XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 431
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di ripensare
l'istituto del diritto d'autore, alla luce delle innovazioni
provenienti dalle nuove tecniche di riproduzione e diffusione,
impone la necessità di una norma di indirizzo volta a
riformulare ed aggiornare la vigente disciplina in vigore
dettata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
E' oggi particolarmente sentita, infatti, l'esigenza di
contemperare tale istituto, materia prima in ogni attività
culturale ed elemento strategico nella società
dell'informazione, con esigenze fondamentali della
collettività quali il diritto di accesso alla cultura e la
possibilità di un più agevole accesso alle opere per coloro i
quali adoperino i materiali protetti come materia-base su cui
lavorare per dare vita a nuove opere.
La presente proposta di legge si pone, in particolare,
l'obiettivo di evidenziare la funzione pubblica del diritto
d'autore, mettendo in rilievo, secondo i princìpi di cui
all'articolo 9 della Costituzione, il ruolo della Repubblica
circa la tutela, lo sviluppo e la diffusione delle creazioni
artistiche e culturali. In particolare, la tutela del diritto
d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali
dell'utilizzazione dell'opera dell'ingegno, costituisce una
delle finalità dello Stato, rientrando nelle forme e negli
strumenti funzionali al perseguimento dello sviluppo e della
diffusione della cultura e ciò sia nell'interesse dei titolari
del diritto che nell'interesse generale dei fruitori delle
opere.
Per questi scopi, la presente proposta di legge prevede
una nuova organizzazione della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), funzionale al perseguimento degli interessi
di tutte le categorie dei rappresentati e delle finalità
precedentemente esposte, definendo:
a) la natura associativa di rilevanza
pubblicistica dell'ente la cui attuale configurazione
giuridica è mantenuta, ribadendo il diritto degli autori e
degli editori alla protezione e all'esercizio diretto dei
propri diritti;
b) le modalità di esercizio delle funzioni
istituzionali, improntate alla universalità e alla identità di
trattamento dei destinatari dell'attività, nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di
antitrust, escludendo tutte quelle circostanze che
potrebbero dare vita a comportamenti dell'ente che,
avvalendosi della condizione di posizione dominante, possano
sfociare in pratiche di abuso;
c) l'articolazione interna delle strutture
dell'ente;
d) l'abolizione della differenziazione tra gli
iscritti ed i soci;
e) l'eliminazione di ogni forma, anche potenziale,
di conflitto di interessi;
f) le forme di rappresentanza delle diverse
soggettività presenti nel mondo della creatività artistica e
culturale;
g) le dinamiche decisionali dell'ente, attraverso
la definizione di un modello organizzativo che garantisca la
distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da
quelle esecutive e gestionali e assicuri la terzietà della
struttura amministrativa;
h) le forme di controllo della gestione
finanziaria, affidate alla Corte dei conti;
i) la separazione contabile dei proventi
riconducibili ai servizi gestiti in forza di obblighi di legge
da quelli attivati autonomamente;
l) l'attivazione di nuove funzioni e la
predisposizione di servizi innovativi legati all'evoluzione
tecnologica;
m) la valorizzazione e la riqualificazione del
personale dipendente;
n) l'obbligo di destinare una quota degli introiti
per diritti d'autore alla promozione del repertorio nazionale,
anche per assicurare nuovi spazi agli autori del futuro.
Dato che la funzione pubblica della tutela del diritto
d'autore esiste qualunque sia l'intermediario, l'intervento
legislativo non può limitarsi a definire le norme per la
riorganizzazione della SIAE: di qui la necessità di
regolamentare compiutamente l'attività dei nuovi organismi di
intermediazione che dovessero costituirsi in coerenza con il
processo di liberalizzazione del mercato in cui attualmente la
SIAE opera in regime di monopolio.
La presente proposta di legge delega il Governo ad emanare
un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e
la strutturazione delle nuove forme organizzative di
rappresentanza del diritto d'autore per le quali è esclusa la
finalità di lucro, secondo i princìpi della trasparenza
gestionale, della democraticità organizzativa e decisionale,
dell'universalità e dell'identità di trattamento dei
destinatari dell'attività, della riserva di una quota degli
introiti per diritti d'autore in favore della promozione del
repertorio nazionale, del controllo dell'attività e della
valutazione dell'efficienza gestionale da parte di un
organismo pubblico. La proposta di legge prevede, infine, la
delega al Governo ad aggiornare la disciplina del diritto
d'autore, al fine di coordinare la legislazione vigente con le
disposizioni adottate in materia di nuove forme di
organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.