XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 440
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende proseguire il cammino, già avviato da questo
Parlamento, in materia di fiscalità ecologica. Gli impegni
assunti dal nostro Paese nel novembre 1997 con la firma del
Protocollo di Kyoto ai fini di una riduzione delle emissioni
di gas serra nell'atmosfera, il patto per l'energia e
l'ambiente, le misure di fiscalità ecologica previste dalla
legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n.
448), con l'introduzione della carbon tax e quelle
previste dalla legge sulla razionalizzazione del sistema
fiscale del 1999 (legge 18 febbraio 1999, n. 28), con
l'introduzione di interventi con finalità ecologiche, sono
tutti atti diretti a tutelare l'ambiente nell'ambito di una
riconversione ecologica dell'economia, utilizzando strumenti
capaci di orientare le dinamiche di mercato.
La sostenibilità ambientale dello sviluppo deve essere
sempre più un criterio regolatore della politica economica del
nostro Paese.
E' necessario quindi continuare ad orientare azioni e
risorse pubbliche e private per la realizzazione di tali
indirizzi. A tal fine lo strumento finanziario può essere
considerato utile nel convogliare nel settore ambientale
risorse raccolte sul mercato finanziario mediante apposite
emissioni obbligazionarie così come previsto dall'articolo 1
della proposta di legge. L'agevolazione corrisposta a chi
sceglie di comprare i titoli considerati, rispetto a titoli
similari, consiste nell'esonerarli dall'applicazione di
qualsiasi imposta. Va peraltro tenuto presente che questo
strumento finanziario ha già ottenuto positivi risultati in
Olanda, dove gli istituti di credito hanno avuto un ruolo
determinante nel sostegno di progetti in campo ambientale.
L'articolo 2 dispone che le modalità quantitative di
emissioni dei titoli in questione non possono essere inferiori
a 1.000 euro. Inoltre, si stabilisce in tre anni il periodo di
tempo in cui un titolo può rimanere sul mercato finanziario ed
in diciotto mesi quello previsto per i certificati di
deposito.
L'articolo 3 dispone che la valutazione dei progetti in
campo ambientale così finanziati sia di competenza delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ovvero in
via sostitutiva delle regioni, rinviando ad un successivo
regolamento i criteri e le modalità di valutazione dei
progetti stessi.
Infine, con gli articoli 4 e 5 si provvede alla copertura
finanziaria, utilizzando risorse relative alla carbon
tax, prevista dalla legge finanziaria per il 1999.