XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 443




        Onorevoli Colleghi! - Una riforma della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, attualmente stabilita dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (cosiddetto "decreto Ronchi"), poiché la materia risulta essere molto tecnica e complessa, necessita della "messa a punto" di alcuni passaggi, come ha evidenziato l'applicazione delle norme "sul campo". Si aggiunge a questo dato oggettivo l'opportunità di prevedere ulteriori e più efficaci strumenti di gestione del ciclo dei rifiuti per realizzare un sistema integrato moderno ed efficiente che nel nostro Paese, seppure con fatica e numerose resistenze, si sta realizzando.


La nozione di rifiuto.

        La presente proposta di legge reca modifiche al citato decreto legislativo n. 22 del 1997, che appaiono necessarie per chiarire talune incertezze interpretative ed, in particolare, per introdurre nella nostra legislazione l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, relative alla definizione di rifiuto.
        Il provvedimento assume una sua pregnante attualità se si pensa al quadro giurisprudenziale e normativo, in costante evoluzione, conseguente:

            1) all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

            2) alle sentenze della Corte di giustizia europea del 15 e 22 giugno 2000;
            3) ai lavori del Technical Adaptation Committee (TAC), tenutosi a Rotterdam nei giorni 16 e 17 maggio 2000, che ha affrontato questioni quali il "follow-up" sulle definizioni di rifiuto, di rottami metallici e di carta.

            4) alle numerose sentenze della Corte di cassazione su diverse problematiche interessanti i rifiuti.

        Ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, per rifiuto "si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie di rifiuti riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Il citato decreto legislativo n. 22 del 1997, che reca l'attuazione della direttiva, non si discosta da questa interpretazione che viene recepita fedelmente anche per quanto riguarda l'allegato I annesso alla direttiva, che corrisponde, nel testo del decreto legislativo, all'allegato A. Inoltre, in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della citata direttiva, la Commissione europea ha adottato la decisione 94/3/CE, del 20 dicembre 1993, che istituisce il Catalogo dei rifiuti (CER). Nella nota introduttiva di tale atto, al punto 3, viene affermato, testualmente che: "Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti (...). Tuttavia un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto". L'allegato A annesso al decreto legislativo n. 22 del 1997 reca l'elenco delle categorie di rifiuti.
        La corretta individuazione della nozione di rifiuto presenta tuttavia, come è noto, vari aspetti problematici che rendono assai ardua una definizione univoca. Infatti la stessa Commissione europea ha più volte rilevato una notevole divergenza terminologica nelle legislazioni degli Stati membri senza giungere però ad una soluzione finale con i lavori dell'apposito Comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 della citata direttiva sui rifiuti. La Corte di giustizia europea è stata chiamata più volte a pronunciarsi espressamente sulla definizione di rifiuto. Con la sentenza del 25 giugno 1997, la Corte, riferendosi a cause promosse dai pretori di Terni (cause C-304/94, C-330/94 e C-342/94) e di Pescara (causa C-224/95) sull'utilizzo di "residui riutilizzabili" e "mercuriali", afferma, tra l'altro, che una normativa nazionale che adotti una definizione di rifiuto che esclude le sostanze e gli effetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con la direttiva 75/442. In altri pronunciamenti, come la sentenza del 18 dicembre 1997 (in causa C-129/96), la Corte dichiara che: "l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi"" senza poi esprimersi in alcun modo sulla questione.
        Inoltre si pone in linea con quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito nazionale, secondo la quale se "il residuo industriale non deve essere sottoposto ad operazioni di trattamento finalizzate al recupero ma semplicemente ad un trattamento industriale dei prodotti che non costituiscono rifiuti (il residuo possiede le caratteristiche merceologiche di qualità che gli consentono di rientrare direttamente in un ciclo produttivo, tal quale, come materia prima secondaria) non è giuridicamente qualificabile rifiuto" (tribunale di Parma 31 ottobre 1998).
        Vi è la necessità, quindi, di distinguere tra il recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, ed il normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, problematica questa che in Italia riveste una sua peculiare importanza economica, essendo il nostro Paese povero di materie prime, ma caratterizzato da una diffusa rete di attività di recupero e di riutilizzo dei materiali. In altri termini, si tratta di chiarire se l'obbligo di conformare alla disciplina dei rifiuti i "mercuriali", il cui regime di esclusione è scaduto il 30 giugno 1999, riguarda o meno tutte le sostanze e i materiali elencati nell'allegato 1 annesso al decreto del Ministero dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di precisare se le sostanze ed i materiali che presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie stabilite dal citato decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero, siano assoggettate al regime dei rifiuti oppure (e a quali condizioni) al regime delle materie prime.
        Il Ministro dell'ambiente è intervenuto sul problema - anche a seguito della scadenza, il 30 giugno 1999, della proroga del regime di esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti previsto per i materiali e le sostanze compresi nell'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministero dell'ambiente 5 settembre 1994 - con una circolare del 28 giugno 1999, recante chiarimenti interpretativi. La circolare non costituisce tuttavia fonte di diritto e pertanto è necessaria una iniziativa legislativa, in modo da evitare esclusioni dall'ambito applicativo della normativa sui rifiuti, da decidere di volta in volta con specifici provvedimenti, come è avvenuto, per esempio, per gli scarti di lavorazione dei metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione, con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 426 del 1998.
        Occorre chiarire il significato del "normale trattamento industriale" a cui sono sottoposte le materie prime, le materie prime secondarie ed i prodotti che non costituiscono rifiuti; inoltre, occorrerà precisare che tale trattamento non deve creare un pericolo per la salute o l'ambiente "maggiore" di quello proprio delle materie prime, delle materie prime secondarie e dei prodotti industriali e non deve uscire da un ciclo economico produttivo.


