XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 398
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
E ISTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, disciplina gli interventi delle regioni e dello
Stato per la promozione e il sostegno di opere di
conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali da
parte di soggetti pubblici e privati, per l'incremento delle
risorse pubbliche destinate alla tutela dei beni culturali e
per l'incremento del patrimonio culturale nazionale mediante
l'agevolazione della cessione di beni in pagamento di
imposte.
Art. 2.
(Fondo nazionale per interventi
a favore dei beni culturali).
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
istituito il Fondo nazionale per interventi a favore dei beni
culturali, alimentato annualmente dalle seguenti risorse
finanziarie:
a) dal 40 per cento della quota dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
b) da una quota dei proventi di spettanza dello
Stato derivanti dalle lotterie nazionali, da stabilire
annualmente in sede di legge finanziaria;
c) da una quota pari al 15 per cento dei proventi
spettanti allo Stato dalla vendita dei biglietti di ingresso
nei musei e nelle gallerie;
d) dagli stanziamenti di cui allo stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, destinati al
finanziamento di interventi relativi agli immobili non statali
interessanti il patrimonio storico-artistico delle regioni;
e) dagli introiti statali di cui alla lettera
l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dall'articolo 10 della presente legge.
2. Il fondo è ripartito annualmente fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i seguenti criteri:
a) il 50 per cento in parti eguali fra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) il restante 50 per cento in relazione alla
consistenza del patrimonio culturale esistente in ciascuna
regione.
3. All'erogazione delle somme spettanti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano provvede il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con mandati semestrali.
Art. 3.
(Fondi regionali per i beni culturali).
1. Le regioni istituiscono un fondo regionale per i beni
culturali,
alimentato annualmente dalle seguenti risorse finanziarie:
a) dalle risorse derivanti dal riparto del Fondo
nazionale per interventi a favore dei beni culturali;
b) da risorse proprie;
c) dalle somme derivanti da elargizioni e
donazioni di persone fisiche e giuridiche destinate agli
interventi di cui all'articolo 1;
d) dalla metà delle somme destinate
all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni, concernente la destinazione di una
quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista
nel progetto di opere pubbliche realizzate sul territorio
della regione, da versare alla stessa da parte dello Stato e
degli enti pubblici interessati;
e) una quota percentuale sui contributi versati in
forma di sponsorizzazione da parte di persone giuridiche a
favore di enti pubblici per specifiche opere di restauro, di
acquisto di beni, di manifestazioni temporanee; tale
percentuale, stornata dal destinatario a favore del fondo
dalla somma totale messa a disposizione, è pari al 10 per
cento per i contributi fino a cinquecento milioni ed al 5 per
cento per i contributi di entità superiore.
Art. 4.
(Modalità di utilizzo
dei fondi regionali).
1. La regione disciplina le modalità di acquisizione delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed e), nonché le modalità di utilizzo del fondo
regionale per i beni culturali, allo scopo di attuare le
finalità indicate all'articolo 1.
2. La regione può utilizzare il fondo regionale per la
concessione di contributi a fondo perduto e contributi in
conto interessi o a rimborso ai soggetti obbligati per legge
alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Agli stessi soggetti la
regione può fornire garanzie fideiussorie.
Capo II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 5.
(Commissione tecnica regionale
per i beni culturali).
1. E' istituita in ciascun ambito territoriale regionale,
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
la commissione tecnica regionale per i beni culturali,
composta da:
a) un rappresentante della competente
soprintendenza regionale per i beni e le attività
culturali;
b) un rappresentante del Ministero delle finanze,
scelto tra i funzionari degli uffici finanziari aventi sede
nella regione;
c) un direttore di museo di enti locali, designato
dalla regione;
d) un dirigente della regione preposto ai servizi
concernenti i beni culturali, designato dalla regione;
e) un esperto per ciascuno dei settori
archeologico, architettonico ed archeometrico, artistico
storico, artistico moderno e contemporaneo, librario,
archivistico, scientifico-naturalistico, musicale, etnologico
e delle nuove tecnologie dell'immagine, che non siano
dipendenti da pubbliche amministrazioni; tali esperti sono
designati dalla regione tra candidati di chiara fama
nell'ambito di ogni settore;
f) un rappresentante designato unitariamente dalle
associazioni di interesse nazionale riconosciute dallo Stato
operanti nella regione nel settore della tutela dei beni
culturali.
