XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 426
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della
legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente: "Le
disposizioni relative all'abilitazione si applicano solo a
coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario a
decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge".