XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 398




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI
E ISTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello Stato per la promozione e il sostegno di opere di conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di imposte.


Art. 2.

(Fondo nazionale per interventi
a favore dei beni culturali).

        1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il Fondo nazionale per interventi a favore dei beni culturali, alimentato annualmente dalle seguenti risorse finanziarie:

                a) dal 40 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

                b) da una quota dei proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle lotterie nazionali, da stabilire annualmente in sede di legge finanziaria;
                c) da una quota pari al 15 per cento dei proventi spettanti allo Stato dalla vendita dei biglietti di ingresso nei musei e nelle gallerie;

                d) dagli stanziamenti di cui allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, destinati al finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;

                e) dagli introiti statali di cui alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 10 della presente legge.

        2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i seguenti criteri:

                a) il 50 per cento in parti eguali fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                b) il restante 50 per cento in relazione alla consistenza del patrimonio culturale esistente in ciascuna regione.

        3. All'erogazione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con mandati semestrali.


Art. 3.

(Fondi regionali per i beni culturali).

        1. Le regioni istituiscono un fondo regionale per i beni culturali, alimentato annualmente dalle seguenti risorse finanziarie:

                a) dalle risorse derivanti dal riparto del Fondo nazionale per interventi a favore dei beni culturali;

                b) da risorse proprie;

                c) dalle somme derivanti da elargizioni e donazioni di persone fisiche e giuridiche destinate agli interventi di cui all'articolo 1;

                d) dalla metà delle somme destinate all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, concernente la destinazione di una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto di opere pubbliche realizzate sul territorio della regione, da versare alla stessa da parte dello Stato e degli enti pubblici interessati;

                e) una quota percentuale sui contributi versati in forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale percentuale, stornata dal destinatario a favore del fondo dalla somma totale messa a disposizione, è pari al 10 per cento per i contributi fino a cinquecento milioni ed al 5 per cento per i contributi di entità superiore.


Art. 4.

(Modalità di utilizzo
dei fondi regionali).

        1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché le modalità di utilizzo del fondo regionale per i beni culturali, allo scopo di attuare le finalità indicate all'articolo 1.
        2. La regione può utilizzare il fondo regionale per la concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Agli stessi soggetti la regione può fornire garanzie fideiussorie.


Capo II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE


Art. 5.

(Commissione tecnica regionale
per i beni culturali).

        1. E' istituita in ciascun ambito territoriale regionale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la commissione tecnica regionale per i beni culturali, composta da:

                a) un rappresentante della competente soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali;

                b) un rappresentante del Ministero delle finanze, scelto tra i funzionari degli uffici finanziari aventi sede nella regione;

                c) un direttore di museo di enti locali, designato dalla regione;

                d) un dirigente della regione preposto ai servizi concernenti i beni culturali, designato dalla regione;

                e) un esperto per ciascuno dei settori archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico storico, artistico moderno e contemporaneo, librario, archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico e delle nuove tecnologie dell'immagine, che non siano dipendenti da pubbliche amministrazioni; tali esperti sono designati dalla regione tra candidati di chiara fama nell'ambito di ogni settore;

                f) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato operanti nella regione nel settore della tutela dei beni culturali.

        2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera e), partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione relative alla materia di loro competenza.
        3. Ciascuna commissione dura in carica tre anni.
        4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
        5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 6.

(Funzioni della commissione tecnica
regionale per i beni culturali).

        1. Per l'attuazione della presente legge ciascuna commissione tecnica regionale per i beni culturali esercita funzioni consultive e propositive nei confronti delle amministrazioni statali e regionali.
        2. La commissione, in particolare:

                a) fornisce indicazioni e criteri per la formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, secondo i criteri generali indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

                b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali stabiliti dalla commissione stessa;

                c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara l'interesse, indica le condizioni e stima il valore dell'eventuale cessione;

                d) elabora criteri metodologici e di indirizzo, in coerenza con le direttive fornite dal Consiglio per i beni culturali e ambientali e dall'Istituto centrale del restauro, per corsi di formazione del personale di livello medio e intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;

                e) dà indicazioni per forme di pubblicizzazione e informazione dei programmi di intervento a favore dei beni culturali sia ordinari sia straordinari, delle elargizioni e delle sponsorizzazioni;

                f) fornisce indicazioni per promuovere forme di mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;

                g) elabora forme di convenzioni con istituti universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con il settore delle attività professionali.


