XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 443




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 22 del 1997", è sostituita dalla seguente:

            "b) produttore: il produttore iniziale, ossia il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;".

        2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

            "f-bis) raccolta selettiva: la raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle frazioni stesse rispetto al rifiuto indifferenziato;".

        3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "il raggruppamento dei rifiuti effettuato" sono inserite le seguenti: "dal produttore iniziale".
        4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "rifiuti urbani" sono inserite le seguenti: "ed assimilati, ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata destinate al riciclaggio,".
        5. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

            "q-bis) materie prime secondarie: le sostanze e gli oggetti derivanti da cicli di produzione o da attività di recupero rispondenti a specifici standard merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali".


Art. 2.

(Interpretazione autentica della disposizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 22 del 1997).

        1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpreta nel senso che non ricorre l'atto del disfarsi quando una sostanza o un oggetto soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

            a) ha le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie rispondenti a specifici standard merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali;

            b) è destinato all'utilizzo senza operazioni intermedie di recupero, in modo effettivo ed oggettivo, in un ciclo produttivo o di consumo, nell'ambito di una o più fasi e non comporta pericoli per la salute o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle attività produttive;

            c) l'eventuale trattamento è analogo al trattamento industriale delle materie prime o delle materie prime secondarie rispondenti a specifici standard merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali.

        2. Le sostanze o gli oggetti di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e, per le materie agricole, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, tenendo conto degli standard merceologici e delle norme tecniche di settore applicabili alle materie prime o alle materie prime secondarie.

Art. 3.

(Semplificazioni amministrative).

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

            "2-bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), i consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, sono obbligati a ritirare e raccogliere, direttamente o tramite i propri incaricati, i rifiuti oggetto della propria attività presso il produttore iniziale che inoltra formale richiesta di effettuare il relativo conferimento".

        2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

            "b-bis) in caso di conferimento dei rifiuti ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, limitatamente ai rifiuti conferiti che formano oggetto dell'attività dei consorzi medesimi".

        3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di completare il quadro conoscitivo con le quantità e con le tipologie di rifiuti prodotti sul territorio nazionale e di elaborare appositi coefficienti di produzione dei rifiuti delle diverse attività economiche, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio e in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, con le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettua annualmente appositi studi di settore".
        4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici".
        5. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

            "3. Le imprese che raccolgono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti, gli intermediari ed i commercianti di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività".

        6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d)", e le parole: "da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto" sono soppresse.
        7. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dai seguenti:

        "4. I produttori iniziali possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), anche tramite le organizzazioni nazionali di categoria interessate o le società di servizi delle organizzazioni medesime che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, salvo l'obbligo del produttore di mantenere presso la sede dell'impianto copia dei dati trasmessi.
            4-bis. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 1:

            a) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, a condizione che la produzione annua complessiva di tali rifiuti non sia superiore a 50 chilogrammi;

            b) chiunque produca o detenga oli usati in quantitativi non superiori a 300 chilogrammi in un anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

            c) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), a condizione che la produzione annua di tali rifiuti non sia superiore complessivamente a 600 chilogrammi.

            4-ter. I consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto, adempiono, per le parti di rispettiva competenza, all'obbligo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, registrando e rendendo disponibile su supporto informatico il consuntivo mensile del quantitativo dei rifiuti raccolti, riciclati, recuperati e smaltiti oggetto della loro attività. A tale fine:

            a) i soggetti che effettuano operazioni di gestione dei rifiuti oggetto dell'attività dei consorzi sono tenuti a comunicare ai consorzi medesimi i relativi dati con cadenza mensile;

            b) i consorzi devono garantire, su richiesta, la trasmissione per via informatica all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, alle ARPA e alle altre autorità di controllo competenti, dei dati aggregati su base trimestrale".

        8. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa e procedurale relativa agli adempimenti per le imprese e gli enti locali previsti dal presente articolo, nonché dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 145, e 1^ aprile 1998, n. 148, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in materia di gestione dei rifiuti. Il regolamento di cui al presente comma è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
        9. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi possono riguardare gli articoli 6, comma 1, lettere i), l) e m), 11, 12, 15 e 30".


