XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 444
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. La Repubblica riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo
per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori
ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
naturalistico.
2. I cittadini possono partecipare al perseguimento delle
finalità di cui al comma 1 in forma solidaristica attraverso
le organizzazioni di volontariato.
3. La presente legge disciplina il servizio di vigilanza
ecologica volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni,
stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione
di Stato, regioni ed enti locali, nel perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente legge.
4. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di
volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare
le proprie normative per l'attuazione dei princìpi contenuti
nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 2.
(Competenze istituzionali).
1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono
esercitati nella materia oggetto della presente legge dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'interno.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in attuazione dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, promuovono l'apporto ed il sostegno, il
funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di
volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di
incrementare e migliorare la tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi eventualmente
degli enti locali e di altri enti operanti in ambito
regionale, istituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un
servizio di vigilanza ecologica volontaria.
4. Le province, nell'esercizio delle funzioni
amministrative previste dall'articolo 19 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle funzioni
amministrative ad esse delegate dalle regioni nonché in
attuazione delle leggi regionali, vigilano sull'attività dei
gruppi di guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5
della presente legge, nel rispetto della loro autonomia.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano mettono a disposizione delle organizzazioni di
volontariato i mezzi e le attrezzature da destinare
all'espletamento del servizio ed individuano le modalità di
integrazione delle funzioni e delle attività delle stesse con
le funzioni e le attività di province, comuni, comunità
montane, enti parco, delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei
carabinieri nonché di strutture ed organismi che svolgono
funzioni di protezione civile.
Art. 3.
(Servizio di vigilanza ecologica volontaria).
1. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è
prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il
rimborso delle spese, e non dà luogo in alcun caso alla
costituzione di un rapporto di lavoro.
2. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria si
esplica tramite:
a) l'informazione e la sensibilizzazione del
pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela
ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a
realizzarla;
b) la vigilanza sullo stato di conservazione della
natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di
prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in
materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme
previsti dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti
per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso
di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte
nell'ambito delle funzioni di protezione civile;
d) la collaborazione con le autorità competenti
per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al
monitoraggio ambientale;
e) la collaborazione con altri enti ed organismi,
titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di
prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di
reati contro il patrimonio ambientale;
f) la diffusione, con specifiche iniziative, della
conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.
3. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è
disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le
direttive emanate dalle regioni, dalle guardie ecologiche
volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni
regione e organizzate nell'ambito dei gruppi di cui
all'articolo 5. Le guardie ecologiche volontarie sono soggette
alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
4. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione
del potere di accertamento delle guardie ecologiche
volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti
materie:
a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle
riserve naturali;
b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
c) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla
pesca nelle acque interne;
d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei
regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del
verde urbano ed extraurbano;
e) salvaguardia e protezione degli animali;
f) salvaguardia dei beni artistici e storici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) osservanza delle normative sull'inquinamento
acustico, atmosferico ed idrologico.
Art. 4.
(Soggetti organizzatori).
1. La regione individua con propria legge i soggetti
organizzatori del servizio di vigilanza ecologica
volontaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie
ecologiche volontarie, programmi per l'organizzazione del
servizio di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti
territoriali di competenza, indicando le strutture, le risorse
disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di
svolgimento del servizio nonché le forme di redazione e di
trasmissione di atti e dati;
b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei
gruppi della guardie ecologiche volontarie, il reclutamento,
la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie
ecologiche volontarie;
c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi
delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5, per
lo svolgimento del servizio e per la definizione delle
relative responsabilità;
d) stipulare contratti di assicurazione per la
copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche
volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio,
compresa la copertura per le spese connesse alla tutela legale
e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento del
servizio;
e) assicurare la trasmissione alle autorità
competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate
dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento del
servizio, nonché comunicare tempestivamente alle autorità
medesime i verbali di accertamento di violazioni
amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche
volontarie ai sensi dell'articolo 6;
f) mettere a disposizione dei gruppi dalle guardie
ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso delle
spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per
l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica
volontaria.
Art. 5.
(Gruppi di guardie ecologiche volontarie).
1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono
disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e
delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro
attività sulla base di convenzioni con i soggetti
organizzatori del servizio ecologico volontario, in conformità
all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.
Art. 6.
(Guardie ecologiche volontarie).
1. Le guardie ecologiche volontarie sono incaricate di
svolgere il servizio previsto all'articolo 3, nell'ambito dei
gruppi di cui all'articolo 5.
2. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i
requisiti fisici, tecnici e morali che le rendano idonee al
servizio e comunque quelli previsti per il riconoscimento
della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
3. Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza
ecologica volontaria devono:
a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche
volontarie come aspirante;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento
pratico;
d) superare l'esame finale teorico-pratico ed
ottenere il brevetto di idoneità.
4. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo
e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto
dei corsi di formazione per le guardia ecologiche volontarie e
del periodo di addestramento, nonché le modalità di
svolgimento dell'esame finale, ed organizzano annualmente, con
il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi
di formazione.
5. L'incarico di guardia ecologica volontaria è conferito
dal presidente della giunta regionale o della provincia
autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere
indicati:
a) i compiti oggetto dell'incarico;
b) le leggi e le altre norme di cui la guardia
ecologica volontaria ha il potere di accertare la violazione,
in conformità alle competenze attribuite alla regione o alla
provincia autonoma in materia;
c) l'ambito territoriale di svolgimento
dell'incarico;
d) il gruppo delle guardie ecologiche di
appartenenza.
6. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è
approvata, entro trenta giorni dal relativo conferimento, con
decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo
di appartenenza ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, che ha validità nell'intero territorio
della provincia.
7. Le guardie ecologiche volontarie devono prestare
giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un
suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
8. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie
operano in qualità di pubblici ufficiali, devono essere munite
di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile
di riconoscimento. Le regioni possono individuare un modello
di divisa, un distintivo ed una tessera di riconoscimento
omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel
territorio regionale.
9. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di
accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre
norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo
immediatamente alle autorità competenti ai sensi dell'articolo
4, comma 2, lettera e). L'accertamento è svolto dalle
guardie ecologiche volontarie in conformità all'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a
frequentare corsi periodici di aggiornamento ed a sottoporsi a
prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla
regione.
11. Le guardie ecologiche volontarie possono essere
sospese dall'incarico per un periodo massimo di sei mesi, con
provvedimento del presidente della giunta regionale o della
provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore del
servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo
di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello
svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di
sospensione è comunicato al prefetto.
12. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica
volontaria può essere revocato dal presidente della giunta
regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto
organizzatore, sentito il gruppo di appartenenza nel caso
di:
a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero
reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) accertata persistente inattività;
c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali
di idoneità al servizio.
13. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto
competente per territorio e dà luogo alla cancellazione
dall'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e transitorie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi
indicate.
2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci
appositi fondi per garantire l'attività dei gruppi della
guardie ecologiche volontarie.
3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi
delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di
diritto all'apposito albo istituito presso la regione ai sensi
dell'articolo 3, comma 3.