XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 410




        Onorevoli Colleghi! - Il nostro codice civile prevede per i figli naturali che, se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, i figli assumano il cognome del padre.
        Nessuna norma, invece, dispone espressamente che il figlio nato all'interno del matrimonio assuma il cognome del padre: tuttavia, per consuetudine secolare, al figlio legittimo è attribuito il cognome del padre.
        A parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di tale situazione, l'attuale legislazione si configura oggi inadeguata rispetto al mutamento del ruolo delle donne, nella famiglia e nella società.
        Già con il nuovo diritto di famiglia si sono fatti notevoli passi avanti rispetto a una concezione di famiglia di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di "parità" tra i coniugi.
        Tuttavia la stessa legge sul diritto di famiglia, in molti punti qualificanti ancora attuale, è carente rispetto all'affermazione di princìpi e di diritti il cui fine ultimo è quello di riaffermare il rapporto "privilegiato" che la donna ha con i figli. E' significativo, a tale proposito, che - pur essendovi state diverse proposte di legge tese a dare ai figli il doppio cognome o a permettere, dopo una certa età, la scelta tra il cognome della madre e quello del padre - la disciplina relativa al cognome dei figli non sia stata modificata.
        La presente proposta di legge - che prevede che i figli assumano, di norma, il cognome della madre - non intende affatto mettere in discussione la scelta paritaria all'interno della coppia e del nucleo familiare, ma si pone esclusivamente l'obiettivo di riconoscere, anche a livello legislativo, il rapporto - diverso rispetto al padre - che la madre ha con i figli, sia durante la maternità che dopo la nascita: nessuno può mettere in dubbio l'inalienabile priorità della relazione della madre con le figlie e i figli, pur nella condivisione, con il padre, della responsabilità della loro crescita e della loro educazione.
        Non si è voluto - come già previsto in altre legislazioni - lasciare ai genitori la facoltà di scegliere il cognome dei figli: non solo per evitare interventi del giudice, in caso di disaccordo, ma anche - e soprattutto - per garantire alla donna il diritto (e non solo la facoltà) di poter dare il proprio cognome, che è un segno distintivo della persona nei confronti dell'intera società, al figlio o alla figlia che ha partorito.
        Per quanto concerne, invece, l'altra soluzione teoricamente possibile, che potrebbe essere quella di adottare il criterio del doppio cognome - certamente la più auspicabile dal punto di vista dell'uguaglianza nei rapporti di coppia - tale soluzione, oltre ad avere notevoli inconvenienti dal punto di vista pratico, comporterebbe in ogni caso una scelta al momento dell'attribuzione del cognome alla seconda generazione. Anche per questo motivo, quindi, si propone che i figli assumano il cognome della madre.




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