Art. 4.

(Sistemi informativi).

        
1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad organizzare ed attuare, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, un sistema informatico di interconnessione delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché delle predette sezioni con il Comitato nazionale dell'Albo di cui al medesimo articolo 30 e con la sede nazionale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al fine di consentire l'elaborazione dei dati disponibili e l'effettuazione dei necessari controlli. Le relative spese sono coperte pro quota, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le entrate relative ai diritti di iscrizione ed ai diritti di segreteria, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Disposizioni relative a particolari
categorie di operatori).

        1. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381".
        2. Al comma 7-quater dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione, a condizione che tali attività siano svolte direttamente da soggetto abilitato e siano effettuate esclusivamente nell'ambito del territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione".


Art. 6.

(Albo nazionale).

        1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

            "d-bis) da un esperto designato dal Comitato nazionale dell'Albo su proposta delle associazioni nazionali delle categorie economiche interessate".

        2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, il seguente:

            "3-bis. In caso di grave inadempimento dell'obbligo di conclusione dell'istruttoriadelle domande di iscrizione nei termini stabiliti, il Ministro dell'ambiente, su segnalazione del Comitato nazionale dell'Albo, dichiara, con proprio decreto, la decadenza dei componenti della Sezione regionale e provvede alla nomina di uno o più commissari straordinari".
        3. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4, i Consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto.
            4-ter. L'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nonché l'iscrizione dei soggetti che intendono effettuare attività di intermediazione e di commercio di rifiuti senza detenzione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato tenendo conto anche della tipologia, della natura, della pericolosità e della quantità dei rifiuti gestiti.
        4-quater. Per l'esercizio delle attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti con detenzione, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, la garanzia finanziaria di cui al comma 4-ter deve essere prestata a favore della regione territorialmente competente, nei termini, con le modalità e per gli importi stabiliti dalla regione stessa, sulla base di criteri fissati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche della tipologia, della natura, della pericolosità e della quantità dei rifiuti gestiti, secondo i seguenti princìpi:

            a) per le attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto la garanzia finanziaria deve essere prestata con riferimento ad ogni singolo intervento di bonifica e all'entità degli interventi di bonifica svolti;

            b) per le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti con detenzione deve essere prestata garanzia finanziaria per ogni singolo impianto utilizzato dall'impresa per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto della predetta attività;

            c) in caso di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi la garanzia finanziaria deve essere prestata per ogni singolo impianto gestito;

            d) in caso di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero la garanzia finanziaria deve essere prestata per ogni singola campagna di attività.

        4-quinquies. La garanzia finanziaria di cui al comma 4-ter non è dovuta nei casi in cui per l'impianto o gli impianti utilizzati dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione per le medesime tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività di commercio ed intermediazione.
            4-sexies. Per i siti e le attività registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, ovvero del regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, l'importo della garanzia finanziaria che deve essere prestata è ridotto del 40 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare la medesima garanzia finanziaria in caso di sospensione definitiva della predetta registrazione".

        4. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" sono inserite le seguenti: "che devono essere prestate a favore dello Stato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procedimento di iscrizione deve essere concluso con provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda completa di tutta la documentazione richiesta".
        5. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" sono soppresse.
        6. Il comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è sostituito dai seguenti:

        "10. Le aziende speciali, le società e i consorzi di cui agli articoli 31 e 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono iscritte all'Albo per le attività svolte nell'interesse del comune o del consorzio di comuni sulla base di comunicazione di inizio attività alla Sezione regionale territorialmente competente dell'Albo con la quale il comune o il consorzio di comuni assume la garanzia per l'attività e dichiara che le predette aziende, società, consorzi e cooperative possiedono i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività svolta nel loro territorio. Tale iscrizione non è sottoposta alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 6 ed è efficace solo per le attività svolte nel territorio del comune o del consorzio di comuni che ha effettuato la comunicazione.
            10-bis. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale".