2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera e),
partecipano esclusivamente alle riunioni della commissione
relative alla materia di loro competenza.
3. Ciascuna commissione dura in carica tre anni.
4. La commissione elegge tra i suoi membri il presidente e
adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a
carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 6.
(Funzioni della commissione tecnica
regionale per i beni culturali).
1. Per l'attuazione della presente legge ciascuna
commissione tecnica regionale per i beni culturali esercita
funzioni consultive e propositive nei confronti delle
amministrazioni statali e regionali.
2. La commissione, in particolare:
a) fornisce indicazioni e criteri per la
formulazione di progetti di intervento annuali e pluriennali
per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali,
secondo i criteri generali indicati dal Ministro per i beni e
le attività culturali;
b) esprime pareri sulle richieste formulate dagli
enti locali, da soggetti pubblici e privati, di finanziamenti
per interventi di conservazione e restauro dei beni notificati
e si pronuncia sul loro accoglimento secondo criteri generali
stabiliti dalla commissione stessa;
c) esprime pareri sulle proposte di pagamento di
imposte mediante cessione di beni culturali; dichiara
l'interesse, indica le condizioni e stima il valore
dell'eventuale cessione;
d) elabora criteri metodologici e di indirizzo, in
coerenza con le direttive fornite dal Consiglio per i beni
culturali e ambientali e dall'Istituto centrale del restauro,
per corsi di formazione del personale di livello medio e
intermedio addetto ai vari settori dei beni culturali;
e) dà indicazioni per forme di pubblicizzazione e
informazione dei programmi di intervento a favore dei beni
culturali sia ordinari sia straordinari, delle elargizioni e
delle sponsorizzazioni;
f) fornisce indicazioni per promuovere forme di
mecenatismo, erogazioni e donazioni in beni e in denaro;
g) elabora forme di convenzioni con istituti
universitari e di ricerca, nazionali e stranieri, e con il
settore delle attività professionali.
Capo III
INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE
Art. 7.
(Esenzioni da imposte dirette per gli
immobili con destinazione ad usi culturali).
1. Alla formazione del reddito delle persone fisiche, del
reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati ad
altre imposte a favore di enti locali, ai fini delle relative
imposte, non concorrono i redditi catastali degli immobili
totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei,
biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di
privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando
al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile.
2. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi di
cui al comma 1 ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali o i proventi dei biglietti di ingresso negli
edifici, parchi o giardini, che siano sottoposti a vincolo ai
sensi delle leggi vigenti, sempre che da tali beni non derivi
altro reddito al possessore e che essi siano totalmente aperti
al pubblico nei tempi e secondo le modalità concordate con gli
organi competenti dell'amministrazione per i beni culturali.
Ove sia aperta al pubblico solo una parte dell'edificio, del
parco o del giardino, l'esenzione non si applica alla parte
riservata ad usi privati dei proprietari o dei possessori; per
i parchi e i giardini, o una parte di essi, che siano
riconosciuti dall'amministrazione predetta come pertinenza di
un immobile vincolato, si applica il medesimo regime fiscale
dell'immobile stesso.
3. Per fruire dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito ai sensi
delle disposizioni vigenti.
4. Il mutamento di destinazione o la chiusura degli
immobili indicati nel comma 2, senza preventiva autorizzazione
dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, o il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili vincolati, determinano la decadenza dalle
agevolazioni tributarie; resta ferma ogni altra sanzione
prevista dalle leggi vigenti.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali dà
immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni
che comportano la decadenza dalle agevolazioni.
Art. 8.
(Redditi catastali degli immobili vincolati).