Capo III

INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE


Art. 7.

(Esenzioni da imposte dirette per gli
immobili con destinazione ad usi culturali).

        1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative imposte, non concorrono i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.
        2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di cui al comma 1 ai fini delle relative imposte, i redditi catastali o i proventi dei biglietti di ingresso negli edifici, parchi o giardini, che siano sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi vigenti, sempre che da tali beni non derivi altro reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti al pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli organi competenti dell'amministrazione per i beni culturali. Ove sia aperta al pubblico solo una parte dell'edificio, del parco o del giardino, l'esenzione non si applica alla parte riservata ad usi privati dei proprietari o dei possessori; per i parchi e i giardini, o una parte di essi, che siano riconosciuti dall'amministrazione predetta come pertinenza di un immobile vincolato, si applica il medesimo regime fiscale dell'immobile stesso.
        3. Per fruire dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito ai sensi delle disposizioni vigenti.
        4. Il mutamento di destinazione o la chiusura degli immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti.
        5. Il Ministero per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.


Art. 8.

(Redditi catastali degli immobili vincolati).

        1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

            "3. Il reddito degli immobili vincolati è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo a cui i beni sono assoggettati.

                3-bis. Ferma restando ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, il mutamento di destinazione degli immobili di cui al comma 3, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni e le attività culturali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie.

                3-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni".


Art. 9.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e
aliquote IVA per interventi di manutenzione e restauro).

        1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, è aggiunta la seguente:

            "l-quater) sulla base di un progetto approvato dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella misura effettivamente rimasta a carico, ivi comprese le spese per impianti tecnologici di sicurezza e per impianti tecnologici finalizzati alla conservazione delle cose e delle collezioni vincolate ai sensi delle leggi vigenti, anche se tali cose o collezioni sono conservate in edifici non vincolati. Le spese relative a impianti tecnologici attengono anche alla fruizione del bene in rapporto al suo decoro e alla sua destinazione d'uso. La necessità delle spese è attestata dalla commissione tecnica regionale. La congruità delle spese è attestata con perizia giurata del direttore dei lavori. Qualora superino l'ammontare del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, le spese possono essere imputate, dietro richiesta dell'interessato ai fini della loro deducibilità, a un numero massimo di sei esercizi successivi. Il mutamento di destinazione delle cose vincolate senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni e le attività culturali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati o la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi oneri accessori;".

        2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o privati, l'IVA è dovuta nella misura relativa all'aliquota di cui alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
        3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per la manutenzione, ponderazione o restauro delle cose vincolate, è abrogata.


Art. 10.

(Deducibilità delle erogazioni liberali).

        1. Dopo la lettera l-quater del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 9 della presente legge, è aggiunta la seguente:

            "l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari; a tale scopo le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. La commissione tecnica regionale per i beni culturali stabilisce i termini entro i quali le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni devono essere utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse; detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla loro destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e i relativi importi sono assegnati al fondo per interventi a favore dei beni culturali".

        2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali con finalità culturali, è abrogata.

Art. 11.

(Pagamento dell'imposta di successione
mediante cessione di beni ereditari).

