XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 398




        Onorevoli Colleghi! - Il giudizio sulla legge 2 agosto 1982, n. 512, può essere largamente positivo, pur considerando che, nei venti anni di vita, essa ha avuto limitata attuazione e ha prodotto benefìci assai ridotti rispetto alle aspettative di un efficace "regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale". Si tratta di una legge complessa, dagli obiettivi molteplici, che mira, in linea generale, ad adeguare alcune norme, relative alla spesa per la conservazione e il restauro dei beni culturali in mano ai privati, alle norme già in vigore da tempo in Europa e negli USA.
        Il primo obiettivo della legge n. 512 del 1982 è stato quello di consentire agevolazioni fiscali ai proprietari di beni immobili che intendano o debbano, per le disposizioni di legge relative ai beni notificati, provvedere ad interventi di conservazione o di restauro degli stessi. A questo fine, la legge prevedeva la deducibilità totale delle spese sostenute.
        La legge intendeva inoltre, come secondo obiettivo, consentire ai proprietari di beni culturali immobili o mobili di pagare in parte o totalmente le tasse di successione con la cessione allo Stato di beni.
        Il terzo obiettivo avrebbe consentito ai proprietari di beni mobili o immobili, regolarmente notificati, di pagare le imposte dirette, ovvero anche una sola parte, con la cessione di quei beni.
        Il primo obiettivo, negli anni dal 1982 al 1992, ha funzionato egregiamente e ha favorito, diffusamente, non solo il restauro di beni immobili che, altrimenti, si sarebbero irreparabilmente degradati, ma ha prodotto un incremento rilevante delle attività edili, specie per una fascia di imprese e di lavoratori specializzati e qualificati. Così come attestato da uno studio condotto dall'Associazione dimore storiche italiane, da cui risulta che a fronte di una più considerevole spesa per restauro e manutenzione negli anni successivi al 1982 e a una conseguente minore entrata fiscale per le agevolazioni applicate, si è verificata, a vantaggio dello Stato, una maggiore entrata per quanto riguarda i versamenti dell'IVA e dell'IRPEF.
        Nel 1992, per le condizioni imposte dalla legge finanziaria di quell'anno, il principio della deducibilità del reddito delle spese di restauro è stato sostituito da quello della detrazione dell'imposta per il 27 per cento della spesa sostenuta, allo scopo di ridurre del 30 per cento le agevolazioni e di trarne benefìci contributivi.
        In effetti, l'operazione si è rivelata strategicamente fallimentare perché, per ottenere un vantaggio immediato essa ha prodotto, nel tempo, la contrazione delle attività di manutenzione e conservazione e una riduzione progressiva del gettito fiscale, sia sul fronte dei contributi ridotti a causa del provvedimento che prevedeva la dichiarazione di imposta per il 27 per cento, sia per le minori entrate relative ai versamenti IVA e IRPEF dovute a una più limitata attività lavorativa in quel settore e a una conseguente riduzione dei posti di lavoro.
        Il secondo obiettivo è stato raggiunto solo in casi eccezionali, con procedure lunghe e laboriose. Si tratta di uno dei punti più delicati e meno precisi poiché il testo legislativo non indica con sufficiente chiarezza "chi" è responsabile della valutazione delle proposte e dei beni offerti in cessione. Il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di legge relative al pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali, non è mai stato emanato a causa, in gran parte, delle esitazioni dell'Erario, assai poco propenso a vedere diminuite le sue entrate in cambio di beni, sia pure di rilevante valore. Ne è esempio il caso della collezione Jucker, acquistata dal comune di Milano per una cifra non bassa, sia pure considerando la qualità delle opere, che avrebbe potuto essere negoziata dallo Stato, in termini più favorevoli, in base alla legge in questione.
