XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 440




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende proseguire il cammino, già avviato da questo Parlamento, in materia di fiscalità ecologica. Gli impegni assunti dal nostro Paese nel novembre 1997 con la firma del Protocollo di Kyoto ai fini di una riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, il patto per l'energia e l'ambiente, le misure di fiscalità ecologica previste dalla legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), con l'introduzione della carbon tax e quelle previste dalla legge sulla razionalizzazione del sistema fiscale del 1999 (legge 18 febbraio 1999, n. 28), con l'introduzione di interventi con finalità ecologiche, sono tutti atti diretti a tutelare l'ambiente nell'ambito di una riconversione ecologica dell'economia, utilizzando strumenti capaci di orientare le dinamiche di mercato.
        La sostenibilità ambientale dello sviluppo deve essere sempre più un criterio regolatore della politica economica del nostro Paese.
        E' necessario quindi continuare ad orientare azioni e risorse pubbliche e private per la realizzazione di tali indirizzi. A tal fine lo strumento finanziario può essere considerato utile nel convogliare nel settore ambientale risorse raccolte sul mercato finanziario mediante apposite emissioni obbligazionarie così come previsto dall'articolo 1 della proposta di legge. L'agevolazione corrisposta a chi sceglie di comprare i titoli considerati, rispetto a titoli similari, consiste nell'esonerarli dall'applicazione di qualsiasi imposta. Va peraltro tenuto presente che questo strumento finanziario ha già ottenuto positivi risultati in Olanda, dove gli istituti di credito hanno avuto un ruolo determinante nel sostegno di progetti in campo ambientale.
        L'articolo 2 dispone che le modalità quantitative di emissioni dei titoli in questione non possono essere inferiori a 1.000 euro. Inoltre, si stabilisce in tre anni il periodo di tempo in cui un titolo può rimanere sul mercato finanziario ed in diciotto mesi quello previsto per i certificati di deposito.
        L'articolo 3 dispone che la valutazione dei progetti in campo ambientale così finanziati sia di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ovvero in via sostitutiva delle regioni, rinviando ad un successivo regolamento i criteri e le modalità di valutazione dei progetti stessi.
        Infine, con gli articoli 4 e 5 si provvede alla copertura finanziaria, utilizzando risorse relative alla carbon tax, prevista dalla legge finanziaria per il 1999.




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