XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 443
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n.
22 del 1997", è sostituita dalla seguente:
"b) produttore: il produttore iniziale, ossia
il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, e il soggetto
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio
o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la
seguente:
"f-bis) raccolta selettiva: la raccolta separata
delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti finalizzata a
garantire un corretto e separato smaltimento delle frazioni
stesse rispetto al rifiuto indifferenziato;".
3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "il
raggruppamento dei rifiuti effettuato" sono inserite le
seguenti: "dal produttore iniziale".
4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "rifiuti
urbani" sono inserite le seguenti: "ed assimilati, ad
esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata
destinate al riciclaggio,".
5. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la
seguente:
"q-bis) materie prime secondarie: le sostanze e
gli oggetti derivanti da cicli di produzione o da attività di
recupero rispondenti a specifici standard merceologici
individuati da norme, anche tecniche, nazionali o
internazionali".
Art. 2.
(Interpretazione autentica della disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 22 del 1997).
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, si
interpreta nel senso che non ricorre l'atto del disfarsi
quando una sostanza o un oggetto soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni:
a) ha le caratteristiche delle materie prime o
delle materie prime secondarie rispondenti a specifici
standard merceologici individuati da norme, anche
tecniche, nazionali o internazionali;
b) è destinato all'utilizzo senza operazioni
intermedie di recupero, in modo effettivo ed oggettivo, in un
ciclo produttivo o di consumo, nell'ambito di una o più fasi e
non comporta pericoli per la salute o per l'ambiente
maggiori di quelli propri delle attività produttive;
c) l'eventuale trattamento è analogo al
trattamento industriale delle materie prime o delle materie
prime secondarie rispondenti a specifici standard
merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o
internazionali.
2. Le sostanze o gli oggetti di cui al comma 1 sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della sanità e, per le materie agricole, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, tenendo conto
degli standard merceologici e delle norme tecniche di
settore applicabili alle materie prime o alle materie prime
secondarie.
Art. 3.
(Semplificazioni amministrative).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera
b), i consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, sono
obbligati a ritirare e raccogliere, direttamente o tramite i
propri incaricati, i rifiuti oggetto della propria attività
presso il produttore iniziale che inoltra formale richiesta di
effettuare il relativo conferimento".
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la
seguente:
"b-bis) in caso di conferimento dei rifiuti ai
consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto,
limitatamente ai rifiuti conferiti che formano oggetto
dell'attività dei consorzi medesimi".
3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
fine di completare il quadro conoscitivo con le quantità e con
le tipologie di rifiuti prodotti sul territorio nazionale e di
elaborare appositi coefficienti di produzione dei rifiuti
delle diverse attività economiche, l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio
bilancio e in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti di cui all'articolo 26, con le associazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative e con l'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, effettua annualmente appositi studi di
settore".
4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA)" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici".
5. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è sostituito dal seguente:
"3. Le imprese che raccolgono, trasportano,
recuperano o smaltiscono rifiuti, gli intermediari ed i
commercianti di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente,
con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività".
6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "comma 3," sono inserite le
seguenti: "nonché gli enti e le imprese produttori iniziali di
rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d)", e le
parole: "da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
catasto" sono soppresse.
7. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è sostituito dai seguenti:
"4. I produttori iniziali possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera
d), anche tramite le organizzazioni nazionali di
categoria interessate o le società di servizi delle
organizzazioni medesime che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, salvo l'obbligo del produttore
di mantenere presso la sede dell'impianto copia dei dati
trasmessi.
4-bis. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui al comma 1:
a) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, a
condizione che la produzione annua complessiva di tali rifiuti
non sia superiore a 50 chilogrammi;
b) chiunque produca o detenga oli usati in
quantitativi non superiori a 300 chilogrammi in un anno, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95;
c) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), a condizione
che la produzione annua di tali rifiuti non sia superiore
complessivamente a 600 chilogrammi.
4-ter. I consorzi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto,
adempiono, per le parti di rispettiva competenza, all'obbligo
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo,
registrando e rendendo disponibile su supporto informatico il
consuntivo mensile del quantitativo dei rifiuti raccolti,
riciclati, recuperati e smaltiti oggetto della loro attività.
A tale fine:
a) i soggetti che effettuano operazioni di
gestione dei rifiuti oggetto dell'attività dei consorzi sono
tenuti a comunicare ai consorzi medesimi i relativi dati con
cadenza mensile;
b) i consorzi devono garantire, su richiesta, la
trasmissione per via informatica all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, alle ARPA e
alle altre autorità di controllo competenti, dei dati
aggregati su base trimestrale".
8. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e delle finanze, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per
la semplificazione amministrativa e procedurale relativa agli
adempimenti per le imprese e gli enti locali previsti dal
presente articolo, nonché dagli articoli 12 e 15 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 145, e 1^ aprile 1998, n.
148, dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, in materia di gestione dei rifiuti. Il regolamento di cui
al presente comma è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
9. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi possono
riguardare gli articoli 6, comma 1, lettere i), l) e
m), 11, 12, 15 e 30".
Art. 4.
(Sistemi informativi).
1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura provvede ad organizzare ed attuare,
in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, un sistema informatico di
interconnessione delle sezioni regionali e provinciali
dell'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché delle
predette sezioni con il Comitato nazionale dell'Albo di cui al
medesimo articolo 30 e con la sede nazionale del Nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al fine di
consentire l'elaborazione dei dati disponibili e
l'effettuazione dei necessari controlli. Le relative spese
sono coperte pro quota, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura con le entrate relative
ai diritti di iscrizione ed ai diritti di segreteria, ai sensi
della tariffa approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 1997, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Disposizioni relative a particolari
categorie di operatori).
1. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381".
2. Al comma 7-quater dell'articolo 58 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed al territorio del comune che ha
rilasciato l'abilitazione, a condizione che tali attività
siano svolte direttamente da soggetto abilitato e siano
effettuate esclusivamente nell'ambito del territorio del
comune che ha rilasciato l'abilitazione".
Art. 6.
(Albo nazionale).
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la
seguente:
"d-bis) da un esperto designato dal Comitato
nazionale dell'Albo su proposta delle associazioni nazionali
delle categorie economiche interessate".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, il seguente:
"3-bis. In caso di grave inadempimento dell'obbligo
di conclusione dell'istruttoriadelle domande di iscrizione nei
termini stabiliti, il Ministro dell'ambiente, su segnalazione
del Comitato nazionale dell'Albo, dichiara, con proprio
decreto, la decadenza dei componenti della Sezione regionale e
provvede alla nomina di uno o più commissari straordinari".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
4, i Consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli
articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto.
4-ter. L'iscrizione delle imprese che intendono
svolgere attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nonché
l'iscrizione dei soggetti che intendono effettuare attività di
intermediazione e di commercio di rifiuti senza detenzione è
subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a
favore dello Stato tenendo conto anche della tipologia, della
natura, della pericolosità e della quantità dei rifiuti
gestiti.
4-quater. Per l'esercizio delle attività di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti con detenzione, di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, la garanzia finanziaria
di cui al comma 4-ter deve essere prestata a favore
della regione territorialmente competente, nei termini, con le
modalità e per gli importi stabiliti dalla regione stessa,
sulla base di criteri fissati, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo
conto anche della tipologia, della natura, della pericolosità
e della quantità dei rifiuti gestiti, secondo i seguenti
princìpi:
a) per le attività di bonifica dei siti e dei beni
contenenti amianto la garanzia finanziaria deve essere
prestata con riferimento ad ogni singolo intervento di
bonifica e all'entità degli interventi di bonifica svolti;
b) per le attività di commercio ed intermediazione
dei rifiuti con detenzione deve essere prestata garanzia
finanziaria per ogni singolo impianto utilizzato dall'impresa
per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto della predetta
attività;
c) in caso di gestione di impianti di smaltimento
e di recupero di titolarità di terzi la garanzia finanziaria
deve essere prestata per ogni singolo impianto gestito;
d) in caso di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero la garanzia finanziaria deve essere
prestata per ogni singola campagna di attività.
4-quinquies. La garanzia finanziaria di cui al comma
4-ter non è dovuta nei casi in cui per l'impianto o gli
impianti utilizzati dal detentore sia stata già prestata
garanzia finanziaria alla regione per le medesime tipologia,
natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività di
commercio ed intermediazione.
4-sexies. Per i siti e le attività registrati ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
giugno 1993, ovvero del regolamento (CE) 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
l'importo della garanzia finanziaria che deve essere prestata
è ridotto del 40 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare
la medesima garanzia finanziaria in caso di sospensione
definitiva della predetta registrazione".
4. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" sono
inserite le seguenti: "che devono essere prestate a favore
dello Stato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
procedimento di iscrizione deve essere concluso con
provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione
della relativa domanda completa di tutta la documentazione
richiesta".
5. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" sono
soppresse.
6. Il comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997 è sostituito dai seguenti:
"10. Le aziende speciali, le società e i consorzi di
cui agli articoli 31 e 113 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono iscritte all'Albo
per le attività svolte nell'interesse del comune o del
consorzio di comuni sulla base di comunicazione di inizio
attività alla Sezione regionale territorialmente competente
dell'Albo con la quale il comune o il consorzio di comuni
assume la garanzia per l'attività e dichiara che le predette
aziende, società, consorzi e cooperative possiedono i
requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
necessari per l'esercizio dell'attività svolta nel loro
territorio. Tale iscrizione non è sottoposta alla prestazione
delle garanzie finanziarie di cui al comma 6 ed è efficace
solo per le attività svolte nel territorio del comune o del
consorzio di comuni che ha effettuato la comunicazione.
10-bis. Le deliberazioni adottate dal Comitato
nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale".
7. Al comma 12 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "dell'Albo è destinato" sono
sostituite dalle seguenti: "del Comitato nazionale dell'Albo
può essere destinato anche".
8. Al comma 16 dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "Le imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'articolo 33" sono sostituite dalle
seguenti: "Le imprese che effettuano attività di raccolta,
trasporto, commercio ed intermediazione con detenzione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai
sensi dell'articolo 33" e le parole: "due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
9. Dopo il comma 17 dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto il seguente:
"17-bis. I centri di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione di cui all'articolo 46, autorizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28, sono registrati in un apposito elenco
tenuto presso le Sezioni regionali territorialmente competenti
e trasmesso al Comitato nazionale dell'Albo con i relativi
aggiornamenti; la registrazione è effettuata dalla Sezione
regionale a seguito e sulla base di apposita comunicazione
dell'interessato alla quale deve essere allegata copia
autentica dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione
e alla gestione dell'impianto ed ha efficacia per un periodo
corrispondente all'efficacia del provvedimento di
autorizzazione. Le imprese registrate sono tenute
esclusivamente al versamento dei diritti annuali di
registrazione e dei diritti di segreteria".
Art. 7.
(Osservatorio nazionale, osservatori
provinciali e borse telematiche dei rifiuti).
1. Al fine di realizzare un modello a rete
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotare di sedi per
il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e
di controllo l'Osservatorio stesso, le province istituiscono,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio regolamento, l'Osservatorio
provinciale sui rifiuti.
2. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, può essere utilizzato, nei limiti
delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo
26, un contingente di personale comandato anche da altre
amministrazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici,
nonché da società a partecipazione statale di prevalente
interesse pubblico, ovvero proveniente da amministrazioni o
enti in base alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista
dalle disposizioni vigenti in materia; possono essere altresì
utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni.
3. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e
l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità con le quali le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura rendono
disponibili con apposito collegamento telematico all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per
l'espletamento delle funzioni allo stesso Osservatorio
attribuite ai sensi del citato articolo 26, i dati e le
informazioni in loro possesso in materia di rifiuti e di
materiali recuperati dai rifiuti nonché delle relative
tecnologie impiegate.
Art. 8.
(Gestione degli imballaggi).
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 35
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la
seguente:
"f-bis) raccolta differenziata di imballaggi: la
raccolta idonea a raggruppare le frazioni omogenee costituite
da rifiuti di imballaggi conferiti ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 37;".
2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è sostituito dai seguenti:
"2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:
a) i produttori di imballaggi, gli importatori e
gli esportatori di imballaggi pieni e vuoti comunicano
annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici i dati relativi alla
quantità di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili,
immessi sul mercato nazionale; per i produttori, gli
importatori e gli esportatori che partecipano al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 la comunicazione è
effettuata dal Consorzio medesimo;
b) il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, i Consorzi di cui all'articolo 40 e i
produttori di cui all'articolo 38, comma 5, comunicano
annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, per le parti di
rispettiva competenza, i dati relativi alla quantità di
imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggi riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale nonché i
soggetti che hanno provveduto al riciclaggio. Tale
comunicazione è effettuata per i produttori e gli
utilizzatori che partecipano ai consorzi medesimi.
2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio
1994, n. 70, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno
1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli
imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati
nell'anno 1998".
3. La comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, come sostituito dal comma
2 del presente articolo, relativa agli imballaggi prodotti,
importati, esportati, riciclati, recuperati e riutilizzati
nell'anno 1998, è effettuata insieme alla comunicazione dei
dati relativi all'anno 1999.
