XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 426
Onorevoli Colleghi! - La legge 21 febbraio 1991, n. 54,
ha apportato modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario.
In particolare, l'articolo 10 della soprarichiamata legge
n. 54 del 1991 ha introdotto la necessità, per l'iscrizione
all'albo professionale, di un periodo di pratica biennale
presso studi professionali, ovvero triennale in qualità di
tecnico agrario subordinato, nonché del superamento di un
esame di Stato.
Il medesimo articolo 10 stabilisce che la nuova disciplina
per l'abilitazione all'esercizio professionale si applica a
partire dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in
vigore della legge, facendo salve le iscrizioni all'albo
effettuate prima di tale data "secondo le norme
precedentemente in vigore".
La normativa crea quindi un momento di discontinuità
relativamente al valore abilitativo del diploma; prima
dell'entrata in vigore della citata legge n. 54 del 1991 il
diploma ha valore abilitativo, successivamente perde questa
caratteristica.
Ferma questa considerazione e valutata invece
l'interpretazione restrittiva della norma che impone il nuovo
regime abilitativo per tutte le nuove iscrizioni all'albo
indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma,
risulta necessario apportare una modifica della legge che ne
consenta una congruente ed equa applicazione.
La presente proposta di legge intende quindi superare
l'attuale iniqua interpretazione dell'articolo 10 della legge
21 febbraio 1991, n. 54, chiarendo in maniera inequivocabile
che la nuova procedura per l'abilitazione alla professione di
perito agrario risulta applicabile solo per coloro che hanno
conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico
1990-1991.