XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 397




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare, in coerenza con i princìpi generali indicati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, relativa alle organizzazioni di volontariato, una componente significativa della realtà sociale, non molto valutata nel nostro Paese in funzione culturale, ma assai presente e apprezzata nei Paesi moderni più evoluti con i quali abitualmente ci confrontiamo.
        Il volontariato può rappresentare un contributo molto valido per rendere più attiva la tutela dei beni dello Stato e per rafforzare un processo di educazione alla cultura. Operando nei musei e nelle biblioteche (cioè, nelle istituzioni, nelle strutture di raccolta e custodia del nostro patrimonio storico, scientifico e artistico) non solo questa forza viene ad accrescere il numero degli operatori culturali, ma rappresenta in sé ed opera in funzione dell'arricchimento della società. Infatti quei soggetti, giovani e meno giovani, che si formano e si educano, per libera scelta, alla cultura per fornire servizi di vario livello di competenza e responsabilità, diventano figure idonee a favorire l'incontro tra pubblico e museo, a promuovere un clima di maggiore confidenza tra il cittadino e i luoghi in cui si custodisce il patrimonio storico e artistico.
        Si tratta, in fondo, di fornire un aiuto perché i musei siano effettivamente aperti alla comunità: pensiamo non solo all'apertura fisica con orari adeguati ad accogliere anche i molti, in effetti la maggior parte, che lavorano, ma anche all'"apertura" degli organi dell'amministrazione e dei responsabili, a disporre iniziative e attività che coinvolgano il pubblico, lo invitino a frequentare e ad apprezzare i luoghi dei beni culturali.
        Con questo spirito si è pensato, in particolare, ai giovani ai quali si vuole offrire un'opportunità di impiego del tempo libero di notevole valore sociale e civile, che arricchisce chi la accoglie e chi ne riceve beneficio, un'esperienza che valorizza quello che gli economisti chiamano "capitale umano".
        A questo fine è da ritenersi importante la fase di preparazione e qualificazione prevista come frequenza a corsi mirati e specifici disposti dalle regioni, che hanno lo scopo di rendere i volontari più consapevoli della loro funzione e più preparati e persuasivi sul piano culturale.
        Questa proposta di legge, sia pure guardando a una realtà particolare, quella del volontariato, e a un contributo solo parziale e specifico alla soluzione dei problemi che investono la gestione dei beni culturali, intende rappresentare un segnale di cambiamento di rotta nella politica fino ad oggi seguita. Uno stato delle cose del tutto insoddisfacente, infatti, emerge dalla lettura della memoria del Procuratore generale della Corte dei conti relativa alla gestione dei beni culturali per l'anno 1993, che evidenzia una condizione di impotenza perfino nella custodia del nostro patrimonio artistico, che, ritenuto il più ricco del mondo è anche quello più depredato e saccheggiato. La disciplina di tutela oggi in vigore ignora ancora il problema della identificazione giuridica del museo stesso; essa si limita a norme che riguardano la proprietà, ovvero i beni che costituiscono il patrimonio pubblico, ma non le strutture museali considerate come semplici contenitori di raccolte di beni, soggetti al Ministero per i beni e le attività culturali, e "parti" separate ma dipendenti delle soprintendenze, soggetti al Ministero delle finanze in quanto spazi in cui si detengono beni dello Stato.
        Nell'articolo 1 della proposta di legge si fa riferimento alla Costituzione in quanto si ritiene che ogni iniziativa tendente a migliorare la gestione e la fruizione dei beni culturali sull'intero territorio del Paese, risponda a uno dei princìpi fondamentali, quello secondo cui "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura...".
        Le regioni, in base all'articolo 2, in quanto enti autonomi con potere legislativo, sono gli organismi amministrativi che possono attuare e farsi carico del progetto da noi proposto, alla luce anche di quanto si afferma nella legge n. 266 del 1991, e successive modificazioni, di cui sottolineiamo, in particolare, alcune disposizioni: le regioni favoriscono lo sviluppo del volontariato (articolo 10), disciplinano le forme di finanziamento e di sostegno, propongono corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento per i quali vengono disposti fondi speciali (articolo 15).
        La presente proposta di legge prevede che i corsi di preparazione e di aggiornamento relativi alle attività da svolgere presso i musei (articolo 3, commi 3 e 4) siano da organizzare in periodi dell'anno (estate e autunno) e in orari (da definire) idonei a consentire la frequenza anche ai giovani candidati soggetti agli impegni scolastici o universitari. Concentrati in brevi periodi che coprono uno o più mesi, essi dovranno essere strutturati secondo criteri di razionalità ed efficienza ed applicare strumenti e modelli didattici altamente funzionali.
        Nell'articolo 3, comma 7, si prevede un premio in denaro per quei musei che ottenessero, anche per merito dell'impiego delle forze di volontariato, incremento delle attività culturali, consenso e affluenza di pubblico per servizi più funzionali e per una più interessante offerta culturale.
        Siamo certi che questo contributo possa essere decisivo e largamente apprezzato da direttori e responsabili delle strutture museali non solo perché i mezzi finanziari assegnati dallo Stato sono ancora oggi inferiori al bisogno, ma anche perché i tempi burocratici della loro erogazione aumentano le difficoltà della loro gestione e del loro utilizzo. E' nostra convinzione, soprattutto, che questo riconoscimento possa agire da "volano" in grado di promuovere l'interesse e la ricerca di nuove forme di coinvolgimento culturale, di attivare un contatto più vivo e significativo fra patrimonio storico e cittadini.




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