XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 417
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le
persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e
gli internati hanno diritto a una visita al mese di durata non
inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o
convivente senza alcun controllo visivo.
Negli edifìci penitenziari devono essere realizzati
locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere
relazioni personali ed affettive".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Incontri con la famiglia). 1. I
detenuti hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese
con la famiglia, in apposite aree presso le case di
reclusione".
Art. 3.
1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis Ai condannati che hanno tenuto regolare
condotta ai sensi del comma 8 ed abbiano dato prova di
partecipazione all'opera di reinserimento sociale e familiare,
il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi
di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non
superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione
da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il
familiare".
Art. 4.
1. I detenuti o gli internati stranieri possono essere
autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari
residenti all'estero o con le persone conviventi residenti
all'estero una volta ogni quindici giorni; la durata della
corrispondenza telefonica è di quindici minuti per ciascun
colloquio ordinario non effettuato.