        1. L'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 39. - 1. Gli eredi e i legatari o i legittimari possono cedere allo Stato, a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, nonché le opere di preminente valore culturale di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
            2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata alla competente commissione tecnica regionale per i beni culturali ed al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, nei termini previsti dalle norme vigenti per il pagamento delle imposte di successione; nella proposta di cessione gli eredi, i legatari o i legittimari possono chiedere di essere sentiti dalla commissione personalmente o a mezzo di un loro delegato.
            3. In ogni caso l'accoglimento della proposta di cessione è subordinato alla presentazione di documentazione di data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile da cui risulti l'appartenenza del bene culturale all'asse ereditario.
            4. La commissione tecnica regionale per i beni culturali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuta a informare gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione, se si tratta di beni immobili. Nel caso di beni mobili, è tenuta a informare i musei o le istituzioni idonei a ricevere i beni offerti.
            5. La commissione tecnica regionale per i beni culturali dichiara l'interesse ad acquisire il bene ed esprime un parere sull'acquisizione dei beni in oggetto, stimandone il valore.
            6. La commissione tecnica regionale per i beni culturali è tenuta a fornire agli interessati e all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di interesse, il proprio parere e la stima del valore del bene entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della proposta; scaduto tale termine l'amministrazione finanziaria procede a norma dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
            7. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento dell'imposta.
            8. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentita la regione sul cui territorio si trovano i beni.
            9. L'interessato può revocare la proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione tecnica regionale per i beni culturali o nel mese successivo, con atto comunicato alla commissione stessa e al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui è stata presentata la proposta di cessione.
            10. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione, ed è notificato al richiedente; entro un mese dalla data della notifica, il proponente comunica alla commissione tecnica regionale per i beni culturali e al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, la propria accettazione; in caso di non accettazione l'imposta dovuta è gravata dagli interessi legali, a decorrere dalla relativa scadenza.
            11. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro il mese successivo alla comunicazione dell'accettazione; la consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato. I beni sono collocati presso musei nazionali, istituzioni museali, regionali e locali pubblici, in forma di deposito permanente; presso altre istituzioni pubbliche non museali i beni sono collocati in forma di deposito semplice.
            12. Nel caso di cessione di beni il trasferimento degli stessi allo Stato ha effetto dalla data di ricezione della dichiarazione di accettazione; per quanto riguarda i beni immobili il decreto di cui al comma 8 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.
            13. I beni acquisiti dallo Stato a norma dei commi 11 e 12 possono essere trasferiti, a richiesta, al patrimonio delle regioni o degli enti locali.
            14. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, entro due mesi dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche dell'accettazione stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
            15. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli oneri accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli oneri accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza entro quattro mesi ai sensi delle leggi vigenti in materia".


Art. 12.

(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione
temporanea di opere d'arte a gallerie e musei pubblici).

        1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di una galleria d'arte pubblica, la commissione tecnica regionale per i beni culturali può proporre, acquisito l'assenso del competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria, ai soggetti tenuti al pagamento di IRPEF o di IRPEG, la cessione temporanea di opere d'arte in pagamento delle imposte dirette per l'importo totale o parziale corrispondente.
        2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di preminente valore culturale, possono essere già state sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da autori viventi o comunque tali da non ricadere nei termini cronologici stabiliti dalle disposizioni vigenti, per la vincolabilità delle opere.
        3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne hanno fatto richiesta.
        4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte dirette.
        5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la deducibilità dall'imposta IRPEF o IRPEG di una quota percentuale calcolata sul valore dell'opera temporaneamente ceduta, stabilito con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della stima del valore fatta dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali; tale percentuale è fissata al 2 per cento per opere che non superino il valore di lire 200 milioni, e all'1,5 per cento per opere che superino tale valore.
        6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti nei seguenti modi:

                a) per opere vincolate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la cessione temporanea del bene è fissata in un numero minimo di tre anni;

                b) per le opere di autori viventi, o comunque non sottoposte a vincolo, la cessione temporanea è fissata in un numero minimo di quattro anni a decorrere dalla data di cessione; per le stesse opere la deducibilità, di cui al comma 5, è limitata ad un numero di anni pari alla metà, a partire dal primo anno di decorrenza del debito d'imposta, degli anni che corrispondono all'intera durata della cessione temporanea.