1. Il comma 3 dell'articolo 134 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è sostituito dai seguenti:
"3. Il reddito degli immobili vincolati è
determinato mediante l'applicazione della minore tra le
tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale sono collocati i fabbricati sottoposti a
vincolo; qualora i predetti immobili risultino allibrati al
catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è
ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul
reddito e nel certificato catastale viene annotato il vincolo
a cui i beni sono assoggettati.
3-bis. Ferma restando ogni altra sanzione prevista
dalle leggi vigenti, il mutamento di destinazione degli
immobili di cui al comma 3, senza la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione per i beni e le attività culturali o il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili vincolati, determinano la decadenza dalle
agevolazioni tributarie.
3-ter. Il Ministero per i beni e le attività
culturali dà immediata comunicazione agli uffici tributari
delle violazioni che comportano la decadenza dalle
agevolazioni".
Art. 9.
(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e
aliquote IVA per interventi di manutenzione e restauro).
1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo
10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente gli oneri deducibili dal reddito
delle persone fisiche, è aggiunta la seguente:
"l-quater) sulla base di un progetto approvato
dalla commissione tecnica regionale per i beni culturali, le
spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nella misura effettivamente rimasta a
carico, ivi comprese le spese per impianti tecnologici di
sicurezza e per impianti tecnologici finalizzati alla
conservazione delle cose e delle collezioni vincolate ai sensi
delle leggi vigenti, anche se tali cose o collezioni sono
conservate in edifici non vincolati. Le spese relative a
impianti tecnologici attengono anche alla fruizione del bene
in rapporto al suo decoro e alla sua destinazione d'uso. La
necessità delle spese è attestata dalla commissione tecnica
regionale. La congruità delle spese è attestata con perizia
giurata del direttore dei lavori. Qualora superino l'ammontare
del reddito complessivo per l'anno a cui si riferiscono, le
spese possono essere imputate, dietro richiesta
dell'interessato ai fini della loro deducibilità, a un numero
massimo di sei esercizi successivi. Il mutamento di
destinazione delle cose vincolate senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni e le attività
culturali o il mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati o la tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi, determinano la
indeducibilità delle spese dal reddito. L'amministrazione per
i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione ai
competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la
decadenza dalle agevolazioni. Dalla data di ricevimento della
comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi oneri accessori;".
2. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
protezione e restauro di beni culturali vincolati ai sensi
delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o
privati, l'IVA è dovuta nella misura relativa all'aliquota di
cui alla parte II della tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
delle spese per la manutenzione, ponderazione o restauro delle
cose vincolate, è abrogata.
Art. 10.
(Deducibilità delle erogazioni liberali).
1. Dopo la lettera l-quater del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dall'articolo 9 della presente legge, è aggiunta la
seguente:
"l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, ivi comprese le erogazioni effettuate
per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico e culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tale
fine necessari; a tale scopo le mostre e le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati dalla
commissione tecnica regionale per i beni culturali che dovrà
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. La
commissione tecnica regionale per i beni culturali stabilisce
i termini entro i quali le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni devono essere utilizzate per gli scopi
preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse;
detti termini possono, per causa non imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non
integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero
utilizzate non in conformità alla loro destinazione,
affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e i
relativi importi sono assegnati al fondo per interventi a
favore dei beni culturali".
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali con
finalità culturali, è abrogata.
Art. 11.
(Pagamento dell'imposta di successione
mediante cessione di beni ereditari).
1. L'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - 1. Gli eredi e i legatari o i
legittimari possono cedere allo Stato, a scomputo totale o
parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte
ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene
pecuniarie, i beni indicati nell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole
interesse storico, nonché le opere di preminente valore
culturale di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche
ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia
interessato all'acquisizione.
2. La proposta di cessione, contenente la
descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea
documentazione, deve essere sottoscritta, a pena di nullità,
da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata alla
competente commissione tecnica regionale per i beni culturali
ed al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, nei
termini previsti dalle norme vigenti per il pagamento delle
imposte di successione; nella proposta di cessione gli eredi,
i legatari o i legittimari possono chiedere di essere sentiti
dalla commissione personalmente o a mezzo di un loro
delegato.
