di strutture ed organismi che svolgono funzioni di protezione civile.


Art. 3.

(Servizio di vigilanza ecologica volontaria).

        1. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro.
        2. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

            a) l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

            b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;

            c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle funzioni di protezione civile;

            d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

            e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;

            f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

        3. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le direttive emanate dalle regioni, dalle guardie ecologiche volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni regione e organizzate nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche volontarie sono soggette alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
        4. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:

            a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle riserve naturali;

            b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;

            c) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;

            d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;

            e) salvaguardia e protezione degli animali;

            f) salvaguardia dei beni artistici e storici;

            g) smaltimento dei rifiuti;

            h) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico ed idrologico.


Art. 4.

(Soggetti organizzatori).

        1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria.
        2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:

            a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie, programmi per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio nonché le forme di redazione e di trasmissione di atti e dati;

            b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi della guardie ecologiche volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;

            c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5, per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;

            d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio, compresa la copertura per le spese connesse alla tutela legale e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento del servizio;

            e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento del servizio, nonché comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 6;

            f) mettere a disposizione dei gruppi dalle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso delle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria.


Art. 5.

(Gruppi di guardie ecologiche volontarie).

        1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori del servizio ecologico volontario, in conformità all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.


Art. 6.

(Guardie ecologiche volontarie).

        1. Le guardie ecologiche volontarie sono incaricate di svolgere il servizio previsto all'articolo 3, nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5.
        2. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che le rendano idonee al servizio e comunque quelli previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        3. Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza ecologica volontaria devono:

            a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie come aspirante;

            b) frequentare il corso di formazione teorica;

            c) effettuare il periodo di addestramento pratico;

            d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.

        4. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardia ecologiche volontarie e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale, ed organizzano annualmente, con il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi di formazione.
        5. L'incarico di guardia ecologica volontaria è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere indicati:

            a) i compiti oggetto dell'incarico;

            b) le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica volontaria ha il potere di accertare la violazione, in conformità alle competenze attribuite alla regione o alla provincia autonoma in materia;

            c) l'ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;

            d) il gruppo delle guardie ecologiche di appartenenza.
        6. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dal relativo conferimento, con decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che ha validità nell'intero territorio della provincia.
        7. Le guardie ecologiche volontarie devono prestare giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
        8. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Le regioni possono individuare un modello di divisa, un distintivo ed una tessera di riconoscimento omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio regionale.
        9. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e). L'accertamento è svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        10. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento ed a sottoporsi a prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione.
        11. Le guardie ecologiche volontarie possono essere sospese dall'incarico per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione è comunicato al prefetto.
        12. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica volontaria può essere revocato dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore, sentito il gruppo di appartenenza nel caso di:

            a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

            b) accertata persistente inattività;

            c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.

        13. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla cancellazione dall'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.


Art. 7.

(Disposizioni finanziarie e transitorie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.
        2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci appositi fondi per garantire l'attività dei gruppi della guardie ecologiche volontarie.
        3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di diritto all'apposito albo istituito presso la regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.



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