XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 431
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela le creazioni
artistiche e culturali, in tutti i loro generi e
manifestazioni, quali insostituibili valori sociali per la
formazione della persona umana e ne promuove lo sviluppo.
2. La tutela del diritto d'autore, intesa come tutela
degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione
dell'opera, rientra nelle forme e negli strumenti funzionali
al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sia
nell'interesse dei titolari del diritto che nell'interesse
pubblico.
Art. 2.
(Esercizio del diritto d'autore).
1. All'autore, ai suoi successori o agli aventi causa è
riconosciuto il diritto di dare vita ad organismi associativi,
rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 7 dello
statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1995, n. 223, nelle forme disciplinate ai sensi della
presente legge, volte all'esercizio delle attività di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 3.
2. I proventi economici derivanti dalla gestione del
diritto d'autore, qualora conseguiti tramite le forme
associative di cui al comma 1, sono destinati alla
remunerazione dei diritti dei titolari, a fini solidaristici
fra i rappresentati, a fini di sostegno delle varie forme di
creazione artistica, alla salvaguardia e alla promozione del
repertorio nazionale e alla copertura dei costi della
struttura gestionale.
3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della
presente legge non pregiudica la facoltà spettante all'autore,
ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti ai sensi della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Riorganizzazione della SIAE).
1. La rappresentanza, in Italia e all'estero, dei titolari
del diritto d'autore, come individuati ai sensi della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei
diritti connessi sono riconosciute alla SIAE, che le esercita
in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1. La SIAE
può, altresì, effettuare la gestione di servizi di
accertamento e di riscossione delle imposte, dei contributi e
dei diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici e
privati.
2. La SIAE è ente economico a base associativa di diritto
pubblico ed esercita le funzioni attribuite con legge in
ottemperanza ai princìpi di universalità e di identità di
trattamento dei destinatari dell'attività, senza
discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di disciplina antitrust e
in generale di libera concorrenza.
3. La struttura organizzativa della SIAE rispecchia
l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa
rappresentate, ciascuna delle quali, attraverso una adeguata
rappresentanza negli organi della Società, concorre alla
determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali della
SIAE stessa.
4. La SIAE promuove l'attivazione di nuove attività e di
servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse
degli associati e nel perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1.
5. La SIAE organizza la propria gestione contabile
prevedendo l'istituzione di appositi fondi autonomi, destinati
a finalità solidaristiche e alla promozione del repertorio
nazionale, tramite l'accantonamento di quote degli introiti
derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto
d'autore, la cui determinazione è definita con la procedura di
cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 12.
6. La vigilanza sulla SIAE è esercitata dal Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle
finanze per le materie di sua competenza.
7. La gestione finanziaria della SIAE è sottoposta al
controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in
quanto compatibili.
8. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata
dalle norme del diritto privato.
Art. 4.
(Organi della SIAE).
1. Sono organi della SIAE:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) le commissioni di sezione;
d) l'assemblea dei rappresentanti degli
aderenti;
e) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
(Presidente).
1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa designazione dell'assemblea dei
rappresentanti degli aderenti. Egli ha la rappresentanza
legale della SIAE.
2. Il presidente:
a) presiede gli organi collegiali della SIAE;
b) autorizza le spese di gestione subordinatamente
alle disponibilità di bilancio;
c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali
autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti
previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura
civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; può
altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati
periodi, il direttore generale e i funzionari della SIAE per
l'espletamento di alcune funzioni connesse con la sua qualità
di rappresentante legale della Società;
d) adempie tutte le funzioni che gli sono
attribuite dallo statuto e dai regolamenti della SIAE.
3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti
di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve
sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata
esperienza e qualificazione maturate nei campi del diritto,
dell'economia, della gestione aziendale, della produzione e
della diffusione delle forme espressive delle arti.
Art. 6.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della SIAE è
composto:
a) dal presidente della SIAE, che lo presiede;
b) da un componente in rappresentanza di ciascuna
delle commissioni di sezione.
2. Il consiglio di amministrazione nomina, al proprio
interno, il segretario.
3. Al consiglio di amministrazione è affidata
l'amministrazione della SIAE.
4. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) sul regolamento del personale e sui regolamenti
interni di amministrazione;
b) su ogni altra materia attribuitagli, per
competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Il consiglio di amministrazione propone
all'approvazione dell'assemblea dei rappresentanti degli
aderenti:
a) lo statuto e le sue eventuali modifiche;
b) il regolamento generale e le sue eventuali
modifiche;
c) sentite le commissioni di sezione, le linee
generali del programma pluriennale di attività della SIAE;
d) su proposta delle commissioni di sezione, la
misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro
contributo dovuto dagli aderenti;
e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo
annuale;
f) su proposta delle commissioni di sezione,
l'assunzione di nuovi servizi;
g) il regolamento del fondo di solidarietà fra gli
aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche.
