XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 412




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti introdotta dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, le cui disposizioni sono confluite nel testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è risultata, alla prova dei fatti, del tutto inadeguata e, in taluni casi, addirittura controproducente rispetto ai risultati auspicati.
        E' vero che essa è stata modificata a seguito del referendum popolare del 18 aprile 1993, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'illiceità del mero consumo di sostanze stupefacenti e introducevano la punibilità penale anche per chi deteneva sostanza stupefacente "per uso personale" se in quantità superiore alla "dose media giornaliera". Ma è altresì vero che la detenzione di sostanze stupefacenti, anche per uso esclusivamente personale, continua ad essere ritenuta un illecito amministrativo per il quale sono previste sanzioni inadeguate ai fini di qualsivoglia attività di prevenzione o di contenimento del fenomeno della tossicodipendenza.
        L'abrogazione di una disciplina sanzionatoria, tuttavia, contrasterebbe, secondo l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, con gli impegni contenuti nei trattati internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro Paese e, in particolare, con la Convenzione di New York del 30 marzo 1961 (resa esecutiva ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412) e con la Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 (resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 1981, n. 385).
        Si ritiene, comunque, che si possa addivenire a una radicale modifica della disciplina in esame e della sua filosofia ispiratrice, senza entrare in contrasto con i trattati internazionali, attraverso il conferimento di una delega legislativa al Governo, finalizzata a sostituire le sanzioni attualmente previste con misure tese al recupero ed alla cura del tossicodipendente.
        Si rende necessario anche intervenire, apportando modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto questa presta il fianco a critiche di notevole consistenza. Per un verso si sancisce l'illiceità penale non soltanto delle condotte finalizzate al traffico a fine di lucro, ma anche della cessione gratuita, che è assoggettata, secondo l'attuale normativa, alle medesime, pesanti sanzioni. Per un altro verso le pene edittali appaiono eccessive, soprattutto in considerazione del fatto che, comunque, lo spaccio collegato alla criminalità organizzata e il cosiddetto "grande traffico" sono puniti con le sanzioni previste dall'articolo 74 per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con le aggravanti previste dall'articolo 80.
        L'attuale disciplina prevista dall'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rischia di colpire in maniera oltremodo pesante i semplici consumatori e i piccoli spacciatori (a loro volta spesso tossicodipendenti), non inseriti nel circuito della criminalità per i quali sono necessari interventi di recupero e di reinserimento, incompatibili con la durata delle pene attualmente previste.
        Per tali motivi si propone la modifica anche di tale articolo, limitando la configurazione del reato all'ipotesi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti a fine di lucro e riducendo le pene attualmente previste, ferma restando l'aggravante per l'ipotesi che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso.




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