Sburocratizzazione.

        La presente proposta di legge contiene importanti novità sul piano della semplificazione amministrativa e dell'innovazione procedurale, accogliendo una esigenza più volte sollevata dalle associazioni di categoria che hanno denunciato i "costi della eco-burocrazia" in termini economici e di tempo (al punto che questi costituiscono fattore di non competitività per gli operatori economici del nostro Paese).
        Si introducono rilevanti alleggerimenti cartacei riguardanti gli adempimenti, in particolare per i "produttori iniziali", per quanto riguarda:

            1) il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge n. 70 del 1994 (articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

            2) i registri di carico e scarico (articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

            3) i formulari di identificazione (articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

            4) l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997).

        Tuttavia, il livello di semplificazione non può scendere al di sotto della soglia che impedirebbe la ricostruzione e la conoscenza dell'intero sistema organizzativo e gestionale in materia di rifiuti.
        Si introduce un sistema informatico-telematico relativo agli adempimenti di cui agli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con l'introduzione dell'uso di apparecchiature elettroniche e di carte con codici pre-compilati (simili a quelli dei parcheggi). Formulari e registri verranno così superati e sostituiti da sintetiche ricevute elettroniche.
        Al fine di completare il quadro conoscitivo delle quantità e delle qualità dei rifiuti prodotti ed elaborare appositi coefficienti di produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività economiche, si propone l'effettuazione di appositi studi di settore. Le borse telematiche completano il quadro dell'innovazione di sistema al fine di favorire:

            1) il riciclaggio di rifiuti;

            2) l'utilizzo dei materiali riciclati;
            3) l'emanazione di norme tecniche;

            4) la regolamentazione del controllo telematico e satellitare del trasporto dei rifiuti pericolosi, cioè di un sistema di radiolocalizzazione satellitare con certificazione del percorso.
        I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione degli autoveicoli (autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997), sono registrati in un apposito elenco tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale.


Combustibile da rifiuti.

        Il sistema di produzione e di utilizzo del combustibile da rifiuto (CDR) riscontra limiti ed insufficienze dovuti in modo particolare alla obbligatorietà di appositi accordi di programma stipulati con i Ministeri competenti, di intesa con le regioni (articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997). La mancata realizzazione degli accordi di programma, non ha permesso di "liberare" una risorsa necessaria a realizzare concretamente un sistema di gestione integrato del ciclo dei rifiuti.
        In sede di Unione europea, la decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, ha apportato modifiche significative alla lista europea dei rifiuti, ovvero al Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ed in particolare alla numerazione delle voci contenute nell'elenco (codici CER). Al CDR si attribuisce il codice 191210, che significa che la sua derivazione non è quindi urbana ma speciale. Nella presente proposta di legge, la classificazione del CDR si adegua a questi orientamenti europei.


Accordi di programma per il recupero dei rifiuti.

        Si specifica per quali disposizioni amministrative gli accordi di programma possono prevedere agevolazioni. Infatti, in difetto di tale specificazione la dizione attuale di agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi non sembra sufficiente a garantire che un accordo volontario possa genericamente derogare a tutte le disposizioni amministrative.


Tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani.

