XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 412




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
            2. La pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto illecitamente mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate dal comma 1.
            3. Le pene di cui al comma 2 si applicano altresì a chiunque, al fine di trarne profitto, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
            4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV, previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
            5. Quando, per i mezzi, per le modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
            5-bis. Non è punibile chi riceve, detiene, coltiva, offre o cede, a titolo gratuito, sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale".


Art. 2.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi: sostituzione delle sanzioni amministrative ivi previste con sanzioni, nei casi in cui ciò sia necessario, finalizzate al recupero ed alla cura del soggetto.
        2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



Frontespizio Relazione