XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 401
Onorevoli Colleghi! - Non c'è dubbio che in questi
anni, ad ogni livello, vada imponendosi la concezione di
"mercato globale" che, tra le sue numerose controindicazioni,
porta fatalmente a non valorizzare le specifiche
caratteristiche di ogni territorio.
L'Italia, nazione che ha nella sua storia la
caratteristica di importanti e significative realtà locali,
deve però preservare tutte le peculiarità che possono
valorizzare non solo la sua storia, ma ogni realtà economica e
produttiva, che non solo puntano ad un significativo modello
di qualità della vita, ma possono anche diventare una
importante nicchia economico-produttiva.
In questo senso importanti appaiono anche le
caratteristiche specialità agro-alimentari che hanno reso le
realtà locali italiane famose nel mondo e che devono essere
tutelate e preservate come caratteristica specifica del nostro
popolo e della nostra nazione.
Per questi motivi l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) ha predisposto il testo di una proposta di
legge di iniziativa popolare che rappresenti la spinta di base
verso una maggiore attenzione del Parlamento a questi
problemi. Si ritiene di dover condividere questa iniziativa e,
con lievi differenziazioni nel testo, riprendere l'iniziativa
dell'ANCI, dando la possibilità di un più pronto esame da
parte della Camera dei deputati a questa o ad altre proposte
di legge in argomento.
Pertanto, volutamente, sia nella predisposizione della
relazione che nell'articolato, si ripropongono le stesse linee
guida dell'ANCI, che vuole rappresentare la coralità delle
realtà locali italiane che sentono la necessità di un aiuto
legislativo e di una riaffermazione dei princìpi di tutela
delle realtà agro-alimentari locali. Con la presente proposta
di legge si intende consentire ai comuni la facoltà di
disciplinare, nell'ambito dei princìpi sul decentramento
amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora confluita nel testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali,
che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che
non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello
sviluppo economico, compito attribuito agli stessi comuni
dagli articoli 2 e 9 della legge n. 142 del 1990 (articoli 3 e
13 del citato testo unico).
La previsione di una specifica legislazione è anzitutto
legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica.
Infatti, la disciplina vigente prevede speciali disposizioni,
le quali attengono alla protezione delle indicazioni
geografiche protette e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari. Questa disciplina trova il
suo riscontro in esigenze di certezza e di tutela che, a
motivo della loro natura, si sviluppano in contesti di
particolare interesse economico e, in parte, sociale.
L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa in
mora dal termine denominazione comunale (DeCO) istituito dalla
legge e proposto in tutto il territorio nazionale. E' infatti
stabilito che tale termine corrisponde alle esigenze della
comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà tutte le
iniziative realizzate nei comuni italiani.
La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la
sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che
sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate
- a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che
tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità
nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati
all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano
effetti e beni.
Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte
interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si
identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali e
che fanno parte della cultura popolare, interesse che risulta
da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla
spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
Non si può, altresì, prescindere dai più specifici
princìpi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni,
sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di
cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, che sotto
quello della valorizzazione delle libere forme associative e
della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale, che - infine - sotto quello delle
funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il
territorio comunale specialmente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico. Dal punto di vista della tecnica
giuridica, la proposta di legge è volutamente preordinata ad
una normativa quadro all'interno della quale i comuni
dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa disciplina,
di regolamenti, attuando, quindi, quella potestà già concessa
dalla legge 8 giungo 1990, n. 142, e successive modificazioni
(ora dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000), e che risulta estesa all'esercizio delle funzioni.
L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente
proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei
bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo
è direttamente assorbito dalle strutture organizzative
esistenti, nel mentre eventuali ulteriori apporti di
iniziative, connessi all'esercizio della suddetta potestà
regolamentare, trovano la copertura nei limiti dell'autonomia
finanziaria comunale.