XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 413
Onorevoli Colleghi! - Malgrado l'impegno degli
operatori penitenziari, di molte organizzazioni di
volontariato, laiche e cattoliche, che si occupano dei
problemi del carcere, e di molti deputati e senatori, il
Parlamento non ha approvato - nella scorsa legislatura - un
provvedimento di amnistia per i reati minori e di indulto, che
pure era stato richiesto e auspicato da più parti. Così come,
malgrado l'approvazione da parte del Senato della Repubblica,
non è stato approvato in via definitiva alcun provvedimento -
pure auspicato da più parti - di modifica dell'articolo 54
dell'ordinamento penitenziario prevedendo un aumento della
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata per i
condannati che avevano dato prova, nel periodo di detenzione,
di partecipazione all'opera di rieducazione, anche al fine di
un più efficace reinserimento nella società.
Ne è conseguita una ulteriore drammatizzazione, non solo,
in generale, della situazione della giustizia penale ma anche
delle condizioni di vita negli istituti penitenziari. Basti
pensare ai tempi estremamente lunghi delle decisioni dei
tribunali di sorveglianza, sommersi da istanze che ben
potrebbero essere decise dal singolo magistrato di
sorveglianza, e alla situazione di sempre maggiore
invivibilità delle carceri, ove oggi sono detenuti - in
condizioni spesso disumane - circa 53 mila detenuti a fronte
di una capienza massima di 42.830 detenuti.
In questo contesto, diventa sempre più urgente un
intervento che permetta una migliore applicazione delle norme
sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
e possa anche dare un segnale alla popolazione carceraria che,
malgrado la disillusione dovuta alla mancata approvazione di
un provvedimento di clemenza, ha dato finora, e si spera anche
in futuro, segno di grande maturità. Ecco perché si ritiene
opportuno riproporre la proposta di legge, già presentata
nella XIII legislatura e che, dopo l'approvazione in sede
legislativa della Commissione Giustizia della Camera dei
deputati (25 marzo 1998), praticamente all'unanimità, era
stata approvata dal Senato della Repubblica con limitate
modifiche migliorative, che avevano già trovato il consenso
unanime della Commissione Giustizia della Camera dei deputati.
Tale proposta era già stata messa all'ordine del giorno della
Camera dei deputati (e già si era svolta la discussione
generale), ma l'anticipato scioglimento delle Camere non ne ha
purtroppo permesso l'approvazione definitiva.
La proposta di legge è finalizzata ad accelerare i tempi
delle decisioni sulla liberazione anticipata, sulla remissione
del debito (articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354)
nonchè sui ricoveri previsti dell'articolo 148 del codice
penale, demandando tali decisioni al magistrato di
sorveglianza, anziché al tribunale di sorveglianza, con
l'obiettivo di facilitare un rapporto più diretto ed
approfondito tra l'organo giudicante ed il singolo detenuto e
di decongestionare i tribunali di sorveglianza, rendendo così
possibili decisioni più tempestive sulle istanze di
concessione delle misure alternative alla detenzione.
Non si può non ribadire che il recupero dei detenuti è
utile all'intera collettività: è, infatti, interesse di tutti
i cittadini che, una volta scontata la pena, il detenuto abbia
già intrapreso un graduale reinserimento sociale, familiare e
lavorativo in modo che, una volta libero per aver espiato la
pena, non torni a commettere reati.