XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 410
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile
è inserito il seguente:
"Il figlio assume il cognome della madre".
Art. 2.
1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato).
- Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che
nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di
filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui
essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
1) che la persona abbia sempre portato il cognome della
madre che essa pretende di avere;
2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia
provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua
educazione;
3) che sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali;
4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla
famiglia".
Art. 3.
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 262. - (Cognome del figlio riconosciuto solo dal
padre). - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il
cognome del padre. Se la filiazione nei confronti della madre
è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può
assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo
a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il
giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre".
Art. 4.
1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il
cognome della moglie".
Art. 5.
1. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice
civile sono abrogati.
Art. 6.
1. Qualora, al momento della nascita, il padre abbia già
altri figli che portano il suo cognome, i genitori devono
dichiarare all'ufficiale di stato civile, entro tre giorni
dalla nascita, il cognome che intendono dare al figlio. In
caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del padre.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.