6. Il consiglio di amministrazione adotta, in caso di
urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei
rappresentanti degli aderenti, alla quale deve sottoporli per
la ratifica nella sua prima riunione.
Art. 7.
(Commissioni di sezione).
1. Le commissioni di sezione della SIAE sono presiedute
dal presidente della Società o da un suo delegato e composte
da un numero di commissari che consenta un'equa rappresentanza
di tutte le categorie di autori ed editori aventi diritto
rientranti nei rispettivi settori artistici ricompresi in
ciascuna sezione.
2. I commissari di sezione sono eletti dagli aderenti alla
SIAE appartenenti ai rispettivi settori artistici ricompresi
in ciascuna sezione.
3. La commissione di sezione, oltre ai compiti
specificamente attribuiti dallo statuto e dal regolamento
generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.
4. La commissione di sezione nomina il proprio
rappresentante al consiglio di amministrazione.
5. La commissione di sezione propone le iniziative da
intraprendere per la realizzazione degli scopi istituzionali
della SIAE al consiglio di amministrazione, che si pronuncia
sentito un comitato intersezionale appositamente costituito.
Il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
6. La commissione di sezione esprime il parere sulla
misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate
alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti
relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni
a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare
e, a richiesta del presidente, su ogni altra questione che
interessi la sezione.
7. La commissione di sezione interviene per conciliare le
controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque
soggetti alla competenza della sezione, previa richiesta da
parte di tutti gli interessati.
8. Per la validità delle riunioni della commissione di
sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti, oltre la persona designata a presiedere
l'organo.
Art. 8.
(Assemblea dei rappresentanti
degli aderenti).
1. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è
composta da membri designati previa consultazione elettorale
cui partecipano, con pari diritto e valore di voto, tutti gli
aderenti alla SIAE.
2. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:
a) delibera, su proposta del consiglio di
amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali
modifiche;
b) delibera, su proposta del consiglio di
amministrazione, le linee generali del programma pluriennale
di attività della SIAE;
c) approva il regolamento generale della SIAE,
sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali
modifiche;
d) approva, su proposta del consiglio di
amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo
annuale;
e) approva, su proposta del consiglio di
amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi;
f) approva, su proposta del consiglio di
amministrazione, il regolamento del fondo di solidarietà fra
gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche;
g) delibera su ogni altra materia attribuitale,
per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da
segretario dell'assemblea dei rappresentanti degli
aderenti.
4. Lo statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti
degli aderenti è approvato con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti della SIAE è
composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, tra professionisti iscritti al registro dei revisori
contabili, di cui uno designato dal Ministro per i beni e le
attività culturali.
2. I revisori dei conti supplenti sono chiamati ad
esercitare il loro ufficio nel caso in cui si renda vacante il
posto di un revisore dei conti effettivo.
3. I revisori dei conti durano in carica un quinquennio e
possono essere riconfermati.
4. I revisori dei conti effettivi, nella loro prima
riunione, nominano al loro interno il presidente, che a sua
volta designa il suo sostituto in caso di assenza o
impedimento.
5. Al collegio dei revisori dei conti spetta la verifica
delle scritture della SIAE e la revisione contabile del conto
consuntivo.
6. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di
essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai
revisori dei conti che riferiscono per iscritto al consiglio
di amministrazione.
Art. 10.
(Requisiti e cause di scioglimento
degli organi).
1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali
della SIAE durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
2. La carica di componente delle commissioni di sezione è
incompatibile con quella di componente del consiglio di
amministrazione.
3. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di
presidente della SIAE, di componente del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, coloro
i quali, anche per il tramite del coniuge, del convivente, dei
parenti o di affini entro il terzo grado ovvero per interposta
persona, ricavino, o abbiano ricavato negli ultimi tre anni
precedenti la nomina, dall'esercizio del diritto d'autore la
componente principale del proprio reddito. Le eventuali
incompatibilità devono in ogni caso cessare entro un mese
dalla comunicazione della nomina.
4. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che
impediscono il regolare funzionamento della SIAE, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, può sciogliere il
consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui
determina poteri e durata.
Art. 11.
(Norme statutarie).
