XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 401
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I comuni, ai fini della valorizzazione delle attività
agro-alimentari tradizionali locali, possono istituire la
denominazione comunale (DeCO) ed assumere le iniziative
necessarie per valorizzare tali prodotti.
2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni
espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e
nazionale in materia di protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, disciplinare con proprio regolamento
le forme di intervento di cui al comma 1, in conformità alle
disposizioni della presente legge.
3. Le regioni e le province favoriscono l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo per quanto rientra
nelle rispettive competenze.
Art. 2.
1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2
dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e
di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi
sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo
di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere
associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1
dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al
regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e
valutazioni da parte di una commissione di esperti e di
tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite
dallo stesso regolamento.
3. La commissione di cui al comma 2 è dotata di piena
autonomia ed indipendenza per l'effettuazione delle sue
valutazioni ai fini di cui all'articolo 3.
Art. 3.
1. I comuni possono costituire raccolte delle
documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze
di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro
territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel
registro delle DeCO, al quale sono iscritti le aziende ed i
privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali,
con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali
caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e
dell'estensione della zona di produzione, dell'epoca nella
quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è
proseguita.
2. Nel registro delle DeCO ciascun produttore può essere
distinto con un numero progressivo.
3. L'iscrizione nel registro delle DeCO avviene dopo aver
acquisito il parere favorevole della commissione di cui
all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, a richiesta
dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di
cui all'articolo 1, comma 2.
4. Il regolamento definisce altresì le condizioni da
osservare per apporre sul contenitore del prodotto il
riferimento all'iscrizione nel registro dei prodotti
tradizionali del comune.
Art. 4.
1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro
attribuita dalla presente legge ispirano le proprie iniziative
a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto
i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi
presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono o
intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui
all'articolo 1.
2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei
prodotti tradizionali favorendone la conoscenza da parte di
chi vi ha interesse.
3. I comuni possono organizzare manifestazioni per
valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori
insieme con le attività culturali alle stesse connesse.
4. Alle manifestazioni di cui al comma 3 i comuni
promuovono la partecipazione degli organismi di cui al comma
1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di
informazione anche a carattere permanente, utilizzando
strutture esistenti o che possono essere reperite allo
scopo.
Art. 5.
1. Ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere
previste dai regolamenti comunali forme istituzionali
associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla
evidente presenza di comuni interessi per il conseguimento dei
fini di cui alla presente legge.
Art. 6.
1. Un esemplare dei regolamenti adottati dai comuni, ai
sensi della presente legge, deve essere inviato alla regione,
alla provincia ed alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, entro un
mese dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 7.
1. Le regioni prevedono nel loro bilancio, tenuto conto
delle iniziative assunte dai comuni del proprio territorio,
adeguati stanziamenti tesi a favorire la tutela e la
valorizzazione del prodotti locali, ai sensi delle
disposizioni della presente legge.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.