        7. Al comma 12 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "dell'Albo è destinato" sono sostituite dalle seguenti: "del Comitato nazionale dell'Albo può essere destinato anche".
        8. Al comma 16 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione con detenzione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
        9. Dopo il comma 17 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto il seguente:

        "17-bis. I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di cui all'articolo 46, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, sono registrati in un apposito elenco tenuto presso le Sezioni regionali territorialmente competenti e trasmesso al Comitato nazionale dell'Albo con i relativi aggiornamenti; la registrazione è effettuata dalla Sezione regionale a seguito e sulla base di apposita comunicazione dell'interessato alla quale deve essere allegata copia autentica dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e alla gestione dell'impianto ed ha efficacia per un periodo corrispondente all'efficacia del provvedimento di autorizzazione. Le imprese registrate sono tenute esclusivamente al versamento dei diritti annuali di registrazione e dei diritti di segreteria".


Art. 7.

(Osservatorio nazionale, osservatori
provinciali e borse telematiche dei rifiuti).

        
1. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotare di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo l'Osservatorio stesso, le province istituiscono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti.
        2. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici, nonché da società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente da amministrazioni o enti in base alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle disposizioni vigenti in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.
        3. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rendono disponibili con apposito collegamento telematico all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'espletamento delle funzioni allo stesso Osservatorio attribuite ai sensi del citato articolo 26, i dati e le informazioni in loro possesso in materia di rifiuti e di materiali recuperati dai rifiuti nonché delle relative tecnologie impiegate.


Art. 8.

(Gestione degli imballaggi).

        1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

            "f-bis) raccolta differenziata di imballaggi: la raccolta idonea a raggruppare le frazioni omogenee costituite da rifiuti di imballaggi conferiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 37;".
        2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dai seguenti:

        "2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

                a) i produttori di imballaggi, gli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni e vuoti comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici i dati relativi alla quantità di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale; per i produttori, gli importatori e gli esportatori che partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 la comunicazione è effettuata dal Consorzio medesimo;

                b) il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, i Consorzi di cui all'articolo 40 e i produttori di cui all'articolo 38, comma 5, comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per le parti di rispettiva competenza, i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggi riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale nonché i soggetti che hanno provveduto al riciclaggio. Tale comunicazione è effettuata per i produttori e gli utilizzatori che partecipano ai consorzi medesimi.

            2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998".

        3. La comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, relativa agli imballaggi prodotti, importati, esportati, riciclati, recuperati e riutilizzati nell'anno 1998, è effettuata insieme alla comunicazione dei dati relativi all'anno 1999.
        4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque" e l'ultimo periodo sono soppressi.
        5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. E' fatta salva la facoltà dei produttori di cambiare, in ogni momento, la forma organizzativa adottata, ricorrendo ad una delle altre forme previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3, che restano comunque sempre alternative tra loro.

            3-ter. Resta comunque salva la facoltà dei soggetti che hanno aderito a uno dei Consorzi di cui all'articolo 40 di ricorrere ad una delle altre forme previste dalle lettere a) e c) del comma 3".

        6. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato" sono soppresse.
        7. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "deve organizzare" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 21, comma 2,".
        8. Al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "primari sulle superfici pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "conferiti al servizio pubblico".
        9. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "secondari e terziari" sono soppresse.
        10. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "dalle Pubbliche Amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal soggetto che gestisce il servizio pubblico".
        11. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "primari, o comunque" sono soppresse.
        12. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "h-bis) effettua studi a carattere prevalentemente tecnico-economico per individuare e monitorare al livello internazionale la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con particolare riferimento ai costi per il loro riutilizzo, riciclo e recupero negli altri Paesi dell'Unione europea. I dati degli studi, accompagnati da specifiche relazioni, sono trasmessi, con cadenza almeno annuale, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici".

        13. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

        "2-ter. Le somme di cui al comma 2, lettera h), sono riscosse dal CONAI in nome e per conto dei soggetti che provvedono al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico, dedotta la quota necessaria per il funzionamento del Consorzio medesimo in proporzione alla percentuale di rifiuti di imballaggi riciclati e nel rispetto dei princìpi di economicità e di trasparenza gestionale".