        Il terzo obiettivo era e rimane, nei modi e nella misura in cui è previsto, un po' utopistico e in qualche misura rischioso, se non altro per l'ipotesi possibile di un numero elevato di proposte da vagliare, nella loro validità, entro i contenuti termini di tempo previsti, cosa che porterebbe ad elevati costi amministrativi e porrebbe il problema della collocazione e della custodia dei beni mobili, e di gravosi costi di gestione per quelli immobili.
        Risulta tuttavia meritevole di considerazione la filosofia che ispira la legge n. 512 del 1982 e l'approccio lucido e pragmatico che essa ha tentato di imporre al problema della conservazione di una parte importante del patrimonio pubblico.
        E' la prima legge, infatti, che tiene conto che larga parte dei beni mobili e immobili del nostro Paese sono in mano a privati e che ai privati, a cui le leggi in vigore impongono, giustamente, obblighi e doveri di tutela continuata e regolare del patrimonio, devono essere fornite regole e strumenti efficaci, perché l'opera di conservazione sia realizzata concretamente in tempi, in termini e con mezzi idonei.
        Certamente, le recenti indagini sulla spesa statale per la cultura compresi i resoconti forniti dalla Corte dei conti, non offrono confortanti prospettive. In media negli ultimi anni, la spesa per la cultura in Italia, in percentuale del PIL, è stata la più bassa rispetto agli standard degli altri Paesi dell'Unione europea, come rilevano gli ultimi dati diffusi dall'OCSE.
        I meccanismi poi di gestione dei fondi assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali sono tali per cui la capacità di spesa, di utilizzare cioè i finanziamenti, è in costante diminuzione: le difficoltà amministrative sono tali per cui i residui di cassa sono stati, negli ultimi anni, o quasi uguali o superiori ai pagamenti effettuati. In più occasioni operatori di settore ad altissimo livello, come i soprintendenti ai beni artistici, hanno sottolineato le difficoltà che impone la macchina amministrativa, funzionante con tempi e metodi che non collimano con le esigenze della tutela del patrimonio culturale, cioè della manutenzione e del restauro dei beni, che richiedono mediamente periodi ben più ampi e flessibili del rigido anno finanziario.


La nostra proposta.

        Costituisce pertanto un imperativo fare quanto è possibile per provvedere responsabilmente alla tutela di un patrimonio che non solo rappresenta la nostra identità storica e culturale ma è una straordinaria ricchezza che appartiene alla storia della civiltà e della quale dobbiamo, moralmente, rispondere a ogni cittadino di ogni Paese.
        Alla luce dei criteri e dei valori che l'articolo 9 della Costituzione testimonia, cioè il principio per cui la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, riteniamo che si debba iniziare a ripensare l'intero nostro modello di politica dei beni culturali e a provvedere a mettere in campo forze e sistemi di gestione in grado di rendere più efficace e produttiva la spesa per la cultura.
        Pur occupandoci, in questa proposta di revisione radicale della legge n. 512 del 1982, di un discorso essenzialmente fiscale, ci rendiamo conto che occorre pensare e muoversi, pur in specifiche occasioni come questa, all'interno di un orizzonte più ampio e generale in cui si tenga presente il problema della definizione di patrimonio e di bene culturale e, soprattutto, l'incerta indicazione delle competenze ancora in larga parte da attribuire alle varie componenti della Repubblica, ai soggetti che la costituiscono, che nella tutela del patrimonio si riconoscono e per la quale devono congiuntamente operare.
        Alla base dunque di ogni nostro tentativo di valutazione, di scelta, di proposta, restano i criteri e i princìpi fondamentali della Costituzione.
        Non intendiamo accostarci, in questa occasione specifica al grande e delicato tema della definizione della valutazione di "bene culturale" né dei differenti ordini di grandezza, in base ai quali la nostra normativa, oggi, distingue categorie diverse di beni culturali. A nostro giudizio il problema della "dimensione del valore" può risolversi solo in una visione più matura e consapevole, essenzialmente unitaria dell'intero nostro patrimonio culturale al di là di distinzioni che non offrono alcuna utilità al fine di una effettiva, globale tutela. Si tratta di beni che appartengono all'intera comunità come realtà territoriale, culturale e storica fatta di pubblico e di privato, che accoglie enti e soggetti, tutti allo stesso modo chiamati a sostenere un ruolo significativo ed effettivo di partecipazione all'esercizio della tutela del patrimonio nazionale.