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "primari e
degli altri rifiuti di imballaggi comunque" e l'ultimo periodo
sono soppressi.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. E' fatta salva la facoltà dei produttori di
cambiare, in ogni momento, la forma organizzativa adottata,
ricorrendo ad una delle altre forme previste dalle lettere
a), b) e c) del comma 3, che restano comunque
sempre alternative tra loro.
3-ter. Resta comunque salva la facoltà dei soggetti
che hanno aderito a uno dei Consorzi di cui all'articolo 40 di
ricorrere ad una delle altre forme previste dalle lettere
a) e c) del comma 3".
6. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "nonché a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato" sono soppresse.
7. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "deve organizzare" sono inserite
le seguenti: "ai sensi dell'articolo 21, comma 2,".
8. Al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "primari sulle superfici pubbliche"
sono sostituite dalle seguenti: "conferiti al servizio
pubblico".
9. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "secondari e terziari" sono
soppresse.
10. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "dalle Pubbliche Amministrazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico".
11. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 41 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "primari, o
comunque" sono soppresse.
12. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) effettua studi a carattere prevalentemente
tecnico-economico per individuare e monitorare al livello
internazionale la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi, con particolare riferimento ai costi per il loro
riutilizzo, riciclo e recupero negli altri Paesi dell'Unione
europea. I dati degli studi, accompagnati da specifiche
relazioni, sono trasmessi, con cadenza almeno annuale,
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26
ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici".
13. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:
"2-ter. Le somme di cui al comma 2, lettera h),
sono riscosse dal CONAI in nome e per conto dei soggetti
che provvedono al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio
provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal
servizio pubblico, dedotta la quota necessaria per il
funzionamento del Consorzio medesimo in proporzione alla
percentuale di rifiuti di imballaggi riciclati e nel rispetto
dei princìpi di economicità e di trasparenza gestionale".
14. Al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "può stipulare" sono sostituite dalla
seguente: "stipula".
15. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole: "1^ gennaio 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2000" e dopo la parola: "secondari"
sono inserite le seguenti: "e terziari".
Art. 9.
(Beni durevoli).
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "sulla base di
appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo
25" sono soppresse.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di garantire il ritiro, la raccolta, il
recupero e lo smaltimento, in conformità ai princìpi stabiliti
dal presente decreto, dei beni durevoli di cui al comma 1, è
istituito il Consorzio obbligatorio per la gestione dei beni
durevoli a fine durata operativa.
3. Il Consorzio di cui al comma 2 ha personalità
giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto
da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Le quote di partecipazione al
Consorzio sono suddivise nei modi seguenti:
a) il 70 per cento ai soggetti di cui alla lettera
a) del comma 4-bis;
b) il 10 per cento a ciascuna delle categorie di
soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma
4-bis.
4. Il Consorzio di cui al comma 2:
a) assicura il ritiro, a titolo gratuito, dei beni
durevoli a fine durata operativa;
b) promuove l'informazione degli utenti allo scopo
di incentivare forme corrette di restituzione e di
conferimento dei beni durevoli a fine durata operativa;
c) assicura la corretta gestione dei beni durevoli
in sede di smontaggio e provvede al recupero e al riciclo
degli stessi;
d) provvede al corretto smaltimento delle parti e
dei materiali non recuperabili;
e) promuove studi e ricerche per la prevenzione
della produzione dei rifiuti da parte dei produttori obbligati
a partecipare al Consorzio, con particolare riferimento alla
messa a punto di prodotti che soddisfano tale finalità.
4-bis. Al Consorzio di cui al comma 2
partecipano:
a) i produttori e gli importatori dei beni
durevoli di cui al comma 1;
b) i rivenditori e i distributori dei beni
durevoli;
c) le imprese che provvedono al ritiro, alla
raccolta e al trasporto dei beni durevoli a fine durata
operativa;
d) le imprese che recuperano e riciclano beni
durevoli a fine durata operativa.
4-ter. I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio di cui al comma 2 sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal
Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile".
Art. 10.
(Disposizioni relative ai rifiuti domestici).
1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del
1997, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis. (Disposizioni relative ai rifiuti
domestici). - 1. I costi della gestione dei rifiuti
domestici, contaminati da sostanze pericolose, sono a carico
dei produttori dei beni di consumo che al termine del loro
ciclo di utilità danno origine a tali rifiuti.
2. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti
domestici, contaminati da sostanze pericolose, i produttori di
cui al comma 1 stipulano appositi accordi di programma con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con i
quali, per ciascuna categoria di rifiuti, sono definiti, in
particolare:
a) le modalità di conferimento separato da parte
del consumatore finale;
b) le modalità ed i costi della raccolta separata
delle frazioni di cui alla lettera a) a carico dei
produttori;
c) le modalità di ritiro, da parte dei produttori,
dei rifiuti raccolti separatamente dal gestore del servizio
pubblico.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i produttori di cui al comma 1
stipulano un apposito accordo di programma per la raccolta
separata dei rifiuti di imballaggi che contengono o sono
contaminati da sostanze o preparati pericolosi. Le ulteriori
frazioni di rifiuti domestici, contaminati da sostanze
pericolose, dei quali deve essere garantita una raccolta
separata ed i termini entro i quali devono essere stipulati i
relativi accordi di programma con l'ANCI, sono individuati e
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. In caso di mancata stipula degli accordi di
programma entro i termini stabiliti ai sensi del comma 3, ai
beni dai quali originano i rifiuti domestici, contaminati da
sostanze pericolose, si applica una cauzione non inferiore al
10 per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto che
origina il rifiuto".
Art. 11.
(Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti).
1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "Consorzio" è
inserita la seguente: "obbligatorio";
b) alla lettera a) del comma 5, dopo la
parola: "producono," è inserita la seguente: "raccolgono,";
c) la lettera c) del comma 5 è sostituita
dalla seguente:
"c) le imprese che producono, importano e forniscono
oli e grassi vegetali e animali alimentari da cui residuano
oli e grassi vegetali e animali esausti";
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese
di cui al comma 5 le quote di partecipazione sono determinate
in base al rapporto fra l'attività svolta da ciascun
consorziato nell'anno precedente e quella complessivamente
addebitabile alla categoria di appartenenza nella proporzione
stabilita dallo statuto del Consorzio. Alla determinazione ed
all'assegnazione delle quote provvede annualmente il consiglio
di amministrazione del Consorzio secondo quanto stabilito
dallo statuto";
e) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) la lettera d) del comma 9 è sostituita
dalle seguenti:
"d) da contributi annui a carico di tutti i
consorziati da applicare secondo le modalità stabilite dallo
statuto del Consorzio;
d-bis) da contributi di riciclaggio da applicare
sugli oli e grassi vegetali e animali alimentari prodotti e
importati, forniti per impieghi da cui residuano oli e grassi
vegetali e animali esausti il cui quantitativo è stimato e
determinato entro il 30 settembre di ciascun anno dalla
stazione sperimentale oli e grassi secondo importi proposti
annualmente dal consiglio di amministrazione del Consorzio e
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato";
g) al comma 11, dopo le parole: "di cui al comma
2," sono inserite le seguenti: "il Consorzio deve costituirsi
e adottare il proprio statuto e".
Art. 12.
(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di
beni in polietilene).
1. Il comma 9 dell'articolo 48 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è sostituito dal seguente:
"9. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione
dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della
propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati dal Consorzio ovvero a
consegnarli a soggetti autorizzati ai sensi della normativa
vigente per il successivo conferimento al Consorzio. Il
predetto obbligo non esclude la facoltà di cedere direttamente
i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione
europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea
documentazione attestante la destinazione al riciclo o al
recupero nel suddetto Stato membro".
2. Ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il trattamento fiscale degli
avanzi di gestione di cui al comma 2-bis dell'articolo
41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applica anche al
consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene, di cui all'articolo 48 del medesimo decreto
legislativo, n. 22 del 1987, ed al Consorzio obbligatorio
degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Art. 13.
(Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi).
1. Al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o autorizzati ai sensi
della normativa vigente per il conferimento al consorzio.
L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il
detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi
ad imprese di altro Stato membro dell'Unione europea previa
comunicazione al consorzio di idonea documentazione attestante
la destinazione al riciclo o al recupero nel suddetto Stato
membro".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
"6-bis. Qualora le batterie al piombo esauste o i
rifiuti piombosi non siano conferiti al consorzio o a soggetto
incaricato dal consorzio medesimo, il detentore, entro una
settimana dal conferimento o dalla presa in carico dei
rifiuti, deve comunicare al consorzio le seguenti
informazioni:
a) il quantitativo di batterie al piombo esauste o
di rifiuti piombosi conferiti o presi in carico;
b) il quantitativo di acido contenuto nelle
batterie al piombo esauste conferite o prese in carico.
