XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 413




        Onorevoli Colleghi! - Malgrado l'impegno degli operatori penitenziari, di molte organizzazioni di volontariato, laiche e cattoliche, che si occupano dei problemi del carcere, e di molti deputati e senatori, il Parlamento non ha approvato - nella scorsa legislatura - un provvedimento di amnistia per i reati minori e di indulto, che pure era stato richiesto e auspicato da più parti. Così come, malgrado l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, non è stato approvato in via definitiva alcun provvedimento - pure auspicato da più parti - di modifica dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario prevedendo un aumento della detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata per i condannati che avevano dato prova, nel periodo di detenzione, di partecipazione all'opera di rieducazione, anche al fine di un più efficace reinserimento nella società.
        Ne è conseguita una ulteriore drammatizzazione, non solo, in generale, della situazione della giustizia penale ma anche delle condizioni di vita negli istituti penitenziari. Basti pensare ai tempi estremamente lunghi delle decisioni dei tribunali di sorveglianza, sommersi da istanze che ben potrebbero essere decise dal singolo magistrato di sorveglianza, e alla situazione di sempre maggiore invivibilità delle carceri, ove oggi sono detenuti - in condizioni spesso disumane - circa 53 mila detenuti a fronte di una capienza massima di 42.830 detenuti.
        In questo contesto, diventa sempre più urgente un intervento che permetta una migliore applicazione delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e possa anche dare un segnale alla popolazione carceraria che, malgrado la disillusione dovuta alla mancata approvazione di un provvedimento di clemenza, ha dato finora, e si spera anche in futuro, segno di grande maturità. Ecco perché si ritiene opportuno riproporre la proposta di legge, già presentata nella XIII legislatura e che, dopo l'approvazione in sede legislativa della Commissione Giustizia della Camera dei deputati (25 marzo 1998), praticamente all'unanimità, era stata approvata dal Senato della Repubblica con limitate modifiche migliorative, che avevano già trovato il consenso unanime della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Tale proposta era già stata messa all'ordine del giorno della Camera dei deputati (e già si era svolta la discussione generale), ma l'anticipato scioglimento delle Camere non ne ha purtroppo permesso l'approvazione definitiva.
        La proposta di legge è finalizzata ad accelerare i tempi delle decisioni sulla liberazione anticipata, sulla remissione del debito (articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354) nonchè sui ricoveri previsti dell'articolo 148 del codice penale, demandando tali decisioni al magistrato di sorveglianza, anziché al tribunale di sorveglianza, con l'obiettivo di facilitare un rapporto più diretto ed approfondito tra l'organo giudicante ed il singolo detenuto e di decongestionare i tribunali di sorveglianza, rendendo così possibili decisioni più tempestive sulle istanze di concessione delle misure alternative alla detenzione.
        Non si può non ribadire che il recupero dei detenuti è utile all'intera collettività: è, infatti, interesse di tutti i cittadini che, una volta scontata la pena, il detenuto abbia già intrapreso un graduale reinserimento sociale, familiare e lavorativo in modo che, una volta libero per aver espiato la pena, non torni a commettere reati.




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