3. In ogni caso l'accoglimento della proposta di
cessione è subordinato alla presentazione di documentazione di
data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile da
cui risulti l'appartenenza del bene culturale all'asse
ereditario.
4. La commissione tecnica regionale per i beni
culturali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuta a
informare gli enti pubblici territoriali nella cui
circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in
cessione, se si tratta di beni immobili. Nel caso di beni
mobili, è tenuta a informare i musei o le istituzioni idonei a
ricevere i beni offerti.
5. La commissione tecnica regionale per i beni
culturali dichiara l'interesse ad acquisire il bene ed esprime
un parere sull'acquisizione dei beni in oggetto, stimandone il
valore.
6. La commissione tecnica regionale per i beni
culturali è tenuta a fornire agli interessati e
all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di interesse,
il proprio parere e la stima del valore del bene entro il
termine di tre mesi dalla data di ricezione della proposta;
scaduto tale termine l'amministrazione finanziaria procede a
norma dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. La proposta di cessione interrompe i termini per
il pagamento dell'imposta.
8. Le condizioni ed il valore della cessione sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentita la
regione sul cui territorio si trovano i beni.
9. L'interessato può revocare la proposta di
cessione all'atto dell'audizione presso la commissione tecnica
regionale per i beni culturali o nel mese successivo, con atto
comunicato alla commissione stessa e al competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria cui è stata presentata la
proposta di cessione.
10. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro sei
mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione,
ed è notificato al richiedente; entro un mese dalla data della
notifica, il proponente comunica alla commissione tecnica
regionale per i beni culturali e al competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, la
propria accettazione; in caso di non accettazione l'imposta
dovuta è gravata dagli interessi legali, a decorrere dalla
relativa scadenza.
11. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni
devono essere consegnati entro il mese successivo alla
comunicazione dell'accettazione; la consegna comporta il
trasferimento della proprietà dei beni allo Stato. I beni sono
collocati presso musei nazionali, istituzioni museali,
regionali e locali pubblici, in forma di deposito permanente;
presso altre istituzioni pubbliche non museali i beni sono
collocati in forma di deposito semplice.
12. Nel caso di cessione di beni il trasferimento
degli stessi allo Stato ha effetto dalla data di ricezione
della dichiarazione di accettazione; per quanto riguarda i
beni immobili il decreto di cui al comma 8 e la dichiarazione
di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo
per la trascrizione del trasferimento sui registri
immobiliari.
13. I beni acquisiti dallo Stato a norma dei commi
11 e 12 possono essere trasferiti, a richiesta, al patrimonio
delle regioni o degli enti locali.
14. Ai fini dell'estinzione del debito tributario,
gli eredi devono produrre al competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria, entro due mesi dalla
dichiarazione di accettazione, le copie autentiche
dell'accettazione stessa e del decreto recante l'indicazione
del valore dei beni ceduti.
15. Qualora il valore dei beni ceduti superi
l'importo dell'imposta e degli oneri accessori, al cedente non
compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei
beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli
oneri accessori, il cedente è tenuto al pagamento della
differenza entro quattro mesi ai sensi delle leggi vigenti in
materia".
Art. 12.
(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione
temporanea di opere d'arte a gallerie e musei pubblici).
1. Per la riconosciuta necessità di incrementare le
collezioni pubbliche, su richiesta specifica di un museo o di
una galleria d'arte pubblica, la commissione tecnica regionale
per i beni culturali può proporre, acquisito l'assenso del
competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria,
ai soggetti tenuti al pagamento di IRPEF o di IRPEG, la
cessione temporanea di opere d'arte in pagamento delle imposte
dirette per l'importo totale o parziale corrispondente.
2. Le opere d'arte di cui al comma 1 devono essere di
preminente valore culturale, possono essere già state
sottoposte a vincolo, possono anche essere state eseguite da
autori viventi o comunque tali da non ricadere nei termini
cronologici stabiliti dalle disposizioni vigenti, per la
vincolabilità delle opere.
