XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 417
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca norme in materia di trattamento penitenziario. La sua
finalità è quella di consentire al detenuto di vivere e
consolidare i propri rapporti affettivi, incontri più
frequenti con la famiglia e la possibilità di intrattenere
relazioni intime con il coniuge o il convivente. La
Costituzione, all'articolo 27, stabilisce che le pene non
possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato: ne consegue che devono
essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo, tra
cui quello di mantenere rapporti affettivi e sociali,
all'interno della famiglia e nell'ambito dei rapporti
interpersonali.
La moderna criminologia ha dimostrato come incontri
frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame
affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile
percorso di recupero del reo: da qui l'esigenza di avvicinare,
per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in
particolare, a quello dei suoi affetti.
L'attuale situazione carceraria, e il numero sempre
crescente di detenuti, fa sì che, al di là della buona volontà
e della disponibilità dei direttori e degli operatori, i
colloqui tra persone condannate ed i familiari si svolgano in
sale affollate, rumorose, dove sono presenti spesso anche
bambini o minori: ciò impedisce di esternare i propri stati
d'animo e contribuisce a determinare uno stato di profonda
frustrazione. Per superare tale condizione, si propone di
riconoscere ai detenuti il diritto di trascorrere alcuni
periodi di tempo con le persone con le quali vi è un rapporto
affettivo, in appositi locali, o in aree aperte ove meno
difficile è il rapporto "umano".
Consentire la affettività in carcere - come del resto già
avviene in altri Paesi europei (ad esempio, Spagna e
Danimarca) - permette di agevolare il reinserimento sociale
attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel
contempo, attenua la solitudine che accompagna i detenuti
durante il periodo di espiazione della pena; "interrompere il
flusso dei rapporti umani" significa separare l'individuo
"dalla sua stessa storia personale, significa amputarlo di
quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e
sostenuto" (Francesco Ceraudo, Presidente nazionale
dell'Associazione dei medici penitenziari).
La presente proposta di legge consta di quattro articoli,
che integrano la vigente disciplina penitenziaria: è prevista
la realizzazione, all'interno degli edifìci penitenziari, di
locali idonei, o di apposite aree, ove i detenuti possano
intrattenere rapporti affettivi con i propri cari, senza
controllo visivo. Viene modificato anche il regime dei
permessi, con la possibilità di concedere un permesso di
durata fino a quindici giorni per ogni semestre di
carcerazione. Si sancisce, inoltre, la possibilità per i
detenuti di trascorrere mezza giornata al mese con i propri
familiari, in apposite aree all'aperto all'interno delle
strutture carcerarie. Infine, ai detenuti stranieri che non
hanno visite da parte dei propri familiari, sono concessi
colloqui telefonici quindicinali, per un tempo più ampio di
quello previsto dalle disposizioni vigenti.
La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere "più
umano" il periodo di reclusione, affinché, alla fine della
pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella
società.