XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 412
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico
sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia,
acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente
detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75,
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e
III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni e con la multa da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
2. La pena prevista dal comma 1 è aumentata da un
terzo alla metà nei confronti di chi, essendo munito
dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne
profitto illecitamente mette o procura che altri metta in
commercio le sostanze o le preparazioni indicate dal comma
1.
3. Le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a
chiunque, al fine di trarne profitto, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite
nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e
IV, previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da
sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le
circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva,
offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso
esclusivamente personale".
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a modificare l'articolo 75 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri e princìpi
direttivi: sostituzione delle sanzioni amministrative ivi
previste con sanzioni, nei casi in cui ciò sia necessario,
finalizzate al recupero ed alla cura del soggetto.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della sanità e con il Ministro per la solidarietà
sociale, previo parere delle competenti Commissioni permanenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.