        7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea, comprensiva della stima del valore dell'opera, è comunicata dall'interessato alla commissione e all'amministrazione finanziaria entro un mese dalla ricezione della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.
        8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG possono proporre alla commissione tecnica regionale per i beni culturali il pagamento parziale o totale dell'imposta dovuta mediante la cessione temporanea di opere d'arte, a condizione che un museo o una galleria pubblici ne garantiscano la custodia e l'esposizione al pubblico; in tal caso la commissione, dichiarato l'interesse e ottenuto l'assenso del competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria, trasmette la stima del valore dell'opera ed il computo delle somme deducibili ai sensi del comma 5, al soggetto interessato e all'amministrazione finanziaria entro due mesi dalla ricezione della proposta stessa; decorso tale termine la proposta si intende rifiutata.


Art. 13.

(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici).

        1. Gli atti di donazione, sia a favore dello Stato che delle regioni o di altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto beni culturali od altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, sono preventivamente comunicati ai destinatari, i quali hanno tre mesi di tempo per decidere circa l'accettazione o meno della donazione. L'accettazione della donazione da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici deve essere accompagnata da una valutazione degli oneri prevedibili per la parte pubblica. In caso di accettazione, gli atti di donazione possono essere stipulati con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o dagli uffici roganti dell'amministrazione beneficiaria.
        2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, della conservazione e della manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.
        3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.


Art. 14.

(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso
agevolato per interventi di risanamento e di restauro di
immobili sottoposti a tutela).

        1. Ai fini della parziale partecipazione dello Stato alle spese sostenute dal proprietario del bene culturale, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la commissione tecnica regionale per i beni culturali redige ogni tre anni un elenco di interventi urgenti riguardanti le strutture portanti e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata, interventi per i quali viene preventivato un contributo fino al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire 250 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in proporzione all'aumento medio dei costi. Il contributo è versato ad avanzamento lavori, per il 15 per cento all'inizio, per il 35 per cento a metà e per il 50 per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione, di avanzamento lavori, e circa l'ammontare delle spese.
        2. A favore dei proprietari di immobili vincolati che eseguono sugli immobili stessi interventi di conservazione e di restauro, possono essere concessi mutui e prestiti agevolati, previo parere della commissione tecnica regionale per i beni culturali. Gli immobili vincolati di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato possono restare accessibili al pubblico per un limite massimo di 30 anni nel primo caso e di 25 anni nel secondo.


Art. 15.

(Agevolazioni fiscali per l'importazione
di beni culturali).

        1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione europea, di opere d'arte contemporanea o di beni che, per il loro autore o per la loro provenienza originaria, siano considerati parte integrante del patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali dall'ufficio importazione competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione, è esente dalle relative imposte a condizione che:

                a) il bene sia proposto per la notificazione e sia effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza dall'esenzione, ovvero, qualora sia opera di preminente valore culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta anni, l'interesse culturale sia attestato in una certificazione della soprintendenza ai beni artistici e storici del territorio in cui ha sede l'ufficio importazione;

            b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a conservarlo per non meno di venti anni sul territorio italiano, dando comunicazione all'ufficio importazione d'origine e alle soprintendenze competenti per territorio di ogni successivo trasferimento o passaggio di proprietà;
                c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente il bene nel museo indicato dalla soprintendenza ove egli risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di specifico interesse, su richiesta della commissione; le spese per i rischi derivanti da trasporto e per l'assicurazione del bene sono a carico dello Stato.

        2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite.


Art. 16.

(Determinazione convenzionale della superficie degli
edifici di interesse storico o artistico).

        1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni caso considerata di 300 metri quadrati, se l'effettiva consistenza superi tale dimensione.
        2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 60 metri quadrati e che abbiano superficie imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di 300 metri quadrati.
        3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, si applicano in riferimento alla superficie massima di metri quadrati 300, anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano superficie imponibile maggiore.
        4. Le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono applicate a condizione che le unità immobiliari vincolate di cui ai medesimi commi siano adibite ad esclusivo uso abitativo familiare o personale.


Art. 17.

(Abrogazione di norme).

        1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni, è abrogata.



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