        L'entrata in vigore del sistema tariffario rappresentava il punto di forza della riforma per una gestione trasparente, efficiente ed equa (sul piano fiscale) dei servizi d'igiene urbana. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha prorogato l'entrata in vigore della tariffa, eliminando il periodo transitorio e modificando l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.
        Il rinvio è stato un errore, una scelta politica sbagliata, voluta in particolare dalla parte più arretrata del sistema delle autonomie locali. E' stato invece dimostrato in molte esperienze in atto, che i problemi di prima applicazione della tariffa, uniti ai conseguenti problemi di rapporto con l'utenza, sono stati superati in breve tempo ed in maniera soddisfacente. Le proposte di modifica riguardano l'entrata in vigore della tariffa a decorrere:

            a) dal 1^ gennaio 2003, per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

            b) dal 1^ gennaio 2005 per tutti gli altri comuni.

        Si istituisce dal 1^ gennaio 2002 presso il Ministero dell'interno un fondo di incentivazione e di compensazione per il passaggio dalla tassa alla tariffa. Per i comuni che applicano la tariffa decade l'addizionale degli enti comunali di assistenza ed è soppresso il tributo provinciale. Il fondo è alimentato dalle maggiorazioni dell'imposta per lo smaltimento in discarica definite dalla legge n. 549 del 1995 e da una quota parte dell'imposta sul valore aggiunto che lo Stato incamera al fine di garantire una manovra ad invariata pressione tributaria per i comuni e le province. Tale fondo è assegnato per un quarto alle province e per tre quarti ai comuni. L'intento quindi è di incentivare l'applicazione del sistema tariffario.


Oli usati.

        La normativa in vigore (decreto legislativo n. 95 del 1992) viene modificata ed armonizzata con il decreto legislativo n. 22 del 1997. Inoltre si prevede che vengano aggiornate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e prorogati i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 20, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.


Consorzi obbligatori.

        La norme riguardano il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene di cui, rispettivamente, agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Si tratta degli obblighi di partecipazione, delle sanzioni per chi non adempie agli obblighi di partecipazione e della corresponsione di contributi pregressi.


Composti organici.

        Si prevedono incentivi per l'uso della fertilizzazione organica al fine di promuovere l'adozione di pratiche di gestione di materiali organici (composti) nell'attività agricola per tutelare la qualità dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni e processi di degrado o di desertificazione ed inquinamento ambientale. Si rinvia all'emanazione di un decreto attuativo per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori dei fondi agricoli e per la predisposizione di misure di sostegno alla meccanizzazione per la produzione, l'utilizzo e la distribuzione degli ammendanti organici (10 miliardi di lire a decorrere dal 2001).


Gestione degli imballaggi.

        In particolare, le modifiche riguardano:

            a) il sistema di comunicazione dei dati per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero;

            b) la soppressione della distinzione tra rifiuti primari, secondari e terziari;

            c) le modalità di riscossione del contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

        Con tali aggiornamenti si intende dare un'ulteriore capacità di gestione del sistema imballaggi da parte del CONAI, secondo criteri di efficienza ed economicità.


Osservatori provinciali dei rifiuti.

        Le province hanno assunto nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti un ruolo determinante per l'organizzazione ed il controllo delle diverse attività. Vi è l'esigenza di creare un "modello a rete" dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dotato di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'ente. Gli osservatori provinciali aiuteranno ad accelerare i processi di attuazione della riforma.
        La presente proposta di legge contiene numerose altre novità riguardanti: i rifiuti di origine animale, la distruzione e lo smaltimento di corpi di reato, le sanzioni, la raccolta differenziata, le norme per combattere i traffici illeciti dei rifiuti, il personale dipendente delle province.
        Si spera che, nell'interesse del Paese, il Governo faccia sentire la sua voce perché si possa giungere ad un quadro normativo comunitario più chiaro, completo e capace di aderire in modo più armonico ed avanzato alle esigenze delle imprese e dei sistemi industriali organizzati nelle attività di recupero e di riciclaggio dei materiali nel rispetto degli obblighi di tutela ambientale.
        Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è un'importante riforma che sta modificando profondamente l'intero settore dei rifiuti. All'interno di questo processo di innovazione ambientale vi è la necessità di realizzare un sistema industriale che sia caratterizzato in futuro dall'innovazione di processo e di prodotto, che minimizzi l'impatto ambientale, internalizzi i costi di produzione ed aumenti l'eco-efficienza.
        Si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge sia esaminata ed approvata dal Parlamento per accelerare la realizzazione di un sistema industriale ed integrato della gestione dei rifiuti.



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