XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 412
Onorevoli Colleghi! - La disciplina sanzionatoria in
materia di sostanze stupefacenti introdotta dalla legge 26
giugno 1990, n. 162, le cui disposizioni sono confluite nel
testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
risultata, alla prova dei fatti, del tutto inadeguata e, in
taluni casi, addirittura controproducente rispetto ai
risultati auspicati.
E' vero che essa è stata modificata a seguito del
referendum popolare del 18 aprile 1993, che ha abrogato
le disposizioni che prevedevano l'illiceità del mero consumo
di sostanze stupefacenti e introducevano la punibilità penale
anche per chi deteneva sostanza stupefacente "per uso
personale" se in quantità superiore alla "dose media
giornaliera". Ma è altresì vero che la detenzione di sostanze
stupefacenti, anche per uso esclusivamente personale, continua
ad essere ritenuta un illecito amministrativo per il quale
sono previste sanzioni inadeguate ai fini di qualsivoglia
attività di prevenzione o di contenimento del fenomeno della
tossicodipendenza.
L'abrogazione di una disciplina sanzionatoria, tuttavia,
contrasterebbe, secondo l'interpretazione della giurisprudenza
costituzionale, con gli impegni contenuti nei trattati
internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro Paese e,
in particolare, con la Convenzione di New York del 30 marzo
1961 (resa esecutiva ai sensi della legge 5 giugno 1974, n.
412) e con la Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 (resa
esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 1981, n. 385).
Si ritiene, comunque, che si possa addivenire a una
radicale modifica della disciplina in esame e della sua
filosofia ispiratrice, senza entrare in contrasto con i
trattati internazionali, attraverso il conferimento di una
delega legislativa al Governo, finalizzata a sostituire le
sanzioni attualmente previste con misure tese al recupero ed
alla cura del tossicodipendente.
Si rende necessario anche intervenire, apportando
modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, in quanto questa presta il fianco a
critiche di notevole consistenza. Per un verso si sancisce
l'illiceità penale non soltanto delle condotte finalizzate al
traffico a fine di lucro, ma anche della cessione gratuita,
che è assoggettata, secondo l'attuale normativa, alle
medesime, pesanti sanzioni. Per un altro verso le pene
edittali appaiono eccessive, soprattutto in considerazione del
fatto che, comunque, lo spaccio collegato alla criminalità
organizzata e il cosiddetto "grande traffico" sono puniti con
le sanzioni previste dall'articolo 74 per l'associazione a
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con le
aggravanti previste dall'articolo 80.
L'attuale disciplina prevista dall'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, rischia di colpire in maniera
oltremodo pesante i semplici consumatori e i piccoli
spacciatori (a loro volta spesso tossicodipendenti), non
inseriti nel circuito della criminalità per i quali sono
necessari interventi di recupero e di reinserimento,
incompatibili con la durata delle pene attualmente
previste.
Per tali motivi si propone la modifica anche di tale
articolo, limitando la configurazione del reato all'ipotesi di
cessione a terzi di sostanze stupefacenti a fine di lucro e
riducendo le pene attualmente previste, ferma restando
l'aggravante per l'ipotesi che il fatto sia commesso da tre o
più persone in concorso.