XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 397
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende valorizzare, in coerenza con i princìpi generali
indicati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, relativa alle organizzazioni di volontariato,
una componente significativa della realtà sociale, non molto
valutata nel nostro Paese in funzione culturale, ma assai
presente e apprezzata nei Paesi moderni più evoluti con i
quali abitualmente ci confrontiamo.
Il volontariato può rappresentare un contributo molto
valido per rendere più attiva la tutela dei beni dello Stato e
per rafforzare un processo di educazione alla cultura.
Operando nei musei e nelle biblioteche (cioè, nelle
istituzioni, nelle strutture di raccolta e custodia del nostro
patrimonio storico, scientifico e artistico) non solo questa
forza viene ad accrescere il numero degli operatori culturali,
ma rappresenta in sé ed opera in funzione dell'arricchimento
della società. Infatti quei soggetti, giovani e meno giovani,
che si formano e si educano, per libera scelta, alla cultura
per fornire servizi di vario livello di competenza e
responsabilità, diventano figure idonee a favorire l'incontro
tra pubblico e museo, a promuovere un clima di maggiore
confidenza tra il cittadino e i luoghi in cui si custodisce il
patrimonio storico e artistico.
Si tratta, in fondo, di fornire un aiuto perché i musei
siano effettivamente aperti alla comunità: pensiamo non solo
all'apertura fisica con orari adeguati ad accogliere anche i
molti, in effetti la maggior parte, che lavorano, ma anche
all'"apertura" degli organi dell'amministrazione e dei
responsabili, a disporre iniziative e attività che coinvolgano
il pubblico, lo invitino a frequentare e ad apprezzare i
luoghi dei beni culturali.
Con questo spirito si è pensato, in particolare, ai
giovani ai quali si vuole offrire un'opportunità di impiego
del tempo libero di notevole valore sociale e civile, che
arricchisce chi la accoglie e chi ne riceve beneficio,
un'esperienza che valorizza quello che gli economisti chiamano
"capitale umano".
A questo fine è da ritenersi importante la fase di
preparazione e qualificazione prevista come frequenza a corsi
mirati e specifici disposti dalle regioni, che hanno lo scopo
di rendere i volontari più consapevoli della loro funzione e
più preparati e persuasivi sul piano culturale.
Questa proposta di legge, sia pure guardando a una realtà
particolare, quella del volontariato, e a un contributo solo
parziale e specifico alla soluzione dei problemi che investono
la gestione dei beni culturali, intende rappresentare un
segnale di cambiamento di rotta nella politica fino ad oggi
seguita. Uno stato delle cose del tutto insoddisfacente,
infatti, emerge dalla lettura della memoria del Procuratore
generale della Corte dei conti relativa alla gestione dei beni
culturali per l'anno 1993, che evidenzia una condizione di
impotenza perfino nella custodia del nostro patrimonio
artistico, che, ritenuto il più ricco del mondo è anche quello
più depredato e saccheggiato. La disciplina di tutela oggi in
vigore ignora ancora il problema della identificazione
giuridica del museo stesso; essa si limita a norme che
riguardano la proprietà, ovvero i beni che costituiscono il
patrimonio pubblico, ma non le strutture museali considerate
come semplici contenitori di raccolte di beni, soggetti al
Ministero per i beni e le attività culturali, e "parti"
separate ma dipendenti delle soprintendenze, soggetti al
Ministero delle finanze in quanto spazi in cui si detengono
beni dello Stato.
Nell'articolo 1 della proposta di legge si fa riferimento
alla Costituzione in quanto si ritiene che ogni iniziativa
tendente a migliorare la gestione e la fruizione dei beni
culturali sull'intero territorio del Paese, risponda a uno dei
princìpi fondamentali, quello secondo cui "La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura...".
Le regioni, in base all'articolo 2, in quanto enti
autonomi con potere legislativo, sono gli organismi
amministrativi che possono attuare e farsi carico del progetto
da noi proposto, alla luce anche di quanto si afferma nella
legge n. 266 del 1991, e successive modificazioni, di cui
sottolineiamo, in particolare, alcune disposizioni: le regioni
favoriscono lo sviluppo del volontariato (articolo 10),
disciplinano le forme di finanziamento e di sostegno,
propongono corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
per i quali vengono disposti fondi speciali (articolo 15).
La presente proposta di legge prevede che i corsi di
preparazione e di aggiornamento relativi alle attività da
svolgere presso i musei (articolo 3, commi 3 e 4) siano da
organizzare in periodi dell'anno (estate e autunno) e in orari
(da definire) idonei a consentire la frequenza anche ai
giovani candidati soggetti agli impegni scolastici o
universitari. Concentrati in brevi periodi che coprono uno o
più mesi, essi dovranno essere strutturati secondo criteri di
razionalità ed efficienza ed applicare strumenti e modelli
didattici altamente funzionali.
Nell'articolo 3, comma 7, si prevede un premio in denaro
per quei musei che ottenessero, anche per merito dell'impiego
delle forze di volontariato, incremento delle attività
culturali, consenso e affluenza di pubblico per servizi più
funzionali e per una più interessante offerta culturale.
Siamo certi che questo contributo possa essere decisivo e
largamente apprezzato da direttori e responsabili delle
strutture museali non solo perché i mezzi finanziari assegnati
dallo Stato sono ancora oggi inferiori al bisogno, ma anche
perché i tempi burocratici della loro erogazione aumentano le
difficoltà della loro gestione e del loro utilizzo. E' nostra
convinzione, soprattutto, che questo riconoscimento possa
agire da "volano" in grado di promuovere l'interesse e la
ricerca di nuove forme di coinvolgimento culturale, di
attivare un contatto più vivo e significativo fra patrimonio
storico e cittadini.