        Dicendo "Nazione" la Costituzione non dice né sottintende "la soggettività giuridica dello Stato", né il criterio dell'appartenenza del patrimonio a una entità, come lo Stato, fondamentalmente astratta. Tutti i soggetti, invece, sono concretamente ed egualmente interessati all'intera realtà dei beni culturali, sia per quanto concerne quelli cosiddetti di "interesse locale" che quelli di "interesse nazionale".
        Nei tempi più recenti poi, una più viva e diffusa sensibilità comune, e la stessa tendenza legislativa sembrano prestare maggiore attenzione che in passato al concetto della testimonianza storica e della vita culturale come momento unitario e unificante, in cui i "beni", che nella normativa ricorrono regolarmente qualificati, quanto alla località dell'interesse, sono percepiti e vissuti, oltre la differenza e i diversi ordini di grandezza individuati dalla norma, in una visione più coerente e omogenea, più rispettosa della valenza culturale presente nelle testimonianze che costituiscono un segno di civiltà.
        Da parte nostra, proprio per sottolineare la necessità di coinvolgere l'intera amministrazione dello Stato e di sollecitare una sua oggettiva responsabilità nella tutela del patrimonio della Nazione, il progetto di un fondo per i beni culturali non prevede che siano sottratte risorse, in modo specifico, al Ministero per i beni e le attività culturali, già così scarsamente dotato quanto a contributi finanziari. Nella previsione di una maggiore chiarezza nella definizione delle competenze statali e regionali nella delicatissima materia della tutela, il nostro progetto intende realizzare, con la costituzione di fondi regionali, una condizione di effettiva collaborazione tra Stato e regioni e proporre al contempo l'avviamento di un processo di maggiore responsabilizzazione delle regioni stesse.
        Il fondo si dovrebbe formare, per una sua parte da risorse dello Stato, per l'altra da risorse delle regioni e da altri contributi elargiti da privati, in una duplice logica di sostegno e di incentivazione che veda impegnate, sinergicamente, forze pubbliche e forze private e sposti l'attenzione sulle moderne forme di mecenatismo. Una parte della somma del fondo, proveniente dallo Stato, è suddivisa in parti eguali fra tutte le regioni. Infatti anche alla luce dei criteri sopra espressi, riteniamo che i beni culturali abbiano, in linea di principio, pari dignità, al di là che si debba poi distinguere (l'altra parte della somma è divisa secondo parametri riferiti alla consistenza del patrimonio) tra regioni a più alta e a più bassa densità di beni presenti, e beni di maggiore o minore prestigio e fama.
        A supporto degli organi regionali competenti e per le finalità che la legge si prefigge, si è prospettata l'istituzione di una commissione tecnica in cui operano soprintendenti, direttori di musei, esperti, operatori qualificati nel settore dei beni culturali e che si costituisce come figura e momento di collaborazione tra Stato e regione. In questa logica essa, da una parte, può fornire alla regione suggerimenti per esaminare e valutare scelte, indirizzi, priorità di interventi che si volessero programmare ed essere di supporto per impostare e pianificare una più generale linea di politica culturale. Essa inoltre può proporre criteri e metodologie aggiornate di formazione del personale addetto al settore dei beni culturali.
        La nuova commissione tecnica viene costituita per intervenire concretamente nel dialogo fra organismi periferici dello Stato, cui era precedentemente demandata ogni decisione sui beni culturali e gli enti locali. Essa possiede pertanto una forte caratterizzazione scientifica data dalla presenza dei soprintendenti che, oltre ad essere i testimoni nella regione della responsabilità del Ministro per i beni e le attività culturali, sono tuttora le strutture operative su cui contare.