1. La SIAE provvede, entro tre mesi dalla costituzione dei
suoi organi, all'adeguamento del proprio statuto in conformità
alle disposizioni della presente legge ed in particolare ai
seguenti princìpi:
a) eliminazione delle forme di differenziazione
della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e
ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di
adesione alla Società;
b) garanzia di una equa rappresentanza delle
diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle
diverse espressioni artistiche negli organi della Società e
nell'ambito delle sue iniziative promozionali;
c) accorpamento dei settori artistici
rappresentati dalle rispettive sezioni, prevedendo in
particolare l'unificazione delle attività legate alla
rappresentazione teatrale, quali la lirica, i balletti, le
opere drammatiche, le operette e le riviste;
d) sviluppo, anche attraverso la previsione di una
apposita articolazione interna, dello studio, della ricerca e
della predisposizione di servizi legati all'evoluzione
tecnologica;
e) definizione di un modello organizzativo della
struttura gestionale che garantisca una chiara distinzione
delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive,
prevedendo forme di responsabilizzazione dei livelli direttivi
relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e
che, comunque, consenta una immediata identificazione dei
responsabili delle varie fasi del procedimento
amministrativo;
f) disciplina della gestione contabile, prevedendo
la separazione dei proventi riconducibili ai servizi gestiti
in forza di obbligo di legge, da quelli attivati
autonomamente;
g) previsione di una costante valorizzazione e
riqualificazione del personale anche in funzione
dell'evoluzione tecnologica nella diffusione e nella fruizione
delle opere tutelate dal diritto d'autore;
h) disciplina delle consultazioni elettorali in
maniera da garantire la completa e corretta informazione degli
aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste
concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto
anche attraverso la costituzione di seggi a livello almeno
regionale, e prevedendo altresì per le commissioni di sezione
il riconoscimento del diritto di voto, attraverso
l'attribuzione ad ogni iscritto di voti plurimi sulla base di
scaglioni progressivi definiti, in ragione delle somme
riscosse in periodi di tempo prestabiliti, da ciascuna
commissione di sezione;
i) previsione delle cause di decadenza dei membri
elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate
assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale
del quale fanno parte.
Art. 12.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle
organizzazioni di rappresentanza del diritto d'autore).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare la costituzione e la
strutturazione delle nuove forme organizzative di
rappresentanza del diritto d'autore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge,
nonché alla revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, in conseguenza delle disposizioni
dalla presente legge.
2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma
1, il Governo si attiene ai princìpi e, in quanto applicabili,
alle disposizioni della presente legge nonché ai seguenti
criteri direttivi:
a) la definizione della natura giuridica deve
essere basata su forme associative escludenti la finalità di
lucro;
b) l'oggetto dell'attività deve essere rivolto
alle opere individuate ai sensi dell'articolo 5 dello statuto
della SIAE, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;
c) la base partecipativa deve risultare
rappresentativa delle diverse categorie di soggetti
individuate dall'articolo 7 dello statuto della SIAE,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1995, n. 223;
d) l'attività deve essere svolta in favore della
pluralità dei titolari di diritti, nel loro interesse e senza
scopo di lucro da parte della organizzazione associativa;
e) l'organizzazione interna deve essere improntata
a criteri di democraticità e di trasparenza decisionale;
f) l'esercizio della rappresentanza deve essere
improntato ai princìpi di universalità e di identità di
trattamento dei destinatari dell'attività e senza
discriminazioni;
g) la quota delle trattenute operate sugli
introiti dell'attività di rappresentanza del diritto d'autore
deve essere riservata alla copertura dei costi di
amministrazione;
h) una quota degli introiti derivanti
dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, da
gestire con fondi appositamente istituiti, determinata
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie
dei titolari del diritto d'autore e gli organismi di
rappresentanza regolarmente costituiti, deve essere riservata
a fini solidaristici ed in favore della promozione del
repertorio nazionale;
i) il controllo sull'attività svolto dalle
associazioni di rappresentanza del diritto d'autore, di cui
alla presente legge, deve essere affidato all'Autorità
competente, che provvede anche ad elaborare parametri di
valutazione dell'efficienza gestionale, secondo criteri
obiettivi e comparabili con gli standard riscontrabili
in analoghi organismi degli altri Paesi membri dell'Unione
europea e riferisce periodicamente alle Camere;
l) deve essere previsto l'aggiornamento della
disciplina del diritto d'autore, volto al coordinamento della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, con
le disposizioni della presente legge inerenti le finalità e le
nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto
d'autore.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è
presentato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, per acquisire il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei termini
previsti dai rispettivi Regolamenti parlamentari.