XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 410
Onorevoli Colleghi! - Il nostro codice civile prevede
per i figli naturali che, se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, i figli
assumano il cognome del padre.
Nessuna norma, invece, dispone espressamente che il figlio
nato all'interno del matrimonio assuma il cognome del padre:
tuttavia, per consuetudine secolare, al figlio legittimo è
attribuito il cognome del padre.
A parte ogni considerazione sulla legittimità
costituzionale di tale situazione, l'attuale legislazione si
configura oggi inadeguata rispetto al mutamento del ruolo
delle donne, nella famiglia e nella società.
Già con il nuovo diritto di famiglia si sono fatti
notevoli passi avanti rispetto a una concezione di famiglia di
stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e
donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla
rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un
riconoscimento di "parità" tra i coniugi.
Tuttavia la stessa legge sul diritto di famiglia, in molti
punti qualificanti ancora attuale, è carente rispetto
all'affermazione di princìpi e di diritti il cui fine ultimo è
quello di riaffermare il rapporto "privilegiato" che la donna
ha con i figli. E' significativo, a tale proposito, che - pur
essendovi state diverse proposte di legge tese a dare ai figli
il doppio cognome o a permettere, dopo una certa età, la
scelta tra il cognome della madre e quello del padre - la
disciplina relativa al cognome dei figli non sia stata
modificata.
La presente proposta di legge - che prevede che i figli
assumano, di norma, il cognome della madre - non intende
affatto mettere in discussione la scelta paritaria all'interno
della coppia e del nucleo familiare, ma si pone esclusivamente
l'obiettivo di riconoscere, anche a livello legislativo, il
rapporto - diverso rispetto al padre - che la madre ha con i
figli, sia durante la maternità che dopo la nascita: nessuno
può mettere in dubbio l'inalienabile priorità della relazione
della madre con le figlie e i figli, pur nella condivisione,
con il padre, della responsabilità della loro crescita e della
loro educazione.
Non si è voluto - come già previsto in altre legislazioni
- lasciare ai genitori la facoltà di scegliere il cognome dei
figli: non solo per evitare interventi del giudice, in caso di
disaccordo, ma anche - e soprattutto - per garantire alla
donna il diritto (e non solo la facoltà) di poter dare il
proprio cognome, che è un segno distintivo della persona nei
confronti dell'intera società, al figlio o alla figlia che ha
partorito.
Per quanto concerne, invece, l'altra soluzione
teoricamente possibile, che potrebbe essere quella di adottare
il criterio del doppio cognome - certamente la più auspicabile
dal punto di vista dell'uguaglianza nei rapporti di coppia -
tale soluzione, oltre ad avere notevoli inconvenienti dal
punto di vista pratico, comporterebbe in ogni caso una scelta
al momento dell'attribuzione del cognome alla seconda
generazione. Anche per questo motivo, quindi, si propone che i
figli assumano il cognome della madre.