3. Le opere cedute temporaneamente devono restare esposte
al pubblico negli spazi del museo o delle gallerie che ne
hanno fatto richiesta.
4. Per cessione temporanea si intende la possibilità da
parte dell'amministrazione pubblica di conservare ed esporre
al pubblico, per un determinato periodo di tempo, a titolo di
deposito, le opere proposte in pagamento delle imposte
dirette.
5. Per ciascun anno di cessione temporanea del bene, al
soggetto proprietario del bene stesso, è concessa la
deducibilità dall'imposta IRPEF o IRPEG di una quota
percentuale calcolata sul valore dell'opera temporaneamente
ceduta, stabilito con decreto del Ministro delle finanze,
tenuto conto della stima del valore fatta dalla commissione
tecnica regionale per i beni culturali; tale percentuale è
fissata al 2 per cento per opere che non superino il valore di
lire 200 milioni, e all'1,5 per cento per opere che superino
tale valore.
6. I termini della cessione temporanea sono stabiliti nei
seguenti modi:
a) per opere vincolate ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, la cessione temporanea del bene è fissata in un numero
minimo di tre anni;
b) per le opere di autori viventi, o comunque non
sottoposte a vincolo, la cessione temporanea è fissata in un
numero minimo di quattro anni a decorrere dalla data di
cessione; per le stesse opere la deducibilità, di cui al comma
5, è limitata ad un numero di anni pari alla metà, a partire
dal primo anno di decorrenza del debito d'imposta, degli anni
che corrispondono all'intera durata della cessione
temporanea.
7. L'accoglimento della proposta di cessione temporanea,
comprensiva della stima del valore dell'opera, è comunicata
dall'interessato alla commissione e all'amministrazione
finanziaria entro un mese dalla ricezione della proposta
stessa; decorso tale termine la proposta si intende
rifiutata.
8. I soggetti tenuti al pagamento dell'IRPEF o dell'IRPEG
possono proporre alla commissione tecnica regionale per i beni
culturali il pagamento parziale o totale dell'imposta dovuta
mediante la cessione temporanea di opere d'arte, a condizione
che un museo o una galleria pubblici ne garantiscano la
custodia e l'esposizione al pubblico; in tal caso la
commissione, dichiarato l'interesse e ottenuto l'assenso del
competente organo regionale dell'amministrazione finanziaria,
trasmette la stima del valore dell'opera ed il computo delle
somme deducibili ai sensi del comma 5, al soggetto interessato
e all'amministrazione finanziaria entro due mesi dalla
ricezione della proposta stessa; decorso tale termine la
proposta si intende rifiutata.
Art. 13.
(Agevolazioni in casi di donazione a favore dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici).
1. Gli atti di donazione, sia a favore dello Stato che
delle regioni o di altri enti pubblici, che abbiano ad oggetto
beni culturali od altri beni o somme di denaro con la
specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al
restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni
culturali, sono preventivamente comunicati ai destinatari, i
quali hanno tre mesi di tempo per decidere circa
l'accettazione o meno della donazione. L'accettazione della
donazione da parte dello Stato, della regione o di altri enti
pubblici deve essere accompagnata da una valutazione degli
oneri prevedibili per la parte pubblica. In caso di
accettazione, gli atti di donazione possono essere stipulati
con atto pubblico rogato, a scelta del donante, dal notaio o
dagli uffici roganti dell'amministrazione beneficiaria.
2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la
facoltà di assumere provvisoriamente prima dell'accettazione,
gli oneri della custodia, della conservazione e della
manutenzione dei beni di cui al comma 1, fatta salva, in caso
di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei
confronti degli obbligati.
3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non
possono essere destinati a scopi diversi da quelli
indicati.
Art. 14.
(Contributi a fondo perduto, mutui e prestiti a tasso
agevolato per interventi di risanamento e di restauro di
immobili sottoposti a tutela).
