XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 413




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e
procedimento in materia di liberazione anticipata).

        1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale".

        2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
            2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
            3. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
            4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 70 sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza".
        3. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 678 del codice
di procedura penale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: "e alla conversione delle pene pecuniarie,", sono inserite le seguenti: "alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,".



Frontespizio Relazione