XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 418
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il medico deve informare il paziente, in modo completo
e comprensibile, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche e
terapeutiche, nonché sui rischi e benefìci di ciascuna
procedura diagnostica e terapeutica, salvo che risulti la
volontà del paziente di non essere informato o di delegare a
terzi l'acquisizione delle informazioni e la prestazione del
consenso.
2. Il medico deve, altresì, soddisfare ogni ulteriore
richiesta di informazioni da parte del paziente.
3. Il medico, nel rendere le informazioni previste dai
commi 1 e 2, tiene conto delle condizioni sociali e culturali
del paziente e adotta le opportune cautele qualora si tratti
di prognosi grave o infausta.
4. Il consenso al trattamento sanitario non si intende
validamente prestato qualora non siano state fornite le
informazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Il consenso deve essere prestato in forma scritta
qualora dal trattamento sanitario possano derivare diminuzioni
permanenti dell'integrità fisica ovvero pericolo per la vita e
l'incolumità del paziente.
Art. 2.
1. Nel caso di paziente minore o interdetto, le
informazioni sono rese e il consenso è prestato da chi
esercita la potestà o la tutela.
2. Nel caso di paziente che si trovi in stato di
incapacità naturale, le informazioni sono rese e il consenso è
prestato dalle persone preventivamente indicate dal paziente
o, in mancanza, dai prossimi congiunti.
3. Nel caso di diniego del consenso da parte delle persone
indicate nei commi 1 e 2, il giudice tutelare, su ricorso del
medico o di chiunque abbia conoscenza della situazione, può
autorizzare comunque l'esecuzione del trattamento
sanitario.
Art 3.
1. In caso di imminente pericolo di vita, qualora non sia
possibile acquisire il consenso del paziente, il medico deve
comunque prestare l'assistenza ed i trattamenti sanitari
indispensabili.