        14. Al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "può stipulare" sono sostituite dalla seguente: "stipula".
        15. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "1^ gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2000" e dopo la parola: "secondari" sono inserite le seguenti: "e terziari".


Art. 9.

(Beni durevoli).

        1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25" sono soppresse.
        2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono sostituiti dai seguenti:

        "2. Al fine di garantire il ritiro, la raccolta, il recupero e lo smaltimento, in conformità ai princìpi stabiliti dal presente decreto, dei beni durevoli di cui al comma 1, è istituito il Consorzio obbligatorio per la gestione dei beni durevoli a fine durata operativa.
            3. Il Consorzio di cui al comma 2 ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le quote di partecipazione al Consorzio sono suddivise nei modi seguenti:

                a) il 70 per cento ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 4-bis;

                b) il 10 per cento a ciascuna delle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4-bis.

            4. Il Consorzio di cui al comma 2:

                a) assicura il ritiro, a titolo gratuito, dei beni durevoli a fine durata operativa;

                b) promuove l'informazione degli utenti allo scopo di incentivare forme corrette di restituzione e di conferimento dei beni durevoli a fine durata operativa;

                c) assicura la corretta gestione dei beni durevoli in sede di smontaggio e provvede al recupero e al riciclo degli stessi;

                d) provvede al corretto smaltimento delle parti e dei materiali non recuperabili;

                e) promuove studi e ricerche per la prevenzione della produzione dei rifiuti da parte dei produttori obbligati a partecipare al Consorzio, con particolare riferimento alla messa a punto di prodotti che soddisfano tale finalità.
            4-bis. Al Consorzio di cui al comma 2 partecipano:

                a) i produttori e gli importatori dei beni durevoli di cui al comma 1;

                b) i rivenditori e i distributori dei beni durevoli;

                c) le imprese che provvedono al ritiro, alla raccolta e al trasporto dei beni durevoli a fine durata operativa;

                d) le imprese che recuperano e riciclano beni durevoli a fine durata operativa.

        4-ter. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio di cui al comma 2 sono costituiti:

                a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

                b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile".


Art. 10.

(Disposizioni relative ai rifiuti domestici).

        1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

        "Art. 44-bis. (Disposizioni relative ai rifiuti domestici). - 1. I costi della gestione dei rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, sono a carico dei produttori dei beni di consumo che al termine del loro ciclo di utilità danno origine a tali rifiuti.
            2. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, i produttori di cui al comma 1 stipulano appositi accordi di programma con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con i quali, per ciascuna categoria di rifiuti, sono definiti, in particolare:

                a) le modalità di conferimento separato da parte del consumatore finale;
                b) le modalità ed i costi della raccolta separata delle frazioni di cui alla lettera a) a carico dei produttori;

                c) le modalità di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti raccolti separatamente dal gestore del servizio pubblico.

            3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i produttori di cui al comma 1 stipulano un apposito accordo di programma per la raccolta separata dei rifiuti di imballaggi che contengono o sono contaminati da sostanze o preparati pericolosi. Le ulteriori frazioni di rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, dei quali deve essere garantita una raccolta separata ed i termini entro i quali devono essere stipulati i relativi accordi di programma con l'ANCI, sono individuati e stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            4. In caso di mancata stipula degli accordi di programma entro i termini stabiliti ai sensi del comma 3, ai beni dai quali originano i rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, si applica una cauzione non inferiore al 10 per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto che origina il rifiuto".


Art. 11.

(Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti).