6-ter. Chiunque non effettui la comunicazione di cui
al comma 6-bis ovvero effettui la comunicazione in modo
incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni".
Art. 14.
(Partecipazione a consorzi obbligatori).
1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. 1. I soggetti di cui all'articolo 47, comma
5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi
previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per
l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi a decorrere dal 1^ gennaio 1999. Tale
sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate
entro il sessantesimo giorno dalla scadenza indicata al primo
periodo.
6-bis. 2. Le imprese di cui all'articolo 47, comma
5, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi
previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
mila a lire 12 mila per ogni tonnellata di oli e grassi
vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato
interno".
Art. 15.
(Oli usati).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "Olio
usato:" sono inserite le seguenti: "rifiuto pericoloso
costituito da";
b) la lettera f) è sostituita dalle
seguenti:
"f) Raccolta: l'operazione di prelievo e di
raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai
detentori alle imprese di eliminazione di tali rifiuti.
f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito
preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e
C annessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da PCB:
oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e
3), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro
miscele".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:
"3. Per quanto non disposto dal presente decreto
agli oli usati si applicano le norme sulla gestione dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, anche ai fini della
classificazione doganale".
3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è soppresso.
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 3, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "autorizzata ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni";
b) alla lettera b) del comma 3, dopo le
parole: "tramite combustione" sono inserite le seguenti:
"autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, e";
c) alla lettera c) del comma 3, le parole:
"del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'eliminazione dell'olio usato contenente o
contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione
è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209".
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "per la
raccolta" sono sostituite dalle seguenti: "per lo
stoccaggio".
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: "Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti
ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di
eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni";
b) al comma 2, le parole: "policlorodifenili e
policlorotrifenili e loro miscele" sono sostituite dalla
seguente: "PCB" e le parole: "del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
7. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituita dalla
seguente:
"b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengano o
siano contaminati da PCB fino a 25 parti per milione con olio
usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura
eccedente le 25 parti per milione;".
8. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, è abrogato.
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: "e PCT" ed il secondo
periodo sono soppressi.
10. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, le parole: "policlorodifenili o
policlorotrifenili" sono sostituite dalla seguente: "PCB".
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, le imprese
che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno
presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle
attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di
iscrizione o di autorizzazione ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
previsto dal comma 17 del presente articolo. Le sezioni
regionali dell'Albo nazionale delle imprese di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che
effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni devono
pronunciarsi sulla domanda, completa di tutta la
documentazione prevista, entro i successivi tre mesi. Le
imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento
espresso entro il predetto termine di tre mesi possono
continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto,
recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal comma 17 del presente
articolo, salva la responsabilità dell'autorità competente.
12. Le autorizzazioni alle attività di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale
e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in
vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al
termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non
oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità
competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le
autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.
13. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è abrogato.
14. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle attività di gestione degli oli usati
disciplinati dal presente decreto restano applicabili le
disposizioni penali stabilite dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, in materia di abbandono, deposito
incontrollato e scarico di rifiuti, di attività di gestione di
rifiuti non autorizzata, di violazione dell'obbligo di
bonifica dei siti inquinati, di violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari, nonché di traffico illecito";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) al comma 6, le parole: "commi 3, 4 e" sono
sostituite dalla seguente: "comma".
15. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Resta fermo l'obbligo di inventario di cui all'articolo 3 per
gli oli usati che contengono PCB in misura eccedente le 50
parti per milione".
16. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle
determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli
usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 209.
17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come
modificato dal presente articolo, all'aggiornamento delle
disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio
1996, n. 392.
Art. 16.
(Combustibile da rifiuto).
1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l-bis) il combustibile derivato da rifiuti".
2. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
22 del 1997, è sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle
attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati".
3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n.
22 del 1997 è abrogato.
Art. 17.
(Tariffa per la gestione
dei rifiuti solidi urbani).
