XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 418
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
contiene norme volte a dare attuazione al principio per cui
nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il
proprio consenso, sancito dall'articolo 32 della Costituzione
e ribadito dal codice di deontologia medica e dalla
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con legge 28
marzo 2001, n. 145.
L'articolo 1 prevede, quale condizione di validità del
consenso ai trattamenti sanitari, una chiara e completa
informazione da parte del medico sulla diagnosi, sulla
prognosi, sui rischi e sui benefìci delle procedure
diagnostiche e terapeutiche suggerite e sulle eventuali
alternative (articolo 5 della Convenzione e articolo 30 del
codice di deontologia medica). Si introduce in tale modo
esplicitamente nel nostro ordinamento il principio del
"consenso informato", in virtù del quale il consenso deve
essere sostanziale e non formale e dunque, per essere
manifestato validamente, deve essere reso da chi è stato
posto, attraverso una adeguata informazione, nelle condizioni
di compiere una scelta consapevole. Viene fatta salva
l'ipotesi in cui il paziente rifiuti di essere informato.
L'articolo 2 disciplina le ipotesi in cui non sia
possibile l'acquisizione del consenso da parte del paziente,
perché minore di età o incapace, prevedendo in tal caso la
necessità del consenso di soggetti terzi (genitore o tutore,
persona preventivamente designata dal paziente, prossimi
congiunti). In tal caso si prevede che il diniego non
giustificato possa essere superato da un'autorizzazione del
giudice tutelare.
L'articolo 3 prevede una deroga nel caso di situazioni di
urgenza derivanti da un imminente pericolo di vita, imponendo
in tali ipotesi al medico di prestare l'assistenza e le cure
indispensabili (articolo 8 della Convenzione e articolo 35 del
codice di deontologia medica).