        1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportare le seguenti modificazioni:

                a) nella rubrica, dopo la parola: "Consorzio" è inserita la seguente: "obbligatorio";

                b) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: "producono," è inserita la seguente: "raccolgono,";
                c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

        "c) le imprese che producono, importano e forniscono oli e grassi vegetali e animali alimentari da cui residuano oli e grassi vegetali e animali esausti";

                d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui al comma 5 le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto fra l'attività svolta da ciascun consorziato nell'anno precedente e quella complessivamente addebitabile alla categoria di appartenenza nella proporzione stabilita dallo statuto del Consorzio. Alla determinazione ed all'assegnazione delle quote provvede annualmente il consiglio di amministrazione del Consorzio secondo quanto stabilito dallo statuto";

                e) i commi 6 e 7 sono abrogati;

                f) la lettera d) del comma 9 è sostituita dalle seguenti:

            "d) da contributi annui a carico di tutti i consorziati da applicare secondo le modalità stabilite dallo statuto del Consorzio;

                d-bis) da contributi di riciclaggio da applicare sugli oli e grassi vegetali e animali alimentari prodotti e importati, forniti per impieghi da cui residuano oli e grassi vegetali e animali esausti il cui quantitativo è stimato e determinato entro il 30 settembre di ciascun anno dalla stazione sperimentale oli e grassi secondo importi proposti annualmente dal consiglio di amministrazione del Consorzio e determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

                g) al comma 11, dopo le parole: "di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "il Consorzio deve costituirsi e adottare il proprio statuto e".

Art. 12.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di
beni in polietilene).

        1. Il comma 9 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

        "9. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio ovvero a consegnarli a soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente per il successivo conferimento al Consorzio. Il predetto obbligo non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o al recupero nel suddetto Stato membro".

        2. Ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applica anche al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo, n. 22 del 1987, ed al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.


Art. 13.

(Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi).

        1. Al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o autorizzati ai sensi della normativa vigente per il conferimento al consorzio. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro dell'Unione europea previa comunicazione al consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o al recupero nel suddetto Stato membro".
        2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Qualora le batterie al piombo esauste o i rifiuti piombosi non siano conferiti al consorzio o a soggetto incaricato dal consorzio medesimo, il detentore, entro una settimana dal conferimento o dalla presa in carico dei rifiuti, deve comunicare al consorzio le seguenti informazioni:

                a) il quantitativo di batterie al piombo esauste o di rifiuti piombosi conferiti o presi in carico;

                b) il quantitativo di acido contenuto nelle batterie al piombo esauste conferite o prese in carico.

        6-ter. Chiunque non effettui la comunicazione di cui al comma 6-bis ovvero effettui la comunicazione in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni".


Art. 14.

(Partecipazione a consorzi obbligatori).

        1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. 1. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1^ gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza indicata al primo periodo.
        6-bis. 2. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 5, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 mila a lire 12 mila per ogni tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno".


Art. 15.

(Oli usati).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera a), dopo le parole: "Olio usato:" sono inserite le seguenti: "rifiuto pericoloso costituito da";

                b) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

            "f) Raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione di tali rifiuti.

                f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C annessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

                f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da PCB: oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele".
        2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

        "3. Per quanto non disposto dal presente decreto agli oli usati si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale".

        3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è soppresso.
        4. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera a) del comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

                b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: "tramite combustione" sono inserite le seguenti: "autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e";

                c) alla lettera c) del comma 3, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

                d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'eliminazione dell'olio usato contenente o contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209".

        5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "per la raccolta" sono sostituite dalle seguenti: "per lo stoccaggio".
        6. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

                b) al comma 2, le parole: "policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele" sono sostituite dalla seguente: "PCB" e le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209";

                c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

        7. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituita dalla seguente:

            "b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengano o siano contaminati da PCB fino a 25 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione;".

        8. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è abrogato.
        9. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è abrogato;

                b) al comma 3, le parole: "e PCT" ed il secondo periodo sono soppressi.

        10. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "policlorodifenili o policlorotrifenili" sono sostituite dalla seguente: "PCB".
        11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di iscrizione o di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 17 del presente articolo. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni devono pronunciarsi sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi tre mesi. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di tre mesi possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 17 del presente articolo, salva la responsabilità dell'autorità competente.
        12. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.
        13. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è abrogato.
        14. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinati dal presente decreto restano applicabili le disposizioni penali stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di abbandono, deposito incontrollato e scarico di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di violazione dell'obbligo di bonifica dei siti inquinati, di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nonché di traffico illecito";

                b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

                c) al comma 6, le parole: "commi 3, 4 e" sono sostituite dalla seguente: "comma".

