XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 440
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni
e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, emessi con l'esclusiva finalità di costituire
fondi destinati al finanziamento di interventi per la
salvaguardia, la tutela ed il recupero dell'ambiente, nonché
per interventi eco-compatibili, sono esenti dall'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive
modificazioni, e della ritenuta alla fonte di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo
si applicano anche ai fondi di solidarietà in materia
ambientale emessi ai sensi del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
3. Gli istituti di credito provvedono alla raccolta dei
fondi di cui al comma 1 e forniscono la documentazione
relativa ai progetti, ai fini della loro valutazione.
4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
provvede annualmente a fornire un rendiconto relativo alla
gestione dei fondi di cui al comma 1 da parte dei singoli
istituti di credito.
5. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a gestione
separata.
Art. 2.
(Emissione dei titoli e delle obbligazioni).
1. Il lotto minimo di emissione di obbligazioni e di
titoli di cui all'articolo 1 è stabilito in 1000 euro.
2. Le obbligazioni e i titoli di cui all'articolo 1
possono essere emessi per un periodo non superiore a tre anni,
e non sono convertibili in azioni. Possono, altresì, essere
emessi certificati di deposito, per un periodo non inferiore a
diciotto mesi.
Art. 3.
(Progetti).
1. Sono finanziati, ai sensi dell'articolo 1, gli
interventi diretti alla realizzazione di progetti valutati
positivamente dalle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, ovvero, in via sostitutiva, dalle regioni
competenti.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare
interventi relativi alla conservazione della natura, alla
tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare
riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e
alla riduzione delle emissioni nell'atmosfera di gas serra.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di
valutazione dei progetti di cui al comma 1.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 8
della legge n. 448 del 1998).
1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) a compensare il minore gettito erariale
derivante dall'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239,
e dalla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relative ai titoli ed alle
obbligazioni emessi per finanziare interventi di carattere
ambientale".
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.