1. All'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dai termini previsti
dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al
comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti attraverso la tariffa di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dai seguenti termini:
a) dal 1^ gennaio 2002, per i comuni che abbiano
raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per
cento;
b) dal 1^ gennaio 2004, per tutti gli altri
comuni";
b) al comma 3, le parole: ", o aree scoperte ad
uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti," sono sostituite dalle
seguenti: "o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad
esclusione delle aree scoperte costituenti accessorio o
pertinenza di civili abitazioni,";
c) al comma 9, dopo le parole: "La tariffa è
applicata" sono inserite le seguenti: "dai comuni o";
d) al comma 10, dopo le parole: "degli
utilizzatori" sono inserite le seguenti: "nei limiti
dell'accordo di cui all'articolo 41, comma 3";
e) al comma 13, dopo le parole: "è riscossa" sono
inserite le seguenti: "dal
comune o, sulla base della convenzione e del relativo
disciplinare,";
f) il comma 17 è sostituito dai seguenti:
"17. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 è istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo di incentivazione e
compensazione per il passaggio dalla tassa alla tariffa per i
servizi di igiene urbana. Per i comuni che passano dalla
tassa alla tariffa decade l'addizionale comunale di cui al
regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito
dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, ed alla legge 10 dicembre
1961, n. 1346, e successive modificazioni, ed è soppresso il
tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il predetto fondo è
alimentato dalle seguenti maggiorazioni dell'imposta in
discarica: di lire 8 per chilogrammo di rifiuti urbani ed
assimilati; di lire 7 per chilogrammo di rifiuti speciali
conferiti e di lire 1 per chilogrammo di rifiuti conferiti
dai settori minerari, estrattivi, edilizio, lapideo e
metallurgico. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 tali
maggiorazioni potranno essere aumentate annualmente, fino
all'anno 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione
alla quantità dei comuni e dei relativi rifiuti urbani ed
assimilati, speciali e conferiti dai settori minerari,
estrattivi, edilizio, lapideo e metallurgico, che annualmente
passeranno dalla tassa alla tariffa, entro un tetto massimo
finale di lire 40 per chilogrammo di rifiuti urbani ed
assimilati, di lire 35 per chilogrammo di rifiuti speciali, e
di lire 5 per chilogrammo di rifiuti inerti da costruzioni e
demolizione. Ai fini di cui al presente comma, si applica il
criterio della compensazione per i comuni e le province delle
riduzioni di gettito conseguenti alla perdita dell'addizionale
comunale, di cui al citato regio decreto-legge n. 2145 del
1937, convertito dalla legge n. 614 del 1938, ed alla citata
legge n. 1346 del 1961, e successive modificazioni, e alla
soppressione del tributo provinciale di cui all'articolo 19
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di
incentivazione del passaggio dalla tassa alla tariffa.
17-bis. Il fondo di cui al comma 17 è assegnato per
un quarto alle province e per tre quarti ai comuni. La
ripartizione avviene, nei limiti delle quote di pertinenza del
fondo, in relazione al numero degli abitanti residenti nelle
province e nei comuni medesimi al 31 dicembre 2000, per l'anno
2001, e al 31 dicembre per gli anni antecedenti al passaggio
dalla tassa alla tariffa. Per le province, per abitanti si
intendono quelli residenti nei comuni della provincia che
passano dalla tassa alla tariffa. A tale fine i comuni che
hanno già adottato e quelli che intendono adottare la tariffa
per l'anno successivo, devono comunicarlo contestualmente
all'invio del piano finanziario ai sensi dell'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni. A
decorrere dal 1^ gennaio 2001 la delibera di adozione della
tariffa deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente
ed entro un mese deve essere inviata ai Ministeri
dell'ambiente e dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze,
dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalità
e le procedure per la riscossione e per il riparto delle
risorse".
2. L'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e
successive modificazioni, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è adottato il modello che il soggetto gestore del ciclo
dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, ovvero i singoli comuni, compilano
ai fini della presentazione del piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
4. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero
i singoli comuni, che presentano il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, sono esonerati dalla presentazione, per il medesimo
anno di riferimento, del modello unico di dichiarazione
ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Art. 18.
(Incentivazione dell'uso
della fertilizzazione organica).
1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "con particolare riferimento"
sono inserite le seguenti: "all'utilizzo di compost da
rifiuti e".
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "materia
prima dai rifiuti" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di
compost da rifiuti".
3. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali" sono inserite le seguenti: "al fine di
promuovere l'utilizzo di compost da rifiuti come
fertilizzante e".
4. Al fine di promuovere l'adozione di pratiche di
gestione di impiego di materiali organici nell'attività
agricola per tutelare la qualità dei suoli e prevenire
l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o
desertificazione e di inquinamento ambientale, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate disposizioni per l'impiego
di ammendanti organici naturali nel settore agricolo.