        15. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di inventario di cui all'articolo 3 per gli oli usati che contengono PCB in misura eccedente le 50 parti per milione".
        16. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.
        17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dal presente articolo, all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.


Art. 16.

(Combustibile da rifiuto).

        1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "l-bis) il combustibile derivato da rifiuti".

        2. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

        "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati".
        3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è abrogato.


Art. 17.

(Tariffa per la gestione
dei rifiuti solidi urbani).

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la tariffa di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai seguenti termini:

                a) dal 1^ gennaio 2002, per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

                b) dal 1^ gennaio 2004, per tutti gli altri comuni";

                b) al comma 3, le parole: ", o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti," sono sostituite dalle seguenti: "o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni,";

                c) al comma 9, dopo le parole: "La tariffa è applicata" sono inserite le seguenti: "dai comuni o";

                d) al comma 10, dopo le parole: "degli utilizzatori" sono inserite le seguenti: "nei limiti dell'accordo di cui all'articolo 41, comma 3";

                e) al comma 13, dopo le parole: "è riscossa" sono inserite le seguenti: "dal comune o, sulla base della convenzione e del relativo disciplinare,";

                f) il comma 17 è sostituito dai seguenti:

        "17. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di incentivazione e compensazione per il passaggio dalla tassa alla tariffa per i servizi di igiene urbana. Per i comuni che passano dalla tassa alla tariffa decade l'addizionale comunale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, ed alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e successive modificazioni, ed è soppresso il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il predetto fondo è alimentato dalle seguenti maggiorazioni dell'imposta in discarica: di lire 8 per chilogrammo di rifiuti urbani ed assimilati; di lire 7 per chilogrammo di rifiuti speciali conferiti e di lire 1 per chilogrammo di rifiuti conferiti dai settori minerari, estrattivi, edilizio, lapideo e metallurgico. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 tali maggiorazioni potranno essere aumentate annualmente, fino all'anno 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alla quantità dei comuni e dei relativi rifiuti urbani ed assimilati, speciali e conferiti dai settori minerari, estrattivi, edilizio, lapideo e metallurgico, che annualmente passeranno dalla tassa alla tariffa, entro un tetto massimo finale di lire 40 per chilogrammo di rifiuti urbani ed assimilati, di lire 35 per chilogrammo di rifiuti speciali, e di lire 5 per chilogrammo di rifiuti inerti da costruzioni e demolizione. Ai fini di cui al presente comma, si applica il criterio della compensazione per i comuni e le province delle riduzioni di gettito conseguenti alla perdita dell'addizionale comunale, di cui al citato regio decreto-legge n. 2145 del 1937, convertito dalla legge n. 614 del 1938, ed alla citata legge n. 1346 del 1961, e successive modificazioni, e alla soppressione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di incentivazione del passaggio dalla tassa alla tariffa.
            17-bis. Il fondo di cui al comma 17 è assegnato per un quarto alle province e per tre quarti ai comuni. La ripartizione avviene, nei limiti delle quote di pertinenza del fondo, in relazione al numero degli abitanti residenti nelle province e nei comuni medesimi al 31 dicembre 2000, per l'anno 2001, e al 31 dicembre per gli anni antecedenti al passaggio dalla tassa alla tariffa. Per le province, per abitanti si intendono quelli residenti nei comuni della provincia che passano dalla tassa alla tariffa. A tale fine i comuni che hanno già adottato e quelli che intendono adottare la tariffa per l'anno successivo, devono comunicarlo contestualmente all'invio del piano finanziario ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 la delibera di adozione della tariffa deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro un mese deve essere inviata ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la riscossione e per il riparto delle risorse".

        2. L'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, è abrogato.
        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il modello che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero i singoli comuni, compilano ai fini della presentazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
        4. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero i singoli comuni, che presentano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono esonerati dalla presentazione, per il medesimo anno di riferimento, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.