        La presenza del direttore di uno dei musei locali (certi musei comunali, in alcune nostre città anche di media grandezza sono prestigiosi e hanno una grande rilevanza artistica) vuole sottolineare la pari dignità e capacità decisionale di figure così significative per quanto riguarda la responsabilità della tutela dei beni culturali.
        Gli esperti poi, che sono presenti in commissione solo per i casi di loro competenza, servono a "coprire" i settori di intervento specifici, relativi a discipline o a materie di studio (come quelle recentemente riconosciute come le scienze archeometriche, tecnologie dei multi media, eccetera) che non fanno necessariamente parte della preparazione di soprintendenti o di direttori di musei. Queste figure che vengono dal mondo accademico della ricerca ma che possono appartenere anche a quello della libera professione, dovranno essere al corrente di quanto accade nel mondo dell'arte, della valutazione delle opere, ad esempio, cosa di cui nel settore pubblico non ci si è mai occupati.
        A loro viene richiesta la consulenza su settori ancora oggi poco considerati dal nostro sistema di tutela dei beni culturali, come l'arte contemporanea o il settore delle nuove tecnologie dell'immagine (cinema, nastro magnetico sonoro e visivo, floppy disk, eccetera) che avranno sempre maggior spazio in futuro, come è già avvenuto in tutti gli altri Paesi occidentali.
        Abbiamo voluto, inoltre, accogliere nella commissione la voce delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e riconosciute dallo Stato sia perché esse rappresentano la volontà comunemente diffusa, popolare, di operativa tutela dei beni culturali, sia perché esse favoriscono in concreto, la fruizione del patrimonio artistico e storico ed operano una funzione assai efficace di avvicinamento e coinvolgimento del pubblico nella vita dei musei. Inoltre non si deve sottovalutare l'attenzione che gli organismi internazionali prestano a queste forme di intervento, prezioso per il suo valore civile, e alle associazioni di volontari che contano nel mondo centinaia di migliaia di aderenti.
        La commissione tecnica, oltre a un ruolo regionale, svolge un ruolo di più ampio respiro in ordine al principio della tutela che compete alla Repubblica nel suo insieme e in ogni sua parte.
        Essa rappresenta, in particolare, un momento di connessione e di equilibrio tra il mondo dei beni da tutelare e il mondo della finanza pubblica e privata a cui si richiede un concreto atteggiamento di disponibilità a promuovere, con il necessario supporto finanziario, l'incremento delle risorse pubbliche a favore del patrimonio.
        Si passa, con questo argomento, alla parte più tecnica della presente proposta di legge, che prevede, coinvolgendo espressamente nella politica di tutela del patrimonio i Ministeri finanziari, agevolazioni fiscali che riguardano interventi di manutenzione e conservazione di beni vincolati (articolo 9), contenuti redditi catastali per gli immobili notificati (articolo 8), la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali (articolo 10), il pagamento di imposte mediante cessione di beni (articoli 11 e 12), agevolazioni fiscali per l'importazione di beni culturali che siano considerati parte integrante del patrimonio nazionale (articolo 15), agevolazioni procedurali per atti di donazione in denaro e in beni a favore dello Stato, delle regioni e di enti pubblici (articolo 13). In particolare, per quanto concerne l'articolo 12 che prevede la cessione temporanea di opere d'arte a musei pubblici in pagamento parziale o totale di imposte dirette, precisiamo che, per le opere d'arte non vincolate o di autori viventi, abbiamo voluto considerare un "regime di prestito" particolare: la deducibilità dall'imposta IRPEF o IRPEG è prevista, per i soggetti proprietari dei beni ceduti temporaneamente, per la metà degli anni della effettiva cessione. Si intende, con questa misura, tenere conto della stabilizzazione o della eventuale crescita di valore che un'opera d'arte contemporanea, a differenza di quelle storicamente e artisticamente più consolidate, può acquisire proprio in virtù del riconoscimento che le viene fornito dall'esposizione stessa in una galleria o in un museo pubblici.




Frontespizio Testo articoli