1. Ai fini della parziale partecipazione dello Stato alle
spese sostenute dal proprietario del bene culturale, ai sensi
dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la commissione
tecnica regionale per i beni culturali redige ogni tre anni un
elenco di interventi urgenti riguardanti le strutture portanti
e le coperture di immobili vincolati di proprietà privata,
interventi per i quali viene preventivato un contributo fino
al 30 per cento delle spese complessive con un massimo di lire
250 milioni, comunque erogabili una sola volta per l'immobile
o per il complesso di immobili. Tale limite massimo è
elevabile ogni triennio con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, in proporzione all'aumento medio dei
costi. Il contributo è versato ad avanzamento lavori, per il
15 per cento all'inizio, per il 35 per cento a metà e per il
50 per cento a conclusione degli interventi, sulla base di una
dichiarazione giurata del direttore dei lavori circa i tempi
di esecuzione, di avanzamento lavori, e circa l'ammontare
delle spese.
2. A favore dei proprietari di immobili vincolati che
eseguono sugli immobili stessi interventi di conservazione e
di restauro, possono essere concessi mutui e prestiti
agevolati, previo parere della commissione tecnica regionale
per i beni culturali. Gli immobili vincolati di proprietà
privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato
possono restare accessibili al pubblico per un limite massimo
di 30 anni nel primo caso e di 25 anni nel secondo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali per l'importazione
di beni culturali).
1. L'importazione dall'estero, fatta eccezione per gli
Stati membri dell'Unione europea, di opere d'arte
contemporanea o di beni che, per il loro autore o per la loro
provenienza originaria, siano considerati parte integrante del
patrimonio della Nazione e siano riconosciuti come tali
dall'ufficio importazione competente per territorio del
Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il
parere della commissione, è esente dalle relative imposte a
condizione che:
a) il bene sia proposto per la notificazione e sia
effettivamente notificato entro tre mesi, pena la decadenza
dall'esenzione, ovvero, qualora sia opera di preminente valore
culturale di autore vivente o realizzata da meno di cinquanta
anni, l'interesse culturale sia attestato in una
certificazione della soprintendenza ai beni artistici e
storici del territorio in cui ha sede l'ufficio
importazione;
b) l'acquirente del bene si impegni in ogni caso a
conservarlo per non meno di venti anni sul territorio
italiano, dando comunicazione all'ufficio importazione
d'origine e alle soprintendenze competenti per territorio di
ogni successivo trasferimento o passaggio di proprietà;
c) l'acquirente sottoscriva l'impegno, valido
anche per i successivi proprietari, di esporre periodicamente
il bene nel museo indicato dalla soprintendenza ove egli
risiede o per altre esposizioni o mostre temporanee di
specifico interesse, su richiesta della commissione; le spese
per i rischi derivanti da trasporto e per l'assicurazione del
bene sono a carico dello Stato.
2. Il mancato assolvimento delle condizioni e degli
impegni indicati nel comma 1, comporta la decadenza dalle
agevolazioni fiscali fruite.
Art. 16.
(Determinazione convenzionale della superficie degli
edifici di interesse storico o artistico).
1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla
determinazione sintetica del reddito, di cui al quarto comma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la
superficie delle unità immobiliari vincolate ed adibite ad
abitazione principale o secondaria del proprietario è in ogni
caso considerata di 300 metri quadrati, se l'effettiva
consistenza superi tale dimensione.
2. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese
in fabbricati vincolati, che abbiano, secondo le risultanze
anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni
60 metri quadrati e che abbiano superficie imponibile, ai fini
della tassa sulla raccolta per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, superiore a 300 metri quadrati, per tale
tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta
superficie di 300 metri quadrati.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui al
comma 2, che siano adibite ad uso stagionale o comunque ad
altro uso limitato o discontinuo, i criteri di tassazione
previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, si applicano in
riferimento alla superficie massima di metri quadrati 300,
anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano
superficie imponibile maggiore.
4. Le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono
applicate a condizione che le unità immobiliari vincolate di
cui ai medesimi commi siano adibite ad esclusivo uso abitativo
familiare o personale.
Art. 17.
(Abrogazione di norme).
1. La legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni, è abrogata.