XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 417




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.
            Negli edifìci penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni personali ed affettive".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

            "Art. 28-bis (Incontri con la famiglia). 1. I detenuti hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione".


Art. 3.

        1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "8-bis Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 ed abbiano dato prova di partecipazione all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare".


Art. 4.

        1. I detenuti o gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni; la durata della corrispondenza telefonica è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.



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