XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 440




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con l'esclusiva finalità di costituire fondi destinati al finanziamento di interventi per la salvaguardia, la tutela ed il recupero dell'ambiente, nonché per interventi eco-compatibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, e della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai fondi di solidarietà in materia ambientale emessi ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
        3. Gli istituti di credito provvedono alla raccolta dei fondi di cui al comma 1 e forniscono la documentazione relativa ai progetti, ai fini della loro valutazione.
        4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede annualmente a fornire un rendiconto relativo alla gestione dei fondi di cui al comma 1 da parte dei singoli istituti di credito.
        5. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a gestione separata.


Art. 2.

(Emissione dei titoli e delle obbligazioni).

        1. Il lotto minimo di emissione di obbligazioni e di titoli di cui all'articolo 1 è stabilito in 1000 euro.
        2. Le obbligazioni e i titoli di cui all'articolo 1 possono essere emessi per un periodo non superiore a tre anni, e non sono convertibili in azioni. Possono, altresì, essere emessi certificati di deposito, per un periodo non inferiore a diciotto mesi.


Art. 3.

(Progetti).

        1. Sono finanziati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi diretti alla realizzazione di progetti valutati positivamente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ovvero, in via sostitutiva, dalle regioni competenti.
        2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni nell'atmosfera di gas serra.
        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 1.


Art. 4.

(Modifica all'articolo 8
della legge n. 448 del 1998).

        1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        "f-bis) a compensare il minore gettito erariale derivante dall'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e dalla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai titoli ed alle obbligazioni emessi per finanziare interventi di carattere ambientale".


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.



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