Art. 18.

(Incentivazione dell'uso
della fertilizzazione organica).

        1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le seguenti: "all'utilizzo di compost da rifiuti e".
        2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "materia prima dai rifiuti" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di compost da rifiuti".
        3. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono inserite le seguenti: "al fine di promuovere l'utilizzo di compost da rifiuti come fertilizzante e".
        4. Al fine di promuovere l'adozione di pratiche di gestione di impiego di materiali organici nell'attività agricola per tutelare la qualità dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per l'impiego di ammendanti organici naturali nel settore agricolo.
        5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, in particolare:

                a) la concessione in favore dei conduttori di fondi agricoli di contributi economici, commisurati alle unità di superficie soggette all'applicazione di ammendanti organici e di entità crescente in relazione alla rilevanza dei processi di desertificazione in atto nelle singole zone climatiche e pedologiche;

                b) la previsione di misure di sostegno alla meccanizzazione agricola finalizzate all'acquisto di mezzi idonei alla produzione, all'utilizzo e alla distribuzione degli ammendanti organici.

        6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, che affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificata dal comma 2 del presente articolo, con proprie risorse, iscritte nei rispettivi bilanci.
        7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 19.

(Sanzioni).

        1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, dopo le parole: "o sotterranee" sono inserite le seguenti: "o nelle fognature" e le parole: "da lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattrocentomila";

                b) al secondo periodo, le parole: "da lire cinquantamila a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire duecentomila a lire seicentomila".

        2. Al comma 6-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "48, comma 9," sono inserite le seguenti: "del presente decreto, di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica ai Consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, o loro incaricati, che non adempiono all'obbligo di raccolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del presente decreto".

        3. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole da: "Chiunque effettua" a: "del medesimo Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque effettua spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II annesso al citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso,".
        4. All'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, se le leggi vigenti alla data di commissione dell'illecito amministrativo e le leggi posteriori sono diverse, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al responsabile, salvo che la relativa sanzione amministrativa sia stata pagata o sia stata determinata in modo definitivo".


Art. 20.

(Ulteriori modifiche al
decreto legislativo n. 22 del 1997).

        1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: ", i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi" sono soppresse.
        2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, recante disposizioni sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti".

        3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle fognature".
        4. Dopo la lettera p-bis) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

            "p-ter) l'emanazione di norme tecniche e regolamentari per disciplinare l'obbligo dell'utilizzo sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi di strumenti per il controllo telematico e satellitare della movimentazione dei rifiuti stessi".

        5. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Al personale dipendente delle province, addetto alle attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Lo stesso personale può redigere i verbali di contestazioni delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche al di fuori dell'orario di servizio".

        6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

        "1-bis. I comuni organizzano i servizi di raccolta selettiva al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti e facilitare le successive operazioni di smaltimento".

        7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

            "c-bis) le modalità di organizzazione dei servizi di raccolta selettiva".

        8. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "rifiuti primari di imballaggio" sono inserite le seguenti: ", anche congiuntamente,".
        9. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: "In ogni ambito territoriale ottimale" sono inserite le seguenti: "o in ogni area sovracomunale in cui è prevista dalla programmazione regionale la gestione unitaria dei rifiuti urbani".
        10. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la parola: "anche" è soppressa.
        11. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: "L'approvazione stessa costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'opera sia dichiarata di pubblica utilità, l'approvazione stessa costituisce".
        12. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: ", ad esclusione della sola riduzione volumetrica," sono soppresse.
        13. Il comma 10 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è abrogato.
        14. All'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-quinquies. Per la distruzione e lo smaltimento dei corpi di reato, l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale, ed incarica la polizia del regolare svolgimento delle relative operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto, salvo il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di smaltimento. La distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate dall'autorità giudiziaria è disciplinata dall'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".


Art. 21.

(Norme finali).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, si provvede alla ripubblicazione, in apposito supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 95, e 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, coordinati con le modificazioni apportate dalla presente legge.



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