5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, in
particolare:
a) la concessione in favore dei conduttori di
fondi agricoli di contributi economici, commisurati alle
unità di superficie soggette all'applicazione di ammendanti
organici e di entità crescente in relazione alla rilevanza
dei processi di desertificazione in atto nelle singole zone
climatiche e pedologiche;
b) la previsione di misure di sostegno alla
meccanizzazione agricola finalizzate all'acquisto di mezzi
idonei alla produzione, all'utilizzo e alla distribuzione
degli ammendanti organici.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5
è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, che affluiscono ad un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le
risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, come modificata dal comma 2 del
presente articolo, con proprie risorse, iscritte nei
rispettivi bilanci.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a
lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 19.
(Sanzioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo n.
22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "o
sotterranee" sono inserite le seguenti: "o nelle fognature"
e le parole: "da lire duecentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "da lire quattrocentomila";
b) al secondo periodo, le parole: "da lire
cinquantamila a lire trecentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "da lire duecentomila a lire seicentomila".
2. Al comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "48, comma 9," sono inserite le
seguenti: "del presente decreto, di cui all'articolo
9-quinquies, comma 6, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
stessa sanzione si applica ai Consorzi obbligatori di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del
presente decreto, o loro incaricati, che non adempiono
all'obbligo di raccolta ai sensi dell'articolo 10, comma
2-bis, del presente decreto".
3. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.
22 del 1997, le parole da: "Chiunque effettua" a: "del
medesimo Regolamento" sono sostituite dalle seguenti:
"Chiunque effettua spedizione di rifiuti che costituisce
traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, o
effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II
annesso al citato regolamento in violazione dell'articolo 1,
comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento
stesso,".
4. All'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-quater. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto, se le leggi vigenti alla
data di commissione dell'illecito amministrativo e le leggi
posteriori sono diverse, si applica la legge le cui
disposizioni sono più favorevoli al responsabile, salvo che la
relativa sanzione amministrativa sia stata pagata o sia stata
determinata in modo definitivo".
Art. 20.
(Ulteriori modifiche al
decreto legislativo n. 22 del 1997).
1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: ", i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi" sono soppresse.
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente:
"1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i rifiuti
di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508, e successive modificazioni sono esclusi dal
campo di applicazione del presente decreto e del regolamento
(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, recante
disposizioni sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n.
22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
nelle fognature".
4. Dopo la lettera p-bis) del comma 2 dell'articolo
18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la
seguente:
"p-ter) l'emanazione di norme tecniche e
regolamentari per disciplinare l'obbligo dell'utilizzo sui
mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi di strumenti per il
controllo telematico e satellitare della movimentazione dei
rifiuti stessi".
5. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Al personale dipendente delle province,
addetto alle attività di controllo, cui sono conferite le
funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la
qualifica ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Lo stesso personale può redigere i verbali di
contestazioni delle violazioni e degli illeciti amministrativi
anche al di fuori dell'orario di servizio".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni organizzano i servizi di raccolta
selettiva al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti e
facilitare le successive operazioni di smaltimento".
7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 21
del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la
seguente:
"c-bis) le modalità di organizzazione dei servizi
di raccolta selettiva".
8. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "rifiuti
primari di imballaggio" sono inserite le seguenti: ", anche
congiuntamente,".
9. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
22 del 1997, dopo le parole: "In ogni ambito territoriale
ottimale" sono inserite le seguenti: "o in ogni area
sovracomunale in cui è prevista dalla programmazione regionale
la gestione unitaria dei rifiuti urbani".
10. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.
22 del 1997, la parola: "anche" è soppressa.
11. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "L'approvazione
stessa costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora
l'opera sia dichiarata di pubblica utilità, l'approvazione
stessa costituisce".
12. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: ", ad
esclusione della sola riduzione volumetrica," sono
soppresse.
13. Il comma 10 dell'articolo 33 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, è abrogato.
14. All'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del
1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-quinquies. Per la distruzione e lo smaltimento
dei corpi di reato, l'autorità giudiziaria si avvale di idonea
struttura pubblica locale, ove esistente, o statale, ed
incarica la polizia del regolare svolgimento delle relative
operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto,
salvo il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di
smaltimento. La distruzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope sequestrate dall'autorità giudiziaria è
disciplinata dall'articolo 87 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309".
Art. 21.
(Norme finali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, si provvede alla ripubblicazione, in apposito
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dei
decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 95, e 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, coordinati con le
modificazioni apportate dalla presente legge.