XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 426




        Onorevoli Colleghi! - La legge 21 febbraio 1991, n. 54, ha apportato modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.
        In particolare, l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 54 del 1991 ha introdotto la necessità, per l'iscrizione all'albo professionale, di un periodo di pratica biennale presso studi professionali, ovvero triennale in qualità di tecnico agrario subordinato, nonché del superamento di un esame di Stato.
        Il medesimo articolo 10 stabilisce che la nuova disciplina per l'abilitazione all'esercizio professionale si applica a partire dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge, facendo salve le iscrizioni all'albo effettuate prima di tale data "secondo le norme precedentemente in vigore".
        La normativa crea quindi un momento di discontinuità relativamente al valore abilitativo del diploma; prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 54 del 1991 il diploma ha valore abilitativo, successivamente perde questa caratteristica.
        Ferma questa considerazione e valutata invece l'interpretazione restrittiva della norma che impone il nuovo regime abilitativo per tutte le nuove iscrizioni all'albo indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma, risulta necessario apportare una modifica della legge che ne consenta una congruente ed equa applicazione.
        La presente proposta di legge intende quindi superare l'attuale iniqua interpretazione dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, chiarendo in maniera inequivocabile che la nuova procedura per l'abilitazione alla professione di perito agrario risulta applicabile solo per coloro che hanno conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico 1990-